Superbonus: salva la cessione per immobili danneggiati da eventi sismici

Tommaso Gavi - Irpef

Il nuovo decreto sul superbonus prevede un'estensione al blocco generalizzato della cessione del credito e dello sconto in fattura. Deroga per gli interventi su immobili danneggiati da eventi sismici ma ad alcune condizioni

Superbonus: salva la cessione per immobili danneggiati da eventi sismici

Per gli interventi su immobili danneggiati da eventi sismici che si sono verificati il 6 aprile 2009 e quelli dal 24 agosto 2016 nei comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria è salva la possibilità di scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Gli interventi del superbonus realizzati su immobili danneggiati dai terremoti non rientrano nell’estensione del divieto per le opzioni dell’articolo 121 del decreto Rilancio, prevista dal nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri.

La conferma è arrivata con il testo del decreto legge n. 39/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 marzo.

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Superbonus: salva la cessione per immobili danneggiati da eventi sismici

Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 26 marzo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo, stabilisce un’estensione al divieto generalizzato all’utilizzo della cessione del credito e dello sconto in fattura.

L’esclusione dalle opzioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio era già stata introdotta dal decreto Blocca Cessioni, entrato in vigore il 17 febbraio 2023. Il precedente provvedimento stabiliva il divieto generalizzato sia per gli interventi del superbonus che per quelli degli altri bonus edilizi.

Con il decreto n. 39/2024 tale divieto viene esteso:

  • agli interventi effettuati dagli IACP;
  • agli interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • agli interventi effettuati dagli enti del Terzo settore.

Vengono quindi ricomprese nel divieto le categorie di interventi prima escluse da quanto disposto dal DL 11/2023.

Le regole, tuttavia, non si applicano per gli interventi realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi:

  • il 6 aprile 2009, ovvero il terremoto dell’Aquila;
  • dal 24 agosto 2016.

Rimane salva, quindi, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli interventi su immobili situati nei comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

A prevederlo è il comma 1 dell’articolo 1 del decreto 39/2024, che stabilisce un limite di risorse di 400 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 70 milioni dovranno essere destinati per gli eventi sismici che si sono verificati il 6 aprile 2009.

Sismabonus: deroga al blocco della cessione ma fino a esaurimento delle risorse

Come anticipato, il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri prevede una deroga all’estensione del blocco della cessione del credito per gli interventi realizzati su edifici danneggiati dagli eventi sismici indicati.

Tuttavia è stato stabilito un tetto di risorse alla deroga che, per il 2024, ammonta a 400 milioni di euro.

La parte finale del comma 1 dell’articolo 1 del decreto 39/2024 stabilisce che:

“Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, assicura il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.”

In altre parole la deroga al blocco delle opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura si applicherà fino all’esaurimento delle risorse.

Una volta “impegnati” i 400 milioni di euro messi a disposizione per l’anno in corso i contribuenti non avranno più la possibilità di avvalersi della cessione del credito.

Il tetto massimo alle risorse, che risponde alla necessità di “far quadrare i conti dello Stato”, introduce tuttavia un elemento di incertezza per gli interventi interessati.

Non si esclude che su tale aspetto possa intervenire nuovamente la legge di conversione del decreto 39/2024, che sarà approvata al termine dell’iter parlamentare che si dovrà concludere entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.

Richieste di intervento sulla legge sono arrivate dal presidente del Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Elbano de Nuccio.

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