Le somme di un dipendente italiano in Svizzera a quale tassazione fanno riferimento? Fornisce chiarimenti la risposta all'interpello numero 460 del 9 ottobre 2020 dell'Agenzia delle Entrate. Parte del Tfr deve essere tassato sia in Italia sia in Svizzera, parte esclusivamente nello stato elvetico.

Le somme di un dipendente italiano in Svizzera in quale stato devono essere tassate?
Gli importi corrisposti da una società italiana al proprio dipendente, residente in Svizzera, per la risoluzione del rapporto di lavoro, devono seguire le regole previste dall’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Confederazione elvetica.
Lo spiega la risposta all’interpello numero 460 del 9 ottobre 2020.
La Convenzione regolamenta la parte del servizio svolto nello stato elvetico.
La parte di Tfr, di incentivo all’esodo e di corrispettivo per l’obbligo di non concorrenza, riferita al periodo in cui il dipendente è stato residente in Svizzera ed ha lavorato in Italia, è soggetta a tassazione concorrente in entrambi gli stati.
La parte di Tfr, di incentivo all’esodo e di corrispettivo per l’obbligo di non concorrenza, riferita al periodo in cui il dipendente è stato residente ed ha lavorato in Svizzera, deve tassata esclusivamente in Svizzera.
Somme di dipendente italiano in Svizzera: in quale stato sono tassate?
In quale stato devono essere tassate le somme di un dipendente italiano in Svizzera?
Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 460 del 9 ottobre 2020.
- Agenzia delle Entrate - Risposta numero 460 del 9 ottobre 2020
- Trattamento fiscale applicabile agli emolumenti erogati dal sostituto di imposta italiano al proprio dipendente, residente in Svizzera - Articolo 17 del Tuir e articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera.
La risposta nasce da un caso concreto: il quesito di società su quale sia il corretto trattamento fiscale da applicare agli emolumenti erogati a un lavoratore, cittadino italiano residente in Svizzera, assunto a gennaio 2013 e distaccato, da agosto 2014 a ottobre 2019, presso la consociata elvetica.
Le somme in questione sono quelle a titolo di Tfr, di incentivo all’esodo e di corrispettivo per l’obbligo di non concorrenza.
Per prima cosa l’Agenzia delle Entrate ricapitola la definizione di residente in Italia.
In base a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, TUIR, approvato con DPR del 22 dicembre 1986, n. 917, sono considerate residenti:
“le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”
.
L’assenza di tali presupposti può far ritenere un cittadino non residente in Italia.
Per coloro che emigrano in stati a fiscalità privilegiata, tuttavia, è prevista una presunzione legale relativa: il soggetto deve dimostrare l’effettività della nuova residenza in base a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del TUIR.
La Svizzera rientra tra tali stati in base a quanto previsto dal Dm del 4 maggio 1999.
L’Amministrazione finanziaria spiega inoltre che devono essere assoggettati a tassazione separata, tramite ritenuta alla fonte, non solo il trattamento di fine rapporto ma anche le altre indennità percepite per cessazione del rapporto di lavoro dipendente:
- gli importi erogati per l’incentivazione all’esodo;
- le somme corrisposte a fronte dell’obbligo di non concorrenza.
Per i non residenti si deve inoltre fare riferimento all’articolo 23, comma 2, lettera a) del TUIR che prevede una presunzione assoluta in base alla quale si devono considerare prodotti nel territorio italiano i redditi relativi alle indennità di fine rapporto “se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti”.
In questo caso quindi a determinare l’imposizione è la residenza dell’erogante.
Riguardo al trattamento fiscale, però, bisogna inoltre tenere conto che la disciplina può essere superata da Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, anche se il modello OCSE non dà precise indicazioni sulle prestazioni in questione.
L’Amministrazione finanziaria richiama però due documenti di prassi riferiti alle convenzioni tra Italia e Germania e Italia e Belgio:
Tra i vari chiarimenti, nei documenti citati viene precisato che il trattamento di fine rapporto ha sostanzialmente natura di retribuzione, seppur differita, e che le somme erogate a titolo di corrispettivo per l’obbligo di non concorrenza sono redditi di lavoro dipendente.
in altre parole, la tassazione delle somme in questione viene ricondotta all’articolo 15 delle Convenzioni.
Somme di dipendente italiano in Svizzera: il lavoratore deve dimostrare il trasferimento
In via preliminare, l’Agenzia delle Entrate spiega che il dipendente cessato deve dimostrare il suo reale trasferimento in Svizzera.
Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, inoltre, le somme vengono ricondotte all’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Confederazione elvetica.
In sostanza, i redditi da lavoro dipendente devono essere tassati esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario, a meno che l’attività lavorativa per la quale sono corrisposti i redditi, sia svolta nell’altro Stato contraente.
In tal caso gli importi sono assoggettati a imposizione concorrente in entrambi i Paesi.
Nello specifico nel documento di prassi si legge che:
“Considerato che, in base a quanto dichiarato nell’istanza, il dipendente, che risiede in Svizzera dal 2012, ha prestato la propria attività lavorativa in Italia dal 21gennaio 2013 al 31 luglio 2014 e in Svizzera dal 1° agosto 2014 al 1° ottobre 2019, ne consegue che:
- la quota parte delle somme erogate a titolo di TFR di incentivo all’esodo e di corrispettivo per l’obbligo di non concorrenza, riferibile al periodo 21 gennaio 2013- 31 luglio 2014, in cui il dipendente è stato residente in Svizzera e ha prestato l’attività lavorativa in Italia, è soggetta a tassazione concorrente in entrambi gli Stati, non ricorrendo la condizione di cui al richiamato paragrafo 2, lettera b), dell’articolo 15 della Convenzione in esame;
- la quota parte delle somme erogate a titolo di TFR, di incentivo all’esodo e di corrispettivo per l’obbligo di non concorrenza, riferibile al periodo 1 agosto 2014 - 1ottobre 2019, in cui il dipendente è stato residente in Svizzera e ha quivi prestato l’attività lavorativa, è soggetta a tassazione esclusiva in Svizzera.”
Per le somme assoggettate a imposizione concorrente e tassate doppiamente, il dipendente potrà richiedere l’esenzione da imposizione in Svizzera, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della Convenzione.
La società istante, in qualità di sostituto d’imposta, potrà invece applicare direttamente il regime convenzionale in esame ed escludere dall’applicazione delle ritenute alla fonte la quota parte degli emolumenti soggetta a tassazione esclusiva in Svizzera.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Somme di dipendente italiano in Svizzera: in quale stato sono tassate?