Condomini: scadenza del 28 febbraio prorogata al 7 marzo 2017 per comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese di ristrutturazione e di riqualificazione energetica nelle parti comuni del condominio. Ecco come fare.
Condomini: proroga della scadenza precedentemente fissata al 28 febbraio 2017. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con un comunicato - allegato in fondo all’articolo - in cui viene ufficializzata la proroga al 7 marzo 2017 per gli amministratori di condominio tenuti ad effettuare comunicazione delle spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica nelle parti comuni condominiali.
L’obbligo di comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata è disciplinato dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016 e pertanto tutti gli amministratori di condominio dovranno adempiere all’obbligo di inviare, in modalità telematica, il dettaglio delle spese sostenute da ogni singolo condòmino.
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, sono obbligati a trasmettere i dati in riferimenti a interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica e d’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile gli amministratori in carica al 31 dicembre dell’anno d’imposta in cui sono stati effettuati i lavori e la comunicazione dovrà contenere tipologia di lavoro, importo complessivo e quota di spesa attribuita a ogni condòmino.
Di seguito le istruzioni su come fare per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza, prorogata dal 28 febbraio al 7 marzo 2017 e le indicazioni su dati da inserire e inviare all’anagrafe tributaria.
Condomini, comunicazione spese di ristrutturazione: scadenza prorogata al 7 marzo 2017
Tra le scadenze fiscali del mese di febbraio 2017 ritroviamo l’adempimento che interessa gli amministratori di condominio. Come abbiamo già ricordato, i dati relativi a ristrutturazione e interventi di riqualificazione energetica dell’immobile dovranno essere trasmessi - per ogni anno relativamente a lavori effettuati nel precedente periodo d’imposta - dal 31 dicembre ed entro il 28 febbraio, ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
L’Agenzia delle Entrate, a fronte dei problemi riscontrati dagli amministratori di condominio ha comunicato che la scadenza sarà prorogata al 7 marzo 2017. Gli amministratori di condominio avranno a disposizione un software di compilazione e controllo gratuito, mediante il quale i soggetti obbligati alla trasmissione delle spese di ristrutturazione, dovranno inviare al Fisco i dati relativi alla quota spesa di ciascun inquilino e l’importo complessivo dell’intervento.
La comunicazione delle spese di ristrutturazione entro il 7 marzo 2017, così come illustrato dall’Agenzia delle Entrate, va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti dagli amministratori di condominio per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
Ecco di seguito alcune indicazioni utili su quali sono i dati da trasmettere in merito a spese di ristrutturazione, riqualificazione energetica e acquisto grandi elettrodomestici di uso comune che hanno avuto luogo nell’anno d’imposta 2016.
Condomini: comunicazione spese di ristrutturazione entro il 7 marzo 2017. Dati da trasmettere
Sulla base di quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio comunicano la tipologia e l’importo complessivo di ogni intervento, le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare.
Pertanto, i dati da inviare ai fini della comunicazione spese di ristrutturazione entro la scadenza, prorogata al 7 marzo 2017, sono:
- tipologia e importo complessivo di spesa;
- quote di spesa di ogni condòmino;
- codice fiscale di ogni condòmino.
Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate specificano che la trasmissione dei dati è obbligatoria anche in caso di amministratori di condominio minimo, ovvero con meno di 8 condòmini. Nel caso in cui invece non fosse stato nominato un amministratore, sono i condòmini a dover trasmettere all’anagrafe tributaria i dati necessari ai fini delle detrazioni per ristrutturazione e riqualificazione enegetica sulle parti comuni.
In caso di “supercondominio”, l’Agenzia delle Entrate specifica che:
- qualora il supercondominio abbia effettuato tutti i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, lo stesso invierà un’unica comunicazione all’Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli interventi con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del supercondominio;
- qualora, invece, il supercondominio abbia effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni dello stesso supercondominio, mentre i singoli condomìni che lo compongono abbiano effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni degli stessi condomìni, ciascun soggetto (supercondominio e condominio) invierà una comunicazione all’Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli interventi per i quali ha effettuato i relativi pagamenti, con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del supercondominio/condominio.
Condomini: comunicazione spese di ristrutturazione entro il 7 marzo 2017. Tipologie di invio
La comunicazione dei dati relative a spese di ristrutturazione da parte degli amministratori di condominio può essere di tre tipologie:
- Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati;
- Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico;
- Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. L’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.
La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline.
Ecco il comunicato dell’Agenzia delle Entrate che proroga l’invio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione condominiale al 7 marzo 2017.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Condomini, comunicazione spese di ristrutturazione: scadenza prorogata al 7 marzo 2017