Superbonus 110 per cento ed Enti del Terzo Settore: i chiarimenti delle Entrate

Cristina Cherubini - Associazioni

Superbonus 110 per cento, tra i soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione ci sono anche gli Enti del Terzo Settore, ETS. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate su alcune regole e requisiti da considerare partendo dall'analisi di casi pratici.

Superbonus 110 per cento ed Enti del Terzo Settore: i chiarimenti delle Entrate

Superbonus 110 per cento, anche per gli Enti del Terzo Settore, ETS: ma quali sono le regole da considerare? Le risposte dall’Agenzia delle Entrate partendo dall’analisi di casi pratici.

La normativa risulta essere molto chiara ed in più occasioni è stata approfondita ed analizzata.

Si ricorda, infatti, che la circolare 30/E del 2020 ben sottolineava a quali enti del terzo settore spettasse la fruizione del beneficio Superbonus 110 per cento introdotto dal Decreto Rilancio.

È fondamentale quindi, per ben capire la portata della norma, chiarire quali sono i soggetti beneficiari e da quel punto partire con l’analisi delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Superbonus 110 per cento anche per gli Enti del Terzo Settore

L’Amministrazione finanziaria con una serie di interpelli pubblicati tra il 14 e il 15 aprile 2021 ha fornito, infatti, una serie di chiarimenti sul Superbonus 110 per cento per gli ETS.

Riepilogando, la norma tra i soggetti beneficiari ammette anche le seguenti categorie:

  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
  • le organizzazioni di volontariato (OdV);
  • le associazioni di promozione sociale (APS);
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche (limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi).

Sembra quindi chiaro l’intento del legislatore è quello di permettere alle ONLUS, quindi le associazioni pre-esistenti alla riforma del terzo settore, che detengono la qualifica fiscale di ONLUS e che al momento in cui sarà operativo il RUNTS dovranno essere trasformate in ETS o sciolte, e alle associazioni tipiche del CTS quali le ODV e le APS di beneficiare della norma.

Superbonus ed ETS: limitazioni di accesso al bonus

La norma contenuta nell’art. 119 del d.l 34/2020 limitatamente agli enti del terzo settore non prevede alcuna delle seguenti limitazioni:

  • tipologia di immobili;
  • tipologia di interventi effettuati;
  • categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile;
  • numero di edifici per cui si può richiedere il bonus.

Inoltre, per le ONLUS, APS e ODV non opera la limitazione indicata nella circolare n. 24/E del 2020 per le persone fisiche, in ordine all’applicazione del Superbonus agli interventi realizzati sugli immobili “residenziali”, atteso che tale limitazione è funzionale solo ad escludere per le persone fisiche la possibilità di applicare il Superbonus agli immobili destinati all’esercizio dell’attività di impresa o professionale.

Le uniche ad essere limitate sono le associazioni e le società sportive dilettantistiche, per esse infatti il Superbonus è limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Parlando invece dei limiti di spesa valgono le stesse previsioni demandate per gli altri soggetti beneficiari e contenute nell’art. 119.

Superbonus 110 per cento ed Enti del Terzo Settore, interpelli e risposte dell’Agenzia delle Entrate: i casi pratici

Andiamo adesso ad analizzare quali sono stati i casi particolari sottoposti al vaglio dell’agenzia delle entrate.

Partiamo dall’ultima risposta data dall’AdE su questa tematica, la n. 253 del 15 aprile, nella quale l’istante era una cooperativa sociale di produzione e lavoro, onlus di diritto ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460 del 1997, la quale chiedeva di poter usufruire del Bonus per l’esecuzione delle seguenti opere:

  • efficienza energetica, antisismici, installazione di impianti fotovoltaici nonché
    delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus) di cui al decreto legge n. 34 del 2020.

