Naspi e malattia: quando c’è la sospensione del termine di domanda?

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Naspi, in caso di malattia precedente o successiva alla scadenza del contratto, in quali casi è sospeso il termine della domanda? All'interrogativo risponde l'INPS con il messaggio 4211 del 18 novembre 2019: quando la malattia è indennizzabile si sospende il termine di sessantotto giorni.

Naspi e malattia: quando c'è la sospensione del termine di domanda?

Naspi, in caso di malattia nel periodo precedente o successivo alla scadenza del contratto, in quali casi viene sospeso il termine della domanda?

Risponde l’INPS con il messaggio 4211 del 18 novembre 2019. Il documento chiarisce che il termine può essere sospeso solo quando la malattia è indennizzabile, secondo quanto stabilito dal contratto ed a prescindere se sia precedente o successiva alla scadenza dello stesso.

Il periodo di sospensione blocca temporaneamente il termine dei sessantotto giorni.

I dettagli del messaggio dell’INPS.

Naspi e malattia: in quali casi è sospeso il termine della domanda? La risposta nel messaggio n. 4211 dell’INPS

Per quanto riguarda il termine della domanda di Naspi, con il messaggio numero 4211 del 18 novembre 2019, l’INPS specifica in quali casi si sospende il termine a causa di malattia precedente o successiva alla scadenza del contratto.

Il documento ribadisce la sospensione del periodo di 68 giorni, solo nei casi, però, in cui la malattia sia indennizzabile secondo quanto previsto dal contratto di lavoro subordinato.

INPS - Messaggio numero 4211 del 18 novembre 2019
Decorrenza del termine per la presentazione della domanda di indennità NASpI in presenza di evento di malattia.

L’INPS non fa distinzione tra evento di malattia comune, indennizzabile da parte dell’INPS, o infortunio sul lavoro/malattia professionale, indennizzabile da parte dell’INAIL.

La differenza invece è data dal tipo di contratto. La sospensione è valida solo nel caso in cui la malattia successiva alla scadenza del contratto di lavoro subordinato sia indennizzabile, come nel caso dei contratti a tempo indeterminato.

Sono esclusi, invece, solo per citare una tipologia i contratti a tempo determinato del settore commercio.

Nel primo caso dunque è prevista la sospensione del termine dei 68 giorni, mentre nel secondo caso tale sospensione non è prevista.

Il termine della domanda Naspi, in caso di malattia indennizzabile, rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte rimanente.

Il messaggio indica gli stessi criteri anche quando la malattia è precedente alla scadenza del contratto lavorativo:

“Analogamente, laddove la malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorga durante il rapporto di lavoro e si protragga oltre la cessazione dello stesso, il termine per la presentazione della domanda di Naspi decorre dalla fine dell’evento di malattia/infortunio.”

Naspi e malattia con sospensione del termine della domanda: i riferimenti del messaggio INPS

Il messaggio 4211 del 18 novembre 2019 dell’INPS intende confermare ed integrare il contenuto del paragrafo 2.6.a.2 della circolare numero 94 del 2015.

Tale documento di prassi aveva infatti spiegato quando la malattia post scadenza del contratto lavorativo determina la sospensione dei termini della domanda NASpI.

Il termine di 68 giorni, stabilito dall’articolo 129, comma 5, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, può dunque essere sospeso nei casi in cui la malattia sia indennizzabile.

Il messaggio INPS richiama inoltre la sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 17404 del 29 agosto 2016.

In merito, dal pronunciamento, viene precisato che:

“[…] la decadenza consiste nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell’interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge […]: essa pertanto non può essere impedita da una situazione di fatto di mera difficoltà, essendo invece necessario un impedimento assoluto imputabile a causa ineluttabile […].”

Quando la malattia non è indennizzata/indennizzabile il termine di 68 giorni decorre ordinariamente.

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