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Quali sono i tempi della detrazione IVA sugli acquisti? Quanto tempo hanno i contribuenti per detrarre l’IVA dopo l’entrata in vigore del DL 50/2017?
Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con un’interpretazione per certi versi sorprendente contenuta nella circolare numero 1/E del 17 gennaio 2018. La circolare n. 1/E analizza le criticità derivanti dall’applicazione delle nuove disposizioni e scioglie i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria, fornendo indicazioni operative per applicare correttamente la nuova disciplina. Le istruzioni dell’Agenzia tengono conto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue, in base ai quali l’esercizio del diritto alla detrazione Iva, oltre al requisito dell’esigibilità dell’imposta, è subordinato anche a quello formale del possesso della fattura d’acquisto.
Due i requisiti fondamentali per la liquidazione dell’IVA: esigibilità dell’imposta e possesso della fattura. Ecco tutte le novità.
Circolare Agenzia delle Entrate numero 1/E del 17 gennaio 2018
Clicca sull'icona per eseguire il download della circolare numero 1/E/2018 dell'Agenzia delle Entrate in materia di detrazione IVA acquisti
Comunicato stampa ufficiale Agenzia delle Entrate
Comunicato stampa ufficiale Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2018 in materia di detrazione IVA acquisti
Le nuove regole sulla tempistica delle detrazioni IVA determinerà delle differenze tra quanto riportato nella liquidazione di dicembre (contribuenti mensili) ovvero del terzo trimestre (contribuenti trimestrali) rispetto alla dichiarazione IVA.
Ciò poiché le fatture ricevute nel 2017 ma non registrate - la cui esigibilità è sorta nel 2017 - si registreranno nei registri IVA 2018, con riferimento di detrazione 2017. Questo non comporterà modifiche alle liquidazioni del 2017.
Gli importi registrati nel 2018:
Quanto tempo hanno quindi i contribuenti per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti relativamente alle fatture pervenute in ritardo?
Ecco cosa afferma l’Agenzia delle Entrate nella circolare 1/E del 17 gennaio 2018:
In ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, e in considerazione del fatto che i chiarimenti sopra riportati sono stati forniti in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell’IVA relativa al mese di dicembre 2017), non saranno sanzionati i comportamenti difformi adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica.
Secondo l’Agenzia delle Entrate la creazione di un apposito sezionale sarebbe preferibile; tuttavia non si tratta di un obbligo. L’importante è che la gestione delle fatture gestite a cavallo di anno venga evidenziata in un apposito report.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 1/E del 17 gennaio 2018 fornisce chiarimenti anche per le pubbliche amministrazioni e gli enti soggetti al meccanismo della scissione dei pagamenti o split payment, che decidono di optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata.
In base al DL 50/2017 questa scelta può essere effettuata in relazione a ciascuna fattura. Una volta esercitata la scelta, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato dalla Pubblica Amministrazione che sia in possesso della fattura di acquisto, nel momento in cui l’imposta diventa esigibile ovvero:
La circolare numero 1/E del 17 gennaio 2018 ricorda che in linea generale con la dichiarazione integrativa a favore è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile.
Ricorrendo alla dichiarazione integrativa, il soggetto passivo cessionario/committente può recuperare l’imposta per la quale non ha esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini. Il termine massimo per ricorrere all’integrativa a favore è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In ogni caso il soggetto passivo cessionario/committente deve regolarizzare la fattura di acquisto irregolare ed è soggetto alle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.