La cooperativa istante è assoggettata al seguente complesso normativo:

L’Agenzia delle Entrate, ai fini della presente casistica, ha quindi specificato che una cooperativa sociale di produzione e lavoro che, in base all’articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, corrisponde retribuzioni per un importo non
inferiore al cinquanta per cento dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi
tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie è esente dalle imposte sui redditi
ovvero fruisce di una esenzione parziale se l’ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50 per cento.

Concludendo che qualora la cooperativa istante corrisponda retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta per cento, come sopra citato, non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione.

Nel caso in cui, invece, usufruisca della esenzione parziale dalle imposte sui redditi, ai sensi del medesimo articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, potrà accedere al Superbonus, nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti ivi previsti con la possibilità di optare per la fruizione del predetto Superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.

Infine, per quanto riguarda la tipologia di interventi ammessi:

  • il Superbonus non spetta per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica globale del fabbricato, costituendo quest’ultimo un intervento a sé stante;
  • potrà invece accedere al Superbonus per gli interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché per l’istallazione delle infrastrutture per la
    ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 253 del 14 aprile 2021
: Superbonus - Applicazione del regime agevolativo a favore di una cooperativa sociale di produzione e lavoro - onlus di diritto - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Le altre tre risposte rilevanti, le numero 250, 251 e 252 presentano come istanti tre Fondazioni, di cui due Onlus ed una ente di diritto privato.

L’AdE nelle risposte n. 250 e 252 si è pronunciata favorevolmente per le Fondazioni con qualifica di Onlus dando loro conferma di poter beneficiare del bonus.

Nel particolare la risposta n. 252 aveva ad oggetto una Fondazione, Onlus, “proprietaria di due edifici, costituiti da più unità immobiliari che intende ristrutturare attraverso l’installazione, su entrambi, di pannelli isolanti sulle facciate, preoccupata di non poter fruire del Superbonus perché si tratta di lavori eseguiti su immobile con più unità abitative (non costituite in condominio) possedute da un unico proprietario (l’istante)”, rientrava quindi tra i soggetti beneficiari ed essendo ETS non subiva limitazioni come prima espressamente chiarito.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 252 del 14 aprile 2021
Superbonus - Fondazione ONLUS, proprietaria di due edifici, costituiti da più unità immobiliari - installazione, su entrambi gli edifici, dei pannelli isolanti sulle facciate. Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

La risposta n. 250 aveva ad oggetto una Fondazione, iscritta alle anagrafe delle Onlus, “proprietaria di due edifici, di categoria catastale B/1, destinati a comunità residenziale e alloggio per persone con disabilità o con malattie mentali, sui quali l’istante prevede di effettuare un intervento di sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento, raffreddamento e fornitura di acqua calda sanitaria, con l’installazione di una pompa di calore, con l’obiettivo di raggiungere il miglioramento di due classi energetiche, e altri interventi “trainanti” di coibentazione della copertura e di installazione di una colonnina di ricarica dei veicoli elettrici”.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 250 del 14 aprile 2021
Superbonus - Fondazione Onlus proprietaria di due edifici che al termine dei lavori si otterrà un unico edificio di categoria catastale B/1.- Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

L’Agenzia delle Entrate fornisce anche in questo caso parare favorevole in quanto l’istante rientra tra i soggetti beneficiari, il 110 per cento spetta inoltre in questo caso indipendentemente dalla circostanza che l’edificio sia o meno costituito in condominio e, pertanto, anche con riferimento a interventi realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari.

Mentre, invece, la richiesta riportata nella risposta 251 è stata rigettata in quanto l’istante era una Fondazione di diritto privato che, in qualità di ente non commerciale, la quale pur perseguendo scopi di utilità sociale, offrendo assistenza agli anziani e ai bisognosi, non rientra tra i soggetti compresi nella lettera d-bis) del comma 9, dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 251 del 14 aprile 2021
Superbonus - interventi di risparmio energetico e riduzione del rischio sismico su edificio di proprietà di una Fondazione- Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

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