Sospensione coronavirus, scadenze INPS: i nuovi soggetti inclusi

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Sospensione Coronavirus, con il messaggio numero 2162 del 25 maggio 2020 l'INPS fornisce le istruzioni operative ai nuovi soggetti inclusi dalla legge di conversione del decreto Cura Italia: alcune categorie di librerie, le imprese del settore florovivaistico e gli organismi sportivi possono beneficiare delle scadenze prorogate.

Sospensione coronavirus, scadenze INPS: i nuovi soggetti inclusi

Sospensione Coronavirus, l’INPS fornisce le istruzioni sulle scadenze prorogate dalla legge di conversione del decreto Cura Italia.

I nuovi soggetti inclusi e le indicazioni da seguire per le scadenze INPS sono contenuti nel messaggio numero 2162 del 25 maggio 2020.

Alle categorie già precedentemente individuate si aggiungono alcune categorie di librerie e le imprese del settore florovivaistico.

Per tali soggetti e per tutti gli altri interessati dalle modifiche della legge di conversione del decreto Cura Italia, l’INPS dà informazioni sulle modalità delle sospensioni e sui contributi sospesi.

Sospensione Coronavirus, scadenze INPS: i nuovi soggetti inclusi

La sospensione delle scadenze, in conseguenza dell’emergenza Coronavirus, riguarda anche alcuni termini INPS.

L’Istituto fornisce istruzioni operative a tutte le categorie di contribuenti che si sono aggiunte nella legge di conversione del decreto Cura Italia attraverso il messaggio numero 2162 del 25 maggio 2020.

INPS - Messaggio numero 2162 del 25 maggio 2020
Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la sospensione dei termini introdotta dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, altresì, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Prime indicazioni operative.

Alla sospensione degli adempimenti informativi e contributivi per il periodo compreso tra il 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, prevista dall’articolo 61 comma 2, si aggiungono gli “esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite”.

Il combinato disposto degli articoli 61, comma 1, e 78, comma 2-quinquiesdecies, dello stesso decreto convertito dalla legge n. 27/20, ha introdotto la sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali per le imprese del settore florovivaistico.

Gli adempimenti ed i versamenti interessati dalla sospensione sono quelli del periodo compreso tra il 30 aprile 2020 e il 15 luglio dello stesso anno.

Il comma 5 dell’articolo 61, in relazione agli organismi sportivi, è stato inoltre modificato dall’articolo 27 della decreto-legge 34/2020, ovvero il decreto Rilancio.

La sospensione iniziale prevista dal 2 marzo e fino al 31 maggio è stata ampliata al 30 giugno 2020.

Sospensione Coronavirus, scadenze INPS: le modalità di compilazione del flusso Uniemens

Sulla sospensione delle scadenze, previste dalla legge di conversione del decreto Cura Italia, l’INPS fornisce istruzioni operative sulle modalità.

Le posizioni contributive degli ulteriori destinatari individuati, per le librerie, corrispondono al codice di autorizzazione 7L che sta per: “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”.

Le imprese devono compilare il flusso Uniemens, per i mesi di febbraio e marzo, inserendo nell’elemento DenunciaAziendale, AltrePartiteACredito, CausaleACredito il codice già in uso N967, che corrisponde a “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”.

Chi ha già inviato i flussi Uniemens, senza aver inserito il codice di sospensione previsto, deve provvedere alla variazione della denuncia aziendale con la “variazione della denuncia aziendale senza la valorizzazione del tipo regolarizzazione”, secondo quanto indicato nel messaggio n. 1789 del 28 aprile 2020.

Le aziende del settore florovivaistico devono invece inserire il codice di autorizzazione 7S.

Per la compilazione del flusso Uniemens relativo ai periodi di paga di aprile 2020 e maggio 2020, tali aziende devono inserire nell’elemento DenunciaAziendale, AltrePartiteACredito, CausaleACredito il codice di nuova istituzione N973, che indica la “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 78, c. 2-quinquiesdecies D.L. 18/2020”.

Il messaggio INPS ricorda che l’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti e che la sospensione contributiva e si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria.

Sospensione Coronavirus, scadenze INPS: i versamenti dei contributi della gestione separata

I committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, delle categorie in questione, devono seguire le istruzioni contenute nel messaggio INPS.

Nello specifico l’Istituto fornisce le seguenti indicazioni:

  • librerie: per la sospensione relativa ai compensi erogati nei mesi di febbraio e marzo 2020 dovranno riportare, nell’elemento CodCalamita di Collaboratore, il valore 25, che si riferisce a “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-Legge n 9/2020, Art. 8 e decreto-legge n. 18/2020, art. 61. Validità dal 2 marzo al 30 aprile 2020”;
  • organismi sportivi (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche): nel flusso Uniemens dei periodi di sospensione dovranno riportare, nell’elemento CodCalamita di Collaboratore, il valore 26, che sta per “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 61, comma 5. Validità dal 2 marzo al 30 giugno 2020”;
  • imprese del settore florovivaistico: nel flusso Uniemens dovrà essere riportato, nell’elemento CodCalamita di Collaboratore, il valore 31, relativo a “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 78, comma 2-quinquiesdecies, introdotto dalla legge n. 27/2020. Validità dal 30 aprile al 15 luglio 2020”.

Nella parte finale del documento INPS sono inoltre fornite istruzioni per le aziende agricole assuntrici di manodopera e per i lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare.

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