Modalità di cessione del credito dell'Ecobonus per gli incapienti: con provvedimento del 28 agosto 2017 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per i contribuenti in no tax area per le detrazioni fiscali di riqualificazione energetica.
Ecobonus 2017: anche gli incapienti possono richiedere le detrazioni fiscali per riqualificazione energetica nel condominio.
Con provvedimento del 28 agosto 2017, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità di cessione del credito a fornitori e banche.
A stabilire le novità in merito alla cessione del credito per l’Ecobonus condomini 2017 è stato il DL 50/2017, che ha introdotto appunto la possibilità per i contribuenti in no tax area di cedere la detrazione spettante non soltanto a imprese edili e di costruzioni ma anche alle banche.
Per illustrare le novità l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tutte le istruzioni per la cessione del credito degli incapienti al fine di beneficiare delle detrazioni fiscali per lavori di riqualificazione energetica, pari al 70% e al 75% in caso di lavori in parti comuni di edifici in condominio. Il presente provvedimento sostituisce quello dell’8 giugno 2017.
Ecco di seguito modalità e istruzioni per i contribuenti in no tax area ai fini della cessione del credito a banche, istituti di credito e finanziari e imprese edili.
Cessione del credito Ecobonus incapienti: ecco il provvedimento AdE del 28 agosto 2017
- Agenzia delle Entrate - provvedimento 28 agosto 2017
- Scarica il provvedimento con le modalità di cessione del credito per i condomini incapienti ai fini delle detrazioni fiscali Ecobonus per riqualificazione energetica
Ecobonus: modalità di cessione del credito incapienti 2017. Ecco le istruzioni
Per consentire anche agli incapienti di beneficiare delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica di parti comuni del condominio, il DL 50/2017 ha previsto la possibilità di cessione del credito dell’Ecobonus 2017 non soltanto a fornitori e imprese edili ma anche a banche, istituti di credito e intermediari finanziari.
Il credito d’imposta può essere ceduto da:
- i soggetti anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi di cui all’articolo 14, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63;
- i cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.
I soggetti in no tax area, ovvero che non pagano le tasse sui redditi perché titolari di reddito esente, possono cedere il credito spettante per la detrazione in favore di:
- fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 14, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63;
- altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. E’ esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche;
- istituti di credito e intermediari finanziari, nella sola ipotesi in cui il credito sia ceduto dai soggetti incapienti.
Ecobonus 2017: importo detrazione condomini
L’Ecobonus per lavori di riqualificazione energetica in parti comuni del condominio prevede la possibilità di detrazione al 70% o al 75%.
La detrazione Irpef spettante è così determinata:
- nella misura del 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, se relative ad interventi condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo,
- nella misura del 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, se relative ad interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.
Per maggiori dettagli sull’importo della detrazione dell’Ecobonus 2017 i lettori possono leggere anche la guida dedicata.
Credito cedibile condomini incapienti
In base a quanto previsto dal provvedimento pubblicato il 28 agosto 2017 dall’Agenzia delle Entrate, gli incapienti possono cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante nella misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. La detrazione verrà ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Il condòmino incapiente può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. Il cessionario può a sua volta cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile.
Il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e semprechè il condòmino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta.
Il credito d’imposta ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.
Adempimeti per la cessione del credito dei condomini incapienti
Il condomino incapiente che cede il credito dovrà comunicare l’avvenuta cessione del credito entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento all’amministratore di condominio e bisognerà indicare denominazione e codice fiscale del cessionario della detrazione Irpef Ecobonus.
A sua volta, l’amministratore di condominio è tenuto a rispettare i seguenti adempimenti:
- comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati ai fini dell’elaborazione del modello 730 precompilato, cioè la denominazione e il codice fiscale del cessionario, l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto nonché l’ammontare dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente e alle quali il condòmino cedente ha contribuito per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta;
- consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione dei dati;
- i condòmini appartenenti a condomini senza amministratore per i quali non vi è obbligo di nominare l’amministratore e che non abbiano proceduto a tale nomina, possono cedere il credito d’imposta incaricando un condòmino di comunicare all’Agenzia delle entrate, con le medesime modalità e nei termini previsti per gli amministratori di condominio.
Per ulteriori dettagli, oltre a prendere visione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, i lettori possono consultare la guida completa a cos’è e come funziona l’Ecobonus e la detrazione fiscale per lavori di riqualificazione energetica 2017-2021.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ecobonus: modalità di cessione del credito incapienti 2017. Ecco le istruzioni