Dichiarazione d’intento: a partire dal 1° marzo 2017 bisognerà utilizzare il nuovo modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 2 dicembre 2016 in relazione agli acquisti esenti Iva.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il nuovo modello di dichiarazione d’intento dovrà essere utilizzato esclusivamente per le operazioni di acquisti o importazioni senza applicazione dell’Iva con decorrenza dal 1° marzo 2017 e, pertanto, negli ultimi giorni del mese di febbraio sarà ancora possibile utilizzare il vecchio modello; nelle istruzioni per la compilazione del vecchio modello l’Agenzia delle Entrate ha specificato che potrà essere utilizzato anche per operazioni successive al 28 febbraio m esclusivamente nel rispetto di specifiche indicazioni.
Cosa cambia nel nuovo modello di dichiarazione d’intento in vigore a partire dal 1° marzo 2017 e quali le regole relative alla compilazione delle dichiarazioni relative alle operazioni d’acquisto esenti Iva effettuate nel mese di febbraio e quindi comunicate con il vecchio modello? Ecco, di seguito, tutte le novità relativa alla dichiarazione d’intento 2017.
Per gli esportatori abituali per acquisti o importazioni senza applicazione dell’Iva che presentano dichiarazione d’intento è opportuno, in vista dell’entrata a regime del nuovo modello, analizzare tutte le novità introdotte con il provvedimento del 2 dicembre 2016, seguito dalla risoluzione n. 120/E nella quale sono fornite alcune utili indicazioni a fronte dei dubbi espressi da professionisti e contribuenti.
Per le dichiarazioni d’intento relative agli acquisti esenti Iva effettuati a decorrere dal 1 marzo 2017 bisognerà utilizzare il nuovo modello (potrete scaricarlo in fondo alla pagina o sul sito dell’Agenzia delle Entrate). Nonostante ciò, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che per tutto il 2017 potrà ancora essere utilizzato il modello in vigore fino al 28 febbraio 2017 a patto che vengano rispettate alcune indicazioni sulla compilazione.
Nel dettaglio, il modello di dichiarazione d’intento in vigore ad oggi potrà essere utilizzato anche nel 2017, avendo cura di compilare i campi 1 o 2 (una sola operazione per un importo fino ad euro o operazioni fino a concorrenza di euro) e non i campi 3 e 4 (ovvero operazioni comprese nel periodo da).
Qualora siano stati compilati i campi 3 e 4, indicando quindi un intervallo temporale oltre il 28 febbraio, la dichiarazione d’intento sarà ritenuta valida esclusivamente per le operazioni esenti Iva effettuate fino alla scadenza dell’utilizzo del vecchio modello. Per le operazioni a decorrere dal 1° marzo 2017 sarà necessario presentare una nuova dichiarazione d’intento avvalendosi del nuovo modello.
Il nuovo modello di dichiarazione d’intento 2017 cambia proprio in merito ai campi da compilare e agli importi da indicare. Di seguito illustriamo le novità e cosa cambia, allegando il modello ufficiale in vigore dal 1° marzo 2017 da scaricare e visionare.
Il provvedimento del 2 dicembre 2016 dell’Agenzia delle Entrate specifica che le novità contenute nel nuovo modello di dichiarazione d’intento, da utilizzare dal 1° marzo 2017 in rifermento ad acquisti o importare beni e servizi esenti Iva, non comportano alcuna variazione alla possibilità per gli esportatori abituali di effettuare operazioni di acquisto senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Il nuovo modello di dichiarazione d’intento, introdotto per contrastare fenomeni d’evasione dell’Iva connessi all’utilizzo del regime agevolativo, cambia per quel che riguarda i campi relativi a importi e riferimento temporale delle operazioni.
Per prima cosa ricordiamo che nel modello di dichiarazione d’intento 2017 sarà opportuno avere particolare attenzione agli importi complessivi fatturati senza l’applicazione dell’Iva da parte del soggetto che riceve la dichiarazione.
Come comunicato dall’Agenzia delle Entrate, l’importo da indicare nel campo 2 della sezione dichiarazione deve rappresentare l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva nei confronti dell’operatore economico al quale è presentata la dichiarazione. Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell’importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d’intento.
Qualora l’esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata deve produrne una nuova, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva.
Cosa cambia nel modello di dichiarazione d’intento in vigore dal 1° marzo 2017? Viene eliminata la modalità d’acquisto relativa alla presentazione della dichiarazione per un determinato lasso temporale (campi 3 e 4).
Con la dichiarazione d’intento si potrà, a partire dalle operazioni di acquisto senza Iva a decorrere dal 1° marzo 2017, indicare due modalità di acquisto, ovvero:
Per farla breve, con il nuovo modello di dichiarazione d’intento non potrà più essere indicato un lasso temporale entro cui utilizzare il plafond complessivo e gli esportatori dovranno indicare, nel dettaglio, l’importo entro cui ciascun fornitore potrà emettere fatture senza Iva nell’anno solare di riferimento.
Ecco il modello di dichiarazione d’intento, approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 2 dicembre 2016, da scaricare e utilizzare a decorrere dal 1° marzo 2017.
Dichiarazione d’intento 2017
Scarica il modello di dichiarazione d'intento da utilizzare a decorrere dal 1° marzo 2017