Scadenze fiscali gennaio 2019: avvio e-Fattura, esonero canone Rai e invio dati Sistema TS

Anna Maria D’Andrea - Scadenze fiscali

Scadenze fiscali gennaio 2019, adempimenti e versamenti per titolari di partita IVA e non solo. Non è solo il mese dell'avvio della fatturazione elettronica, ma anche quello della domanda esonero canone Rai e dell'invio dati Sistema TS.

Scadenze fiscali gennaio 2019: avvio e-Fattura, esonero canone Rai e invio dati Sistema TS

Scadenze fiscali gennaio 2019, anno nuovo e nuovo calendario di adempimenti e versamenti da ricordare. La domanda di esonero canone Rai e l’invio dei dati al Sistema TS sono tra gli appuntamenti più importanti segnalati dallo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate, ai quali non si può non affiancare anche l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Agli adempimenti caratterizzanti del mese per titolari di partita IVA e non solo, nello scadenzario di gennaio 2019 si aggiungono le scadenze periodiche IVA, Irpef e INPS, alle quali si uniscono i termini per il ravvedimento operoso relativo alla dichiarazione dei redditi 2018 e al versamento dell’acconto IVA scaduto il 27 dicembre.

Le scadenze fiscali di gennaio 2019 saranno accompagnate dalle novità relative all’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica che a partire dal 1° gennaio entrerà a pieno regime seppur con termini di invio più ampi e con la moratoria sulle sanzioni.

Facciamo di seguito il punto delle scadenze fiscali più importanti di gennaio 2019 segnalate dallo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate, con un breve riepilogo alle regole sulla fatturazione elettronica obbligatoria a partire dal 1° del mese.

Scadenze fiscali gennaio 2019, parte l’obbligo di fatturazione elettronica

Prima di analizzare quelle che sono le scadenze fiscali del mese di gennaio 2019, non si può che partire parlando dell’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019.

La “rivoluzione intelligente”, come chiamata dall’Agenzia delle Entrate, interesserà i titolari di partita IVA per le operazioni B2B e B2C.

L’obbligo di e-fattura non riguarderà i titolari di partita IVA in regime dei minimi e i forfettari così come medici e farmacie per i dati già trasmessi al sistema TS. L’esonero dalla fattura elettronica quindi richiede un’attenzione particolare alla gestione del ciclