Pace fiscale, modulo di domanda per il saldo e stralcio ed istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.
La scadenza è fissata al 30 aprile 2019, data entro la quale i contribuenti, solo persone fisiche, che si trovano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica possono presentare la domanda di accesso. Requisito per l’accesso è rientrare nel limite di 20.000 euro di valore del modello ISEE.
La Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha introdotto una riduzione delle somme dovute per alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Si tratta del cosiddetto Saldo e stralcio che riguarda in particolare gli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali, e quelli che derivano dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps. Questa possibilità è riservata esclusivamente alle persone fisiche in difficoltà economica.
Si può aderire al saldo e stralcio della pace fiscale compilando il modello SA-ST entro il 30 aprile 2019 e si può scegliere tra due opzioni:
Saldo e stralcio: modello SA-ST per aderire
Scarica il modello SA-ST per aderire al Saldo e stralcio previsto dalla legge n.145 del 2018.
La possibilità prevista dalla legge n. 145 del 2018 riguarda specifiche categorie di debiti e di contribuenti.
In particolare possono rientrare nel Saldo e stralcio i debiti intestati a persone fisiche e riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, che risultano dall’omesso versamento:
Un Indicatore della situazione economica, ISEE, del nucleo familiare non superiore a 20mila euro è il requisito per accedere al Saldo e stralcio, che permette di estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.
In particolare, la quota agevolata per il pagamento si differenzia in questo modo:
A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
Inoltre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione fa una precisazione importante: possono aderire alla definizione agevolata, in presenza dei requisiti richiesti, anche i contribuenti che hanno già aderito alla rottamazione-bis e sono decaduti per non aver versato le rate entro il 7 dicembre 2018.
Indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, possono accedere alla definizione agevolata i contribuenti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012. In questo caso l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.
I contribuenti che hanno i requisiti per aderire al Saldo e stralcio devono presentare, entro il 30 aprile 2019, l’apposita dichiarazione di adesione e possono scegliere tra due modalità:
Una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti e con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, insieme ai bollettini per il pagamento.
A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:
In caso di pagamento a rate si applica un tasso d’interesse pari al 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019.
Se la richiesta di acceso al Saldo e stralcio non è stata accolta, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una comunicazione con le motivazioni del mancato accoglimento e con un avviso di automatica inclusione nei benefici della rottamazione ter per i debiti definibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018.