Cessione di quote effettuata dal commercialista: come funziona?
La cessione delle quote di una società a responsabilità limitata (SRL) può essere effettuata senza che ci si debba rivolgere obbligatoriamente al notaio, affidandosi dunque ad un commercialista abilitato.
L’art. 36 comma 1-bis del D.L. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella legge 133 del 6 agosto 2008, ha introdotto una nuova forma di trasferimento delle quote sociali delle società a responsabilità limitata, accanto a quella affidata ai notai, e prevista dall’art. 2470 del codice civile.
Secondo la disposizione il suddetto atto di trasferimento può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
In tal caso, l’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell’alienante e dell’acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito, rilasciato dall’intermediario che vi ha provveduto.
L’iscrizione nel Registro delle imprese degli atti di trasferimento di quote di SRL firmati digitalmente può essere richiesta dagli iscritti nella sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili in quanto incaricati dalle parti contrattuali.
La cessione di quote della SRL può avvenire attraverso la compilazione di un documento informatico, che deve essere firmato digitalmente e una volta completo, depositato nell’Ufficio del Registro delle Imprese (differente a seconda della circoscrizione in cui rientra la sede della SRL) entro 30 giorni da parte del Dottore Commercialista iscritto all’albo.
Per poter beneficiare di questa modalità e per evitare l’intervento del notaio, nell’atto di cessione quote della SRL le parti chiamate in causa devono essere in grado di poter firmare digitalmente il documento informatico, e nello specifico vengono accettate solo le firme digitali che sono state rilasciate da certificatori accreditati.
La legge consente di utilizzare una procedura semplificata e sicuramente meno dispendiosa, permettendo alle parti interessate di non dover ricorrere al notaio.
Il commercialista ha il compito di occuparsi della cessione quote di SRL e deve verificare preliminarmente che esistano le condizioni previste dalla legge ovvero effettuando degli stessi controlli che spetterebbero al notaio.
Si ritiene che l’atto di trasferimento, a titolo oneroso, possa avere ad oggetto il diritto di:
Il commercialista dovrà in particolare:
La cessione quote SRL senza notaio può avvenire se i vari elementi che il commercialista è tenuto a controllare sono rispettati, l’esistenza di qualsiasi
impedimento non permette di completare il suddetto trasferimento.
È opportuno che il professionista controlli e sia in possesso della seguente documentazione:
L’atto di trasferimento delle quote, contenente gli elementi identificativi delle parti contraenti, deve assumere le caratteristiche del documento informatico non modificabile ed essere sottoscritto digitalmente sia dal dante causa che dall’avente causa del trasferimento.
Per documento informatico si intende “la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti”, e con riguardo alla forma, il documento informatico rilevante ai fini tributari deve essere statico e non modificabile.
In particolare, per documento statico non modificabile si intende il documento il cui contenuto risulti non alterabile durante le fasi di accesso e di conservazione, nonché immutabile nel tempo.
L’atto di trasferimento delle partecipazioni in SRL deve essere in formato digitale “ab origine” e deve essere sottoscritto digitalmente dalle parti dopo essere stato convertito in file con estensione PDF/A.
L’atto deve essere infatti predisposto nel pieno rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la conservazione ed immutabilità nel tempo degli atti digitali.
Non sono ammesse procedure di digitalizzazione di “secondo grado” (es. atto di trasferimento di quote redatto su carta, firmato manualmente, poi acquisito a mezzo scanner e infine sottoscritto digitalmente dalle parti).
Questi procedimenti determinano infatti la creazione di una copia digitale (semplice) dell’atto di trasferimento e non rispettano il disposto che impone la presentazione all’Ufficio del Registro delle Imprese dell’atto in originale, quando si tratti, come in questo caso, di atto non notarile.
Per stipulare l’atto è dunque necessaria:
Un atto di cessione di quote deve avere necessariamente almeno due firme digitali (una del cedente e una del cessionario).
Al fine di attribuire data ed ora certa ad un file firmato digitalmente è necessaria l’apposizione della cosiddetta “marcatura temporale”.
