Tax credit digitale: è cedibile con il ramo d’azienda

Rosy D’Elia - Imposte

Tax credit digitale: può essere trasferito tramite il conferimento di ramo d'azienda e la cessione della partecipazione a un'altra società. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 66 del 2019.

Tax credit digitale: è cedibile con il ramo d'azienda

Tax credit digitale: il credito di imposta che deriva dagli interventi di digitalizzazione degli impianti cinematografici è cedibile tramite il conferimento di ramo d’azienda e la successiva cessione della partecipazione a un’altra società. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 66 del 21 febbraio 2019.

Lo spunto per il chiarimento arriva da una società che opera nel settore cinematografico e che ha ottenuto il credito d’imposta per la digitalizzazione degli impianti delle sale, per interventi effettuati dal 2010 al 2017, e chiede di sapere se il credito d’imposta generato dagli interventi di digitalizzazione degli impianti delle sale cinematografiche sia trasferibile a un’altra società operante nel medesimo settore.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello n. 66 del 21 febbraio 2019
Interpello ex articolo 11, comma 1,lett.a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – trasferimento, a seguito di conferimento di ramo d’azienda, del credito d’imposta per le imprese di esercizio cinematografico di cui all’articolo 1, comma 327, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 17, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220.

Tax credit digitale: è cedibile con il ramo d’azienda

La società specifica che ha effettuato il conferimento del ramo d’azienda che riguarda l’attività di esercizio cinematografico in una nuova società posseduta dalla stessa al 100 per cento.

E sottolinea di essere rimasta proprietaria del compendio immobiliare relativo alla multisala, concesso in locazione alla nuova società, precisando che “gli impianti di digitalizzazione realizzati, che hanno generato il credito d’imposta oggetto del presente interpello, sono stati trasferiti e continueranno ad essere utilizzati per l’attività di gestione multisala”.

Le quote della nuova società, poi, sono state cedute a una terza società che opera sempre nel settore cinematografico e con cui non esiste nessun rapporto di natura partecipativa, né contrattuale.

La possibilità per quest’ultima di usufruire del tax credit digitale è al centro del dubbio che viene sottoposto all’Agenzia delle Entrate. I chiarimenti nella risposta all’interpello numero 66 del 21 febbraio 2019.

Secondo l’Agenzia, il trasferimento del tax credit insieme al ramo d’azienda che lo ha generato è possibile non entra in conflitto con la normativa di riferimento.

A condizione, però, che il cessionario rispetti le condizioni previste per la fruizione dell’agevolazione nello svolgimento dell’attività d’impresa. Diversamente, il beneficio decade.

E l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello, specifica qual è la procedura a cui attenersi per non perdere il credito di imposta:

  • comunicare alla direzione generale Cinema del ministero per i Beni e le Attività culturali i dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario, nonché l’importo del credito ceduto;
  • indicare nel quadro RU “Crediti di imposta concessi a favore delle imprese” della dichiarazione dei redditi, il credito riconosciuto, utilizzando il codice D6;
  • esporre nella sezione VI-B, del quadro RU, i dati identificativi del cessionario nonché l’importo del credito ceduto.

Tax credit digitale: i riferimenti normativi

Come si legge nel documento, il credito d’imposta per le imprese di esercizio cinematografico è regolato dall’articolo 1 della legge numero 244 del 2007, al comma 327 lettera c.

Si tratta di un credito di imposta pari a non oltre il 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per l’acquisizione e la sostituzione di impianti e apparecchiature destinati alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000, nonché per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive.

A partire dal 1° gennaio 2017, poi, la legge 220/2016 ha portato il credito d’imposta per le imprese di esercizio cinematografico, in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40% delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.

In particolare le indicazioni sulla cedibilità del credito di imposta sono da ricercare nell’articolo 21, comma 4, della legge n. 220 del 2016. Nel documento si legge:

I crediti d’imposta ivi previsti sono cedibili dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell’effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.

I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d’imposta o contributivi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, restando impregiudicati i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente.

E specifica che nel caso in esame il trasferimento del credito d’imposta avviene unitamente al ramo d’azienda in relazione al quale sono stati effettuati gli investimenti che lo hanno generato.

La società terza, mediante l’acquisto delle partecipazioni, ha acquisito insieme ad altri asset relativi all’esercizio dell’attività cinematografica il credito d’imposta in esame, ma non la proprietà della multisala cinematografica, della quale ha comunque la disponibilità, grazie a un contratto di locazione.

Considerando tutti questi fattori l’Agenzia delle Entrate ritiene il tax credit digitale sia cedibile tramite il conferimento di ramo d’azienda e la cessione della partecipazione a un’altra società.

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