Redazione

- Modello 730


Modello 730/2016 integrativo: ecco come ottenere il conguaglio nella busta paga di novembre

Pubblicato il

Con il modello 730 integrativo in scadenza il prossimo 25 ottobre 2016 è possibile ottenere il conguaglio direttamente nella prossima busta paga di novembre. Ecco come.

Modello 730 integrativo: cos’è e quando deve essere compilato ed inviato dal contribuente?
Il modello 730 integrativo è una dichiarazione dei redditi a favore del contribuente che può essere inviata over si riscontrino errori di compilazione o di calcolo da cui scaturisce un maggior credito o un minor debito.

Qualora l’errore sia imputabile all’intermediario è possibile rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza per correggerli.

In questo caso è necessario compilare il modello 730 rettificativo.

Quando il modello 730 è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, c’è la possibilità di:

Presentando il modello 730 integrativo entro la scadenza del 25 ottobre il contribuente potrà ottenere il relativo conguaglio nella prima busta paga utile ovvero quella relativa allo stipendio di novembre.

Qualora, invece, il contribuente si sia accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.

Modello 730/2016 integrativo: i casi in cui è possibile inviarlo e le istruzioni da seguire

Il modello 730/2016 integrativo ha scadenza 25 ottobre e può essere utilizzato in tre casi specifici sempre fleggando l’apposita casella 730 integrativo:

Modello 730/2016 integrativo: quando non va presentato

Nel caso in cui dalla dichiarazione dei redditi modello 730/2016 dovesse risultare un maggior debito o un minor credito non è possibile ricorrere al Modello 730/2016 integrativo.

In questo caso il contribuente è tenuto obbligatoriamente alla presentazione del Modello Unico 2016.

In questo caso la presentazione del Modello Unico 2016 potrà avvenire:

Occorre ricordare, infine, che la presentazione di una dichiarazione integrativa non fa venir meno le procedure avviate in seguito alla consegna del Modello 730/2016 originario, quindi per il datore di lavoro o l’ente pensionistico permane l’obbligo di trattenere le somme o effettuare i rimborsi risultanti dal modello originario.

Leggi l'articolo sul sito
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti al fine di poter erogare i propri servizi.Maggiori informazioni