L’utilizzo del servizio di marcatura temporale prevede l’acquisto preventivo delle relative marche, che può essere effettuato tramite il negozio on-line del sito Infocert (www.firma.infocert.it.).
La marcatura temporale potrà essere effettuata solo dopo che sono state apposte tutte le firme digitali dei contraenti sull’atto di trasferimento o, in alternativa, all’atto dell’apposizione dell’ultima firma digitale (mediante la funzione “marca e firma”).
Il commercialista prima di apporre la marcatura temporale, dovrà verificare che tutte le firme digitali siano valide.
Dopo aver verificato la possibilità di procedere per il rispetto dei requisiti previsti, il commercialista deve seguire la redazione dell’atto digitale e quindi trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate per la sua registrazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data in cui lo stesso viene firmato.
La registrazione dell’atto avviene mediante apposito software approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e reso disponibile sul canale Entratel con il relativo modulo di controllo.
La richiesta di registrazione deve essere effettuata mediante “modello 69” allegando:
Il controllo dell’ufficio è limitato alla verifica della regolarità formale della domanda presentata e ha ad oggetto:
L’atto di trasferimento delle partecipazioni di SRL, sottoscritto dalle parti con firma digitale deve essere depositato entro 30 giorni dall’apposizione della marca temporale presso l’ufficio del Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, da un intermediario abilitato ex art. 31, comma 2- quater, della L. n. 40/ 2000 ovvero, “esclusivamente da professionisti iscritti nella Sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili”.
Il commercialista che provvede al deposito, deve inserire nel modello Note, oltre alla dichiarazione che attesta la propria qualifica e l’incarico ricevuto dalle parti, anche la dichiarazione relativa alla verifica del rispetto delle disposizioni statutarie riguardanti le clausole di prelazione o gradimento, nonché l’assenza di clausole statutarie di intrasferibilità delle quote.
Unico soggetto obbligato ad effettuare il deposito dell’atto informatico sottoscritto digitalmente è dunque un dottore commercialista appositamente incaricato, di conseguenza, la sanzione amministrativa per ritardato deposito dell’atto (art. 2194), deve essere applicata dall’ufficio Registro imprese a carico del commercialista incaricato del deposito.
La domanda di iscrizione è disposta mediante compilazione informatica del modulo S6 firmato digitalmente dal professionista.
Nella distinta Fedra devono essere riportate le generalità dell’incaricato e come qualifica “Incaricato ai sensi dell’art. 31 comma 2 quater della legge 24 novembre 2000, n. 340”.
Deve essere compilato il quadro B estremi dell’atto, codice forma atto “S”, codice atto-A18.
Nel quadro Note lo stesso deve dichiarare, a norma degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, di essere regolarmente iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, e che a suo carico non sussistono provvedimenti disciplinari ostativi all’esercizio della professione.
La formula è la seguente:
“Il sottoscritto ……………., nato a …… il ....…, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dichiara di essere iscritto nella sezione A Commercialisti dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di ……… al numero ……… Dichiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all’esercizio della professione e di espletare il presente incarico su designazione delle parti contraenti.
Dichiara inoltre di essere stato incaricato, in data……., alla trasmissione dell’atto di trasferimento quote da tutte le parti contraenti.
Dichiara altresì, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all’esercizio della professione”
Nel caso in cui il professionista sia dotato di un dispositivo di firma che contiene il certificato di ruolo sarà sufficiente indicare nella distinta nel campo “in qualità di” la seguente frase: “Dott./Rag. Commercialista incaricato ai sensi dell’art. 31 comma 2-quater della legge 340/2000 (dichiarazione di incarico)”.
Gli allegati alla trasmissione sono i seguenti:
Sono inoltre dovuti i diritti di segreteria e l’imposta di bollo, 90,00 euro per pratica telematica e 65,00 euro per l’imposta di bollo.
Se i contraenti della cessione, sono società e interviene nell’atto un amministratore dovrà essere verificato dalla visura che questi sia effettivamente un amministratore.
Se i contraenti sono persone fisiche/società e interviene un procuratore va allegata: