Trasmissione telematica corrispettivi e registratori di cassa in uso: l’AdE chiarisce

Trasmissione telematica corrispettivi e registratori di cassa in uso: «defiscalizzazione» entro il 16 febbraio. Lo specifica l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 14 del 2019.

Trasmissione telematica corrispettivi e registratori di cassa in uso: l'AdE chiarisce

Trasmissione telematica corrispettivi e registratori di cassa in uso: entro il termine previsto per la liquidazione periodica Iva del mese di gennaio 2019, ovvero entro il 16 febbraio, gli operatori devono procedere alla “defiscalizzazione” degli apparecchi collegati ai server RT.

Inoltre perché il documento commerciale, emesso utilizzando le stampanti già in uso fino al loro esaurimento, possa avere efficacia fiscale, sarà necessario inserire il codice fiscale o la partita Iva dell’acquirente ed eliminare la dicitura: “non valido ai fini fiscali ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 127/2015”. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su trasmissione telematica dei corrispettivi e utilizzo degli apparecchi in uso nella risposta all’interpello numero 14 del 29 gennaio 2019.

Lo spunto per il chiarimento arriva da una società che opera nella grande distribuzione e che fino a questo momento ha utilizzato gli scontrini fiscali per certificare le vendite al dettaglio, dal momento che non aveva aderito al regime di trasmissione dei corrispettivi.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello n. 14 del 29 gennaio 2019
Interpello articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Opzione prevista dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Trasmissione telematica corrispettivi e registratori di cassa in uso: l’AdE chiarisce

Dal 1° gennaio 2019, invece, esercita l’opzione prevista dall’articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 127 del 2015.

Sulla base di ciò, la società è tenuta a effettuare le operazioni che seguono:

  • memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri, con un Server-RT, ovvero un punto di raccolta dati che sigilla i file e li trasmette all’Agenzia delle Entrate, collegato ai registratori di cassa già in uso, che però dovranno essere “defiscalizzati”;
  • emettere il documento commerciale, in luogo degli scontrini fiscali. Per farlo la società vorrebbe utilizzare le stampanti fiscali in uso per gli scontrini, fino a esaurimento, obsolescenza, necessità di ripristino delle stesse.

L’azienda che opera nella grande distribuzione si rivolge all’Agenzia delle Entrate per conoscere i tempi da rispettare per procedere con la “defiscalizzazione” e la possibilità di emettere il documento commerciale utilizzando le stampanti fiscali.

L’Agenzia conferma che per procedere a “defiscalizzare” i registratori di cassa già in uso c’è tempo fino al termine previsto per la liquidazione periodica Iva del mese di gennaio 2019, ossia entro il prossimo 16 febbraio.

E conferma che il documento commerciale emesso tramite registratore di cassa, utilizzando le relative stampanti fiscali, che rispetti il contenuto minimo individuato dal decreto 7 dicembre 2016, è conforme allo stesso anche se riporta il logotipo MF seguito dalla matricola, a patto che contenga una dicitura che elimini ogni dubbio sulla sua portata esclusivamente commerciale e non fiscale.

Inoltre deve riportare il codice fiscale o il numero di partita Iva dell’acquirente e deve essere rimossa l’indicazione “non valido ai fini fiscali ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 127/2015”, se deve essere valido anche ai fini fiscali.

Trasmissione telematica corrispettivi e registratori di cassa in uso: i riferimenti normativi

Secondo quanto stabilito dai commi da 429 a 432 dell’articolo 1, legge numero 311 del 2004, n. 311, si consentiva alle imprese che operano nel settore della grande distribuzione di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, in maniera distinta per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

In seguito all’abrogazione di questa possibilità dalla legge 127 del 2015, dal 1° gennaio 2019 i soggetti della grande distribuzione e, più in generale, i soggetti che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico devono certificarle nel modo che segue:

  • fatta salva la richiesta di fattura, comunque obbligatoria per gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, mediante ricevuta o scontrino fiscale;
  • tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri (articolo 2, Dlgs 127/2015).

Quest’ultima modalità, per il 2019, è attuabile in diversi modi:

  • volontariamente, esercitando la relativa opzione entro il 31 dicembre 2018;
  • obbligatoriamente, dal 1° luglio 2019, per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro e, dal 1° gennaio 2020, per chi effettua le operazioni di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972;
  • obbligatoriamente per coloro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (articolo 2, comma 2, Dlgs 127/2015).

In questo contesto si inseriscono i dubbi posti dall’azienda che opera nel settore della grande distribuzione e la risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate, che richiama una serie di documenti utili per orientarsi in questo momento di passaggio in cui è necessario adeguarsi a strumenti, regole tecniche e termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

In particolare si fa riferimento al documento “Chiarimenti e precisazioni per l’utilizzo degli RT, server-RT e MF” del 4 ottobre 2018, che contiene una serie di informazioni utili per i passaggi da un regime fiscale all’altro e conferma le indicazioni fornite in precedenti documenti di prassi riguardo la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri delle imprese della grande distribuzione, che consentivano di “utilizzare gli stessi misuratori fiscali fino a esaurimento della memoria fiscale”.

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