Gratuito Patrocinio: come difendersi in giudizio a spese dello Stato

Carla Mele - Leggi e prassi

Gratuito Patrocinio: cos'è, quali sono i requisiti previsti e chi può beneficiarne? Di seguito modalità, soggetti coinvolti e benefici fiscali previsti per gli avvocati difensori.

Gratuito Patrocinio: come difendersi in giudizio a spese dello Stato

L’avvocato patrocinio gratuito è un’agevolazione istituita con il D.P.R. 115/2002, mediante la quale i cittadini meno abbienti, che non possono permettersi il pagamento di un procedimento legale, si avvalgono di un avvocato a spese dello Stato.

Tale possibilità è riservata a coloro che possiedono determinati requisiti di reddito effettuando un’apposita richiesta agli organi competenti.

Di seguito l’analisi di come funziona e chi può richiedere il gratuito patrocinio.

Gratuito Patrocinio: cos’è e come funziona

Con il gratuito patrocinio il cittadino che dovrà risolvere una controversia legale in ogni grado del processo, tranne che per impugnare cause già perse, potrà pagare il proprio avvocato a spese dello Stato.

L’art. 74 del D.p.r. 115/2002 riconosce il gratuito patrocinio in ambito:

  • penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria;
  • civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, a patto che le sue ragioni non risultino manifestamente infondate.

I cittadini ammessi al beneficio sono italiani, stranieri con o senza cittadinanza o associazioni senza fine di lucro.

Il requisito principale per poter accedere al gratuito patrocinio è avere un reddito per nucleo familiare non superiore a €11.369,24 risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi; questo limite, nell’ambito di procedimenti di separazione o divorzio, si considera per la sola parte ricorrente.

L’istanza per accedere al beneficio va presentata alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente rispetto a:

  • luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

Il cittadino potrà scegliere un avvocato di sua fiducia, purché sia iscritto nelle apposite liste degli avvocati per il patrocinio gratuito a spese dello Stato istituito presso Consiglio dell’Ordine degli Avvocati o i tutti gli Uffici giudiziari della provincia.

Possono accedere alla lista degli avvocati, liberamente, coloro che abbiano:

  • almeno due anni di iscrizione all’Albo Professionale;
  • comprovata esperienza professionale;
  • assenza di sanzioni disciplinari.

Gratuito patrocinio: come presentare domanda

Il modello da presentare è disponibile presso le Segreterie del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

La domanda può essere presentata personalmente dall’interessato oppure inviata a mezzo raccomandata A\R con allegata fotocopia di un documento di identità valido.

L’istanza potrà inoltre essere presentata direttamente dal difensore prescelto mediante il supporto presente sulla piattaforma on line dell’Ordine degli Avvocati.

La domanda, che sia in carta semplice o avanzata on line dal difensore, dovrà contenere una serie di allegati:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio;
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
  • un’autocertificazione che attesti all’ammontare dei redditi percepiti nell’anno precedente;
  • l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito;
  • se trattasi di causa già pendente;
  • la data della prossima udienza;
  • generalità e residenza della controparte;
  • ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
    prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).

Alla ricezione della domanda il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dovrà valutare:

  • la correttezza dell’istanza in tutte le sue parti;
  • l’esistenza dei requisiti reddituali da un confronto con le risultanze dell’Agenzia delle Entrate;
  • la fondatezza delle motivazioni.

Trascorso il termine di 10 giorni, il Consiglio dell’Ordine dovrà comunicare al richiedente:

  • l’accoglimento della domanda;
  • la non ammissibilità della domanda;
  • il rigetto della domanda.

In caso di esito negativo, l’interessato può riproporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio che decide con decreto.

In caso di inerzia da parte del Consiglio dell’Ordine, il richiedente potrà inviare una nota di sollecito sia al consiglio e contemporaneamente al Ministero di Giustizia.

Gratuito Patrocinio: benefici fiscali per il difensore

Con il D.M.del 15/07/2016, è stata introdotta per gli avvocati la possibilità di compensare i propri debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Per far si che il fisco paghi il patrocinio gratuito è necessario che il credito vantato dall’avvocato sia stato liquidato dal giudice ma non ancora pagato e che non ci sia alcuna opposizione al decreto di pagamento.

La fattura per l’onorario deve essere trasmessa alla pubblica amministrazione in formato elettronico oppure in forma cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione (PPC).

La compensazione tra il credito in questione e i debiti fiscali pendenti avviene esprimendo sulla piattaforma un diritto di opzione; dal 2017 tale diritto deve essere esercitato dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.

Se la richiesta di compensazione del credito viene accettata dal sistema, vengono selezionate le fatture dalla più remota in registrazione alla più recente e si procede con la compensazione dei crediti-debiti fino a decorrenza delle risorse annualmente stanziate dallo Stato.

Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di esercizio dell’opzione, attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, viene trasmesso all’Agenzia delle entrate, l’elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, il codice fiscale del creditore e l’importo utilizzabile in compensazione.

I crediti selezionati possono essere utilizzati in compensazione con debiti fiscali e contributi previdenziali per i dipendenti a partire dal quinto giorno successivo alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate, esclusivamente attraverso il modello F24 telematico.

La recente circolare del 01 settembre 2017 del Ministero della Giustizia ha esteso la possibilità di compensazione dei crediti per gratuito patrocinio a tutti gli avvocati, anche se esercenti la professione in forma associata. Tale novità ha eliminato la disparità di trattamento prevista inizialmente da un’errata interpretazione del D.M.15/07/2016 per cui erano esclusi dal beneficio gli avvocati che esercitavano la professione in associazione.

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