Imprese agricole: credito d’imposta per investimenti nella ZES unica

Francesco Rodorigo - Incentivi alle imprese

Sono diverse misure a sostegno delle imprese agricole previste dal nuovo decreto Agricoltura. Tra queste il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica del mezzogiorno e la sospensione della parte capitale delle rate di mutui e finanziamenti

Imprese agricole: credito d'imposta per investimenti nella ZES unica

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto Agricoltura sono in partenza le nuove misure a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

Tra le novità in arrivo c’è anche il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali destinati a unità produttive nelle regioni della ZES unica. Per la piena operatività della misura però sarà necessario attendere un decreto da parte del MASAF.

Prevista, poi, anche la sospensione del pagamento della della parte capitale delle rate di mutui e finanziamenti in scadenza nel 2024.

Imprese agricole: credito d’imposta per investimenti nella ZES unica

Il nuovo decreto Agricoltura, il DL n. 63/2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio. Contiene una serie di interventi a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura e uno degli obiettivi preposti è quello di sostenere il lavoro in agricoltura.

Tra le misure previste, c’è anche la rimodulazione del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno.

Come si legge al comma 7 dell’articolo 1 del decreto agricoltura, infatti, vengono apportate alcune modifiche al decreto Sud, il DL n. 124/2023, che istituisce la Zona Economica Speciale unica.

Nello specifico, viene aggiunto il nuovo comma 16-bis, che disciplina il riconoscimento del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per le imprese agricole.

Per il 2024, infatti, le aziende attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura possono beneficiare di un credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali da destinare a strutture produttive:

  • nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
  • nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) , del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Gli investimenti agevolabili devono essere effettuati entro il 15 novembre 2024. Le spese ammissibili devono riguardare l’acquisto, o leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da destinare a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

Rientra tra le spese ammissibili anche l’acquisto di terreni e l’acquisto, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Ad ogni modo, il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.

I progetti di investimento devono avere un importo minimo di 50.000 euro.

Per l’agevolazione sono stati stanziati 40 milioni di euro. Il contributo è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Criteri e modalità di domanda e fruizione del beneficio saranno definiti da un apposito decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Decreto agricoltura: sospensione del pagamento della parte capitale delle rate di mutui e finanziamenti

Oltre al credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica, il decreto agricoltura prevede anche ulteriori interventi per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

Tra questi, la sospensione dal pagamento delle rate di mutui e finanziamenti in scadenza nel 2024.

Possono beneficiarne, come indicato al comma 2 dell’articolo 1 del DL n. 63/2024, le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che nel 2023 hanno registrato una riduzione del volume d’affari almeno del 20 per cento rispetto all’anno precedente.

Previa presentazione di un’apposita autocertificazione che attesti tale condizione, infatti, le imprese possono avvalersi della sospensione, per un anno, del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) che scadono nel 2024.

Questi devono essere stati stipulati con banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.

Per poter accedere all’agevolazione, le imprese non devono avere, al 16 maggio 2024, una esposizione debitoria classificata come esposizione creditizia deteriorata ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

L’agevolazione prevede anche la modifica del piano di rimborso delle rate sospese, i relativi termini vengono, infatti, prorogati per la stessa durata della sospensione, senza alcuna formalità e oneri aggiuntivi.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, relative agli aiuti di importo limitato.

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