Sistema TS: proroga con effetto domino per l’invio delle spese sanitarie del 2022

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Dopo la scadenza fissata al 31 gennaio 2023, arriva la proroga al 22 febbraio per l'invio dei dati al Sistema TS. La richiesta di avere più tempo da parte degli ottici fa slittare la tabella di marcia sul flusso delle informazioni che riguardano le spese sanitarie: dall'opposizione alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Sistema TS: proroga con effetto domino per l'invio delle spese sanitarie del 2022

Oltre due settimane dopo la scadenza per l’invio dei dati al Sistema TS, Tessera Sanitaria, fissata al 31 gennaio, arriva la proroga al 22 febbraio 2023 per la trasmissione delle spese sanitarie: a stabilirlo è il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate numero 43425 del 2023.

Si concede più tempo per andare incontro alle richieste degli ottici che hanno fatto il loro ingresso tra i soggetti obbligati e devono comunicare le informazioni che riguardano tutto il 2022.

Lo slittamento dei termini porta a un effetto domino anche sugli altri termini inseriti nella tabella di marcia: dall’opposizione alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Sistema TS, scadenza per l’invio delle spese sanitarie al 22 febbraio 2203: arriva la proroga

La proroga al 22 febbraio 2023 della scadenza per l’invio dei dati che riguardano le spese sanitarie dell’anno scorso nasce dalle ultime novità introdotte nella platea di soggetti obbligati alla trasmissione delle informazioni al sistema TS.

Il Decreto MEF del 28 novembre 2022 ha modificato l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 che riporta l’elenco di coloro che sono tenuti a inviare i dati che riguardano le spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche diverse da quelle già inviate all’Agenzia delle Entrate.

Alla lista si è aggiunta un’ulteriore voce:

-* g) a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera f) ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività - primario o secondario - della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat - Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.

Alla luce delle modifiche introdotte, per le spese sanitarie del 2022 gli ottici sono stati chiamati a rispettare una scadenza annuale fissata al 31 gennaio 2023, stessa data prevista per la trasmissione dei dati relativi al secondo semestre 2022 per tutti gli altri soggetti chiamati a rispettare l’adempimento comunicativo.

“Con nota dell’8 febbraio 2023 una significativa associazione di categoria degli ottici ha rappresentato che gli operatori hanno incontrato delle difficoltà nel rispettare la scadenza prevista per la trasmissione dei dati e ha quindi richiesto una proroga di qualche giorno”.

Si legge nel provvedimento del numero 43425 del 15 febbraio 2023.

E proprio per rispondere alle esigenze della categoria, l’Agenzia delle Entrate, d’accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, comunica lo slittamento al 22 febbraio 2023 del termine ultimo per l’invio dei dati al sistema TS, concedendo più tempo sia agli ottici per la trasmissione di tutte le spese sanitarie dello scorso anno che agli altri soggetti chiamati a inviare quelle relative al secondo semestre.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento numero 43425 del 15 febbraio 2023
Proroga dei termini per la comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria e per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2023

Proroga della scadenza per l’invio delle spese sanitarie al Sistema TS: effetto domino

I dati vengono inviati al Sistema Tessera Sanitaria per permettere all’Agenzia delle Entrate di elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata: la trasmissione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati, quindi, è immersa in una serie di altri passaggi che coinvolgono anche direttamente i cittadini e le cittadine e seguono una tabella di marcia su cui la proroga del 22 febbraio genera un effetto domino.

Come evidenzia il provvedimento del 15 febbraio 2023, si fissa una nuova scadenza da rispettare anche nei seguenti casi:

  • il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati relativi alle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente e ai relativi rimborsi effettuati nell’anno precedente dal 31 marzo 2023 e non dal 9 come previsto in via ordinaria;
  • è possibile ancora, fino al 22 febbraio 2023, esercitare l’opposizione all’utilizzo dei dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro il 30 marzo è possibile opporsi in relazione ad ogni singola voce di spesa, accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria.
AdempimentoScadenza ordinariaScadenza con proroga
Invio dati di tutto il 2022 al sistema TS da parte degli ottici 31 gennaio 2023 22 febbraio 2023
Invio dei dati del secondo semestre 2022 da parte di tutti i soggetti obbligati 31 gennaio 2023 22 febbraio 2023
Comunicazione dei dati dal Sistema TS all’Agenzia delle Entrate 9 marzo 2023 31 marzo 2023
Opposizione all’utilizzo dei dati che riguardano le spese sanitarie 31 gennaio 2023 22 febbraio 2023
Opposizione all’utilizzo di singole voci di spesa Dal 9 febbraio all’8 marzo 2023 Dal 3 al 30 marzo 2023

Negli anni scorsi il ritardo sulla comunicazione dei dati utili per la precompilata all’Agenzia delle Entrate aveva fatto slittare la data in cui viene messa a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi pronta all’uso, ma per ora su questo fronte non ci sono novità: per il 2023 dovrebbe restare al 30 aprile.

Per una panoramica completa sul calendario che riguarda l’invio dei dati al sistema TS, infine, bisogna ricordare che anche per il 2023 si conserva la scadenza semestrale per la trasmissione delle spese. Il passaggio alla cadenza mensile è rimandato ancora al 2024.

Scadenza dell’invio Periodo delle spese sanitarie
30 settembre 2023 1° semestre del 2023
31 gennaio 2024 2° semestre del 2023
mese successivo alla data del documento fiscale dal 1° gennaio 2024

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