Rosy D’Elia

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Avvocati: non deducibili i contributi alla Cassa Forense

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Gli avvocati non possono dedurre i contributi versati alla Cassa Forense. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32258 del 13 dicembre 2018.

I contributi versati dagli avvocati alla Cassa Forense non sono deducibili ai fini Irpef. L’unica eccezione può riguardare il caso in cui il costo non sia stato coperto dal cliente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32258 del 13 dicembre 2018.

L’ordinanza riguarda un avvocato che aveva ricevuto una cartella esattoriale dall’Agenzia delle Entrate di rettifica sulla tassazione degli oneri deducibili dal reddito complessivo, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense.

Il calcolo dell’Agenzia delle Entrate obbligava l’avvocato a pagare una maggiore Irpef.

Avvocati: non deducibili i contributi alla Cassa Forense

La Corte di Cassazione stabilisce che l’Agenzia delle Entrate ha effettuato un calcolo corretto, dal momento che i contributi versati alla Cassa Forense non sono deducibili.

Il chiarimento in ultimo grado di giudizio arriva dopo che l’avvocato, tenuto a pagare, ha cercato di far valere le sue ragioni presentando ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che confermava quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate, così come rimaneva della stessa linea la Commissione Tributaria Regionale.

Anche la Corte di Cassazione, in ultima battuta, non ha accettato le motivazioni presentate nella disputa con l’Agenzia delle Entrate: inesistenza della notifica della cartella, nullità dell’atto impugnato per carenza di motivazione e infondatezza della pretesa creditoria.

Ordinanza n. 32258 del 13 dicembre 2018 - Corte di Cassazione
Scarica l'rdinanza n. 32258 del 13 dicembre 2018 - Corte di Cassazione in cui si stabilisce che i contributi versati alla Cassa Forense non sono deducibili.

Irpef, indeducibilità dei contributi per gli avvocati: l’ordinanza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha definito infondate le argomentazioni e in particolare sulla pretesa creditoria si è espressa richiamando l’art. 50 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

L’articolo infatti stabilisce che dal compenso del professionista sono esclusi i contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. L’importo del 2%, oggi arrivato al 4%, del fatturato e calcolato nella parcella è a carico del cliente. Ne deriva che non fa parte delle componenti del compenso e quindi non può essere dedotto nulla.

Esiste un’eccezione, che però non riguarda l’avvocato in questione. Si tratta del caso in cui i versamenti siano eseguiti dal contribuente professionista e che il costo non sia ribaltato sul cliente.

Come si legge nell’ordinanza, un esempio è il caso in cui il contributo integrativo minimo sia stato versato alla Cassa forense a prescindere dalla fatturazione di prestazioni, perché necessario al raggiungimento dell’importo minimo richiesto per la permanenza della iscrizione alla medesima Cassa. In questa ultima ipotesi i contributi sono deducibili.

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