Provvedimento ufficiale dell'Agenzia delle Entrate che interviene in materia di sospensione del modello F24 in caso di compensazione che presenta profili di rischio. Ecco i criteri selettivi e la procedura operativa prevista in questi casi.

L’Agenzia delle Entrate ha diramato nella sera del 28 agosto 2018 un provvedimento che interviene in materia di sospensione del modello F24, con particolare riferimento al caso delle compensazioni che presentano profili di rischio (indebita compensazione).
La norma di riferimento è il comma 990 della Legge di Bilancio 2018, nel quale viene previsto che “l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito”.
La sospensione del modello F24 che presenta una compensazione - che potrebbe essere indebita - può avvenire quindi solo quando l’Agenzia delle Entrate ravvede dei profili di rischio.
Analizziamo quindi quali sono i criteri selettivi e la procedura che l’Agenzia delle Entrate può utilizzare in questi casi.
Sospensione modello F24 con compensazione: provvedimento numero 195385/2018 dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di sospensione del modello F24 con compensazione mediante il provvedimento numero 195385/2018.
- Provvedimento Agenzia delle Entrate numero 195385/2018
- Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dall’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Sospensione modello F24 con compensazione: i criteri selettivi (paragrafo 1 del provvedimento numero 195385/2018)
I modelli F24 con compensazioni che presentano profili di rischio sono selezionati per l’applicazione della procedura di sospensione di cui all’articolo 37,comma 49-ter, del DL 223/2006, utilizzando criteri riferiti:
a) alla tipologia dei debiti pagati;
b) alla tipologia dei crediti compensati;
c) alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
d) ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
e) ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
f) al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’articolo 31, comma 1, del DL 78/2010.
Sospensione modello F24 con compensazione: la procedura che verrà utilizzata dall’Agenzia delle Entrate
Il paragrafo 2 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate numero 195385/2018 prevede la procedura operativa che verrà utilizzata per questa particolare tipologia di controlli:
1) Per i modelli F24 presentati attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con apposita ricevuta, viene comunicato al soggetto che ha inviato il modello F24 se la delega di pagamento è stata sospesa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Nella medesima ricevuta viene indicata anche la data di fine del periodo di sospensione, che non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data di invio del modello F24. La sospensione riguarda l’intero contenuto della delega di pagamento.
2) Durante il periodo di sospensione, non viene effettuato l’addebito sul conto indicato nel file telematico dell’eventuale saldo positivo del modello F24 e può essere richiesto l’annullamento della delega di pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
3) Se in esito alle verifiche effettuate, l’Agenzia delle entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti.
4) Fermi restando i successivi ordinari controlli sui crediti compensati, se in esito alle verifiche effettuate dall’Agenzia delle entrate, il credito risulta correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato e:
a) in caso di modello F24 a saldo zero, con apposita ricevuta, l’Agenzia delle entrate comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l’avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;
b) se il modello F24 presenta saldo positivo, l’Agenzia delle entrate invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.
5) In assenza di comunicazione di scarto del modello F24 di cui al punto 2.3 entro il periodo di sospensione di cui al punto 1), l’operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.
6) Durante il periodo di sospensione e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento, di cui rispettivamente ai punti 2.3 e 2.4, il contribuente può inviare all’Agenzia delle entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa. Tali elementi sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate ai fini del controllo dell’utilizzo del credito compensato.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sospensione compensazione F24: criteri e procedura Agenzia delle Entrate