Impianti fotovoltaici: la corretta tassazione della produzione elettrica di società agricole

Tommaso Gavi - Imposte

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla corretta tassazione da applicare alle somme derivanti dalla produzione di energia con impianti fotovoltaici di società agricole. Deve essere rispettato almeno uno dei requisiti per la connessione tra attività agricola e produzione di energia. Inoltre la prima deve essere prevalente

Impianti fotovoltaici: la corretta tassazione della produzione elettrica di società agricole

Qual è la corretta tassazione da applicare alle somme che derivano dalla produzione di energia elettrica da parte degli impianti fotovoltaici di società agricole?

A fornire chiarimenti a riguardo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello di oggi, 22 gennaio 2024.

L’Amministrazione finanziaria chiarisce i limiti entro i quali la produzione e cessione di energia fotovoltaica rientra nel reddito agrario e spiega qual è la corretta tassazione da applicare al superamento di tali limiti.

Le somme che superano il tetto massimo rientrano tra i redditi d’impresa. Il documento di prassi chiarisce anche i requisiti da rispettare per beneficiare del regime di tassazione agevolato.

Impianti fotovoltaici: la corretta tassazione della produzione elettrica di società agricole

Con la risposta all’interpello numero 11 di oggi, 22 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla corretta tassazione da applicare alle somme che derivano dalla produzione elettrica di impianti fotovoltaici delle attività agricole.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 11 del 22 gennaio 2024
Società agricola – produzione energia elettrica – impianti fotovoltaici – requisiti – connessione all’attività agricola.

Lo spunto nasce dai quesiti posti dall’istante una società semplice agricola che svolge diverse attività e produce energia elettrica da tre differenti impianti fotovoltaici.

L’Agenzia delle Entrate, per prima cosa, richiama il quadro normativo di riferimento.

L’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le modifiche dell’articolo 1, comma 910, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (la Legge di Bilancio 2016) prevede che la produzione di energie elettrica da fonti rinnovabili fino a 260.000 kWh anno, effettuate da imprese agricole, costituiscono attività connesse e producono reddito che è considerato agrario.

La componente di energia che eccede il limite indicato, con esclusione della quota di incentivo, dà luogo al reddito d’impresa.

Tale reddito deve essere determinato:

  • forfettariamente, applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento, se è presente un legame tra la produzione di energia e il fondo (ovvero viene rispettata una delle condizioni indicate nella circolare 32 del 2009 per la presenza di connessione con l’attività agricola);
  • secondo le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa se non ricorre una delle condizioni presenti nella circolare indicata.

Le tre condizioni previste dal documento di prassi in questione sono:

  • che la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati realizzati su strutture aziendali esistenti;
  • che il volume d’affari derivante dall’attività agricola sia superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica che supera i 260.000 kwh anno, al netto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
  • entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite di 260.000 kwh anno, la dimostrazione da parte dell’imprenditore di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.

Impianti fotovoltaici: si considerano tutti redditi prodotti

Il primo passaggio per l’applicazione della tassazione in modo forfettario è il rispetto di almeno uno dei requisiti indicati nella circolare n. 32 del 2009.

Tale circolare, infatti, non ha indicato limiti al numero di requisiti da soddisfare per provare la connessione tra attività agricola e produzione e vendita di energia da impianti fotovoltaici.

È quindi sufficiente il rispetto di uno dei requisiti indicati. Deve inoltre essere rispettato il requisito di prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella di produzione di energia.

In tal caso il reddito che deriva dagli impianti deve essere considerato come generato da un’attività connessa.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea infatti quanto di seguito riportato:

“Nel caso prospettato, quindi, si dovrà considerare il volume d’affari relativo alla produzione complessiva di energia tramite tutti gli impianti fotovoltaici della Società, da raffrontare con il volume d’affari complessivo dell’attività agricola esercitata della stessa Società.”

La verifica del volume d’affari deve essere effettuata analiticamente al termine di ogni periodo d’imposta.

Nel caso di superamento del limite di 260.000 kwh anno, la produzione di energia elettrica deve essere assoggettata a imposta ordinaria.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network