Ricongiunzione contributi 2023, le istruzioni INPS per il pagamento a rate dei professionisti

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

L'INPS fornisce le istruzioni per il calcolo delle rate per le domande di ricongiunzione dei contributi 2023 dei professionisti. Gli importi devono essere moltiplicati per il coefficiente contenuto all'interno delle tabelle in allegato, riportato in corrispondenza del numero di rate del piano

Ricongiunzione contributi 2023, le istruzioni INPS per il pagamento a rate dei professionisti

La ricongiunzione dei contributi può essere pagata a rate, con la maggiorazione di un interesse annuo.

I coefficienti da utilizzare per le domande 2023 sono aggiornati sulla base del tasso di variazione medio annuo dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e sono stati resi noti nella circolare numero 15 di oggi, 7 febbraio 2023.

Il documento di prassi fornisce le tabelle con i coefficienti per calcolare i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione, da versare per riunire in un’unica cassa i contributi maturati negli anni in diverse gestioni previdenziali.

Il valore della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati per il 2022 è pari all’8,1 per cento e determina una maggiorazione degli interessi rispetto a quelli dovuti per le domande presentate lo scorso anno.

Ricongiunzione contributi 2023, le istruzioni INPS per il pagamento a rate dei professionisti

Come per gli scorsi anni l’INPS fornisce le istruzioni sul calcolo degli importi da versare per la ricongiunzione dei contributi 2023 dei professionisti.

Lo strumento permette di riunire i contributi versati in anni diversi all’interno di un’unica cassa di previdenza per avere diritto ad un’unica prestazione pensionistica.

In base a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, l’onere di ricongiunzione può essere pagato a rate, con un interesse maggiorato annuo che è composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT.

Come ogni anno l’INPS fornisce le apposite tabelle dei coefficienti che devono essere utilizzate per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione, per le domande relative all’anno 2023 sono riportate nella circolare numero 15 di oggi, 7 febbraio.

INPS - Circolare numero 15 del 7 febbraio 2023
Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2023.

Dal momento che il tasso di variazione medio annuo dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati per il 2022 è pari all’8,1, le tabelle fornite lo scorso anno sono state aggiornate.

Ricongiunzione contributi 2023, le tabelle di riferimento per il calcolo degli interessi

In allegato alla circolare dell’INPS vengono fornite le tabelle necessarie per il calcolo degli interessi dei piani di rateizzazione.

Nell’allegato 2 è presente la tabella I/2023, relativa all’importo della rata mensile costante posticipata per ammortizzare il capitale al tasso annuo composto dell’8,1 per cento da 2 a 120 mensilità.

INPS - Circolare numero 15 del 7 febbraio 2023
Allegato numero 2.

Il calcolo deve essere effettuato moltiplicando l’ammontare del debito per il corretto coefficiente inserito nella tabella in questione. Si dovrà prendere come riferimento il numero delle rate concesse per l’ammortamento e il coefficiente indicato in corrispondenza.

Lo stesso criterio si dovrà utilizzare con riferimento alla tabella II/2023, presente nell’allegato 3 alla circolare.

INPS - Circolare numero 15 del 7 febbraio 2023
Allegato numero 3.

Tale tabella contiene i coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito.

Le istruzioni per il corretto utilizzo delle tabelle sono riportate nell’allegato 1: l’importo della rata si determina moltiplicando l’ammontare del debito oggetto di rateizzazione per il coefficiente riportato in corrispondenza del numero di rate.

INPS - Circolare numero 15 del 7 febbraio 2023
Allegato numero 1.

Nel secondo caso, quello di pagamenti sospesi prima dell’estinzione del debito, non si dovrà considerare il numero di rate dell’intero piano di rateizzazione ma quelle che l’assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per il perfezionamento della ricongiunzione.

In altre parole si dovranno sottrarre le rate già pagate al totale di quelle previste per il piano di rateizzazione.

Anche in questo caso si dovrà moltiplicare l’importo della rata per il coefficiente indicato.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network