Contributi a fondo perduto, dal 14 ottobre ed entro la scadenza del 13 dicembre 2021 i soggetti con ricavi compresi fra 10 e 15 milioni di euro potranno presentare le domande.
Nel provvedimento del 13 ottobre, l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per richiedere le agevolazioni previste dal decreto Sostegni e dal decreto Sostegni bis.
Con il documento viene approvato il modello di presentazione delle istanze e le apposite istruzioni per la compilazione.
Il contributo a fondo perduto è destinato agli esclusi dalle somme erogate in precedenza. I soggetti devono aver conseguito ricavi o compensi compresi tra 10 e 15 milioni di euro nel 2019.
Inoltre devono dimostrare un calo di almeno il 30 per cento dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, nel confronto tra 2020 e 2019 nel caso del contributo del decreto Sostegni.
Per il contributo del decreto Sostegni bis, invece, il requisito reddituale deve tenere conto del confronto tra il periodo compreso tra il 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e l’anno precedente.
La legge di conversione del decreto Sostegni bis ha esteso i contributi a fondo perduto anche alle partite IVA con ricavi e compensi compresi tra 10 e 15 milioni di euro nel 2019.
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sono contenute nel provvedimento del 13 ottobre 2021, pubblicato il giorno successivo.
Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 13 ottobre 2021
Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 30-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Le nuove agevolazioni sono destinate ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA e residenti o stabiliti in Italia.
Tali soggetti nel 2019 devono aver conseguito un ammontare di ricavi o di compensi fra 10 e 15 milioni di euro.
I contributi si differenziano per i requisiti da soddisfare per averne diritto:
Sono esclusi dai contributi in questione i soggetti la cui partita IVA non è attiva alla data di entrata in vigore dei decreti Sostegni e Sostegni bis.
Sono inoltre esclusi dall’erogazione delle somme anche gli enti pubblici, in base a quanto previsto dall’art. 74 del TUIR.
Infine, non hanno diritto ai contributi gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.
La scadenza per la presentazione delle istanze del contributo per soggetti con ricavi compresi tra 10 e 15 milioni di euro è fissata al 13 dicembre 2021.
Le domande dovranno essere inoltrate telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro tale data, utilizzando gli appositi servizi, direttamente o attraverso un intermediario abilitato.
Nell’istanza devono essere indicati:
In alternativa si possono ricevere i contributi anche attraverso credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.
In tal caso, a scegliere tale modalità dovrà essere il richiedente e la scelta non è revocabile.
Per fare domanda dovrà essere utilizzato l’apposito modello.
Agenzia delle Entrate - Modello per le domande dei contributi a fondo perduto del decreto Sostegni e del decreto Sostegni bis
Per partite IVA con ricavi compresi tra 10 e 15 milioni di euro nel 2019.
Si dovranno inoltre seguire le istruzioni per la compilazione fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Agenzia delle Entrate - Modello per le domande dei contributi a fondo perduto del decreto Sostegni e del decreto Sostegni bis
Istruzioni per la compilazione.
I soggetti dovranno inoltre tenere in considerazione quanto indicato nelle specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle domande.
Agenzia delle Entrate - Modello per le domande dei contributi a fondo perduto del decreto Sostegni e del decreto Sostegni bis
Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da parte dei soggetti con ricavi/compensi superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000.