Come sono rivalutate le pensioni 2023, con importi superiori a quattro volte il trattamento minimo?
Le istruzioni sono contenute nella circolare INPS numero 20 di oggi, 10 febbraio.
L’istituto fornisce chiarimenti sulle disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2023. Nel documento di prassi è contenuta una tabella di sintesi con l’indice di perequazione da attribuire, gli importi complessivi dei trattamenti e gli importi garantiti.
Con la circolare numero 20 di oggi, 10 febbraio, l’INPS fornisce le istruzioni da seguire per il calcolo delle pensioni 2023 di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo.
In linea generale le indicazioni vengono fornite prima della conclusione dell’anno. Le prime istruzioni sono infatti arrivate con la circolare numero 135 del 22 dicembre 2022.
La Legge di Bilancio 2023, al momento della pubblicazione della precedente circolare, era ancora nel pieno dell’iter parlamentare.
Dal momento che tra gli interventi della Manovra se ne ipotizzava uno sugli importi superiori a quattro volte il trattamento minimo, l’Istituto ha atteso l’approvazione del Parlamento per evitare di corrispondere somme potenzialmente indebite.
Nel testo della circolare si chiarisce, infatti, quanto di seguito riportato:
“la rivalutazione è stata attribuita ai soli beneficiari il cui importo cumulato di pensione non fosse superiore al limite di quattro volte il trattamento minimo, in pagamento nell’anno 2022 (pari a 2.101,52 euro).”
Con la nuova circolare sono state fornite le istruzioni anche per i trattamenti di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo, come stabilito dal comma 309 dell’articolo 1 della legge del 29 dicembre 2022.
La rivalutazione viene attribuita sulla base del cumulo perequativo, ovvero considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare.
INPS - Circolare numero 20 del 10 febbraio 2023
Rinnovo delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo per l’anno 2023. Articolo 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere in considerazione per la perequazione devono essere considerate tute le prestazioni memorizzate nel Casellario centrale delle pensioni.
Devono essere considerate quelle erogate da enti diversi rispetto all’INPS, ad esclusione di quelli che rientrano nelle seguenti categorie:
Il documento di prassi dell’INPS chiarisce inoltre che:
“Per le pensioni in totalizzazione e cumulo, la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione”.
Infine si deve tenere conto di quanto stabilito dal decreto del 10 novembre 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che stabilisce la percentuale di variazione del calcolo della perequazione per il 2022 nella misura dell’aumento del 7,3 per cento dal 1° gennaio 2023.
Per il calcolo si dovrà prendere a riferimento la seguente tabella.
Fasce trattamenti complessivi | Percentuale di perequazione | Aumento | importo dei trattamenti complessivi | Importo di garanzia | |
---|---|---|---|---|---|
fino a 4 volte il trattamento minimo | 100 | 7,4 per cento | da 0 a 2.101,52 euro | ||
fascia di garanzia | importo garantito | da 2.101,52 a 2.123,19 euro | 2.254,93 euro | ||
oltre a 4 e fino a 5 volte il trattamento minimo | 85 | 6,205 per cento | da 2.101,53 a 2.626,90 euro | ||
fascia di Garanzia* | importo garantito | da 2.626,90 a 2.685,97 euro | 2.789,90 euro | ||
oltre 5 e fino a 6 volte il trattamento minimo | 53 | 3,869 per cento | da 2.626,91 a 3.152,28 euro | ||
fascia di garanzia | importo garantito | da 3.152,28 a 3.165,63 euro | 3.274,24 euro | ||
oltre 6 e fino a 8 volte il trattamento minimo | 47 | 3,431 per cento | da 3.152,29 a 4.203,04 euro | ||
fascia di garanzia | importo garantito | da 4.203,04 a 4.232,91 euro | 4.347,25 euro | ||
oltre 8 e fino a 10 volte il trattamento minimo | 37 | 2,701 per cento | da 4.203,05 a 5.253,80 euro | ||
fascia di garanzia | importo garantito | da 5.253,80 a 5.272,53 euro | 5.395,71 euro | ||
oltre 10 volte il trattamento minimo | 32 | 2,336 per cento | oltre 5.253,81 euro |
Il pagamento nell’importo rivalutato verrà corrisposto dalla mensilità di marzo 2023, insieme agli arretrati delle mensilità di gennaio e febbraio 2023.