Giuseppe Guarasci

- Articoli archiviati


Certificazione unica 2017: soggetti obbligati

Pubblicato il

La certificazione unica 2017 (ex CUD) deve essere predisposta ed inviata dai sostituti d’imposta che devono certificare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
La Certificazione Unica deve quindi essere rilasciata al lavoratore dipendente o autonomo percipiente - percettore delle somme -, utilizzando il modello sintetico entro la scadenza del 31 marzo (era il 28 febbraio fino allo scorso anno) trasmessa all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello ordinario entro il 7 marzo, in via telematica.

La trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche dei compensi degli autonomi, non interessati dal modello 730 precompilato, può essere predisposta entro la scadenza prevista per il modello 770/2016 ovvero il 31 luglio di ogni anno.

Volendo fare i “fiscalisti” ciò significa che sono tenuti all’invio del flusso telematico relativo alla certificazione unica con scadenza 7 marzo 2017 coloro che nel periodo d’imposta 2016 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 , dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell’art. 21, comma 15, della L.27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

Potrebbe interessarti anche:
Certificazione Unica 2017 anche per minimi e forfettari

Certificazione unica 2017 relativa a contributi e/o premi INAIL

Sono altresì tenuti ad inviare la certificazione unica 2017 i contribuenti che nel 2016 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail. La certificazione unica 2017 deve essere inoltre presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’INPS nella sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali.

Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché l’obbligo della denuncia nominativa ai sensi della L. n. 63 del 1993.

Certificazione unica 2017 del sostituto d’imposta INPS
Sono tenute alla compilazione della Certificazione Unica 2017 tutte le Pubbliche Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS gestione Dipendenti Pubblici.

La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.

I dati contenuti nella presente dichiarazione riguardano l’imponibile contributivo INPS Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini previdenziali ed assicurativi, e gli elementi utili all’aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti.

La dichiarazione, pertanto, ha per oggetto tutti i redditi corrisposti nel 2016 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrate dall’INPS Gestione Dipendenti Pubblici:

Si fa presente che sono confermate le istruzioni fornite al titolo V, punto 1, della circolare n. 79 del 6 dicembre 1996 del Ministero del Tesoro (pubblicata nel S.O. n. 224 alla G.U. n. 297 del 19 dicembre 1996).

Leggi l'articolo sul sito
Tag: Articoli archiviati - Professionisti - Sostituto d’imposta
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti al fine di poter erogare i propri servizi.Maggiori informazioni