La regione Lazio interviene sulla disciplina dei tirocini extracurricolari ed introduce novità su durata e indennità che, dal 1° ottobre, passerà da 400 a 800 euro mensili.
Con delibera di Giunta n.533/2017, la Regione Lazio ha adeguato la propria normativa interna al recente accordo della Conferenza Stato Regioni del 25 maggio 2017 con cui sono stati rinnovati i principi di carattere generale sulla disciplina nazionale dei tirocini non curricolari.
I tirocini extracurricolari nel Lazio cambieranno dal 1° ottobre, giorno in cui la delibera n.533/2017 andrà a sostituire integralmente la precedente dgr 199/2013.
Il mese di ottobre è dunque una data spartiacque perché le nuove regole si applicheranno ai tirocini extracurricolari avviati dal 1° ottobre prossimo.
Per i tirocini attivati entro il 30 settembre ed alle rispettive proroghe, nonché per quelli attivati a seguito di avvisi pubblici pubblicati entro il 30 settembre 2017, la disciplina di riferimento rimarrà la vecchia dgr 199/2013.
Tra i tirocini interessati non rientrano i tirocini curricolari previsti all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione; i tirocini obbligatori previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale; i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale nè i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso.
Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a favorire l’orientamento al lavoro, l’arricchimento delle conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale PFI concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.
Destinatari dei tirocini extracurriculari formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo sono:
Secondo le nuove regole in vigore dal primo ottobre, la durata dei tirocini extracurriculari, comprensiva di proroghe e rinnovi presso lo stesso soggetto ospitante:
In ogni caso la Regione può finanziare, tramite avvisi pubblici, tirocini con durata superiore rispetto a queste previsioni anche se comunque non superiore a 12 mesi.
La durata minima del tirocinio, invece, non può essere inferiore a due mesi.
Due sono le eccezioni. Nel caso del tirocinio attivato presso i soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali, per il quale la durata minima è ridotta a un mese, e nell’ipotesi di tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l’impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni per un massimo di tre mesi.
In caso di rinnovo, che può avvenire una volta sola e sempre nel rispetto della durata massima prevista, si deve indicare nel PFI l’integrazione delle competenze da acquisire in aggiunta a quelle precedentemente acquisite.
Secondo la nuova disciplina, dal primo ottobre ai tirocinanti sarà corrisposta un’indennità minima per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile pari a euro 800.
L’erogazione dell’intero importo sarà subordinata ad una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.
Qualora la partecipazione sia inferiore al 70%, l’indennità sarà erogata in misura proporzionale all’effettiva partecipazione al tirocinio su base mensile, mentre non sarà dovuta in caso di partecipazione dal 50% in giù dell’orario concordato.
L’indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante, stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa.
In caso di mancata corresponsione dell’indennità è prevista una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 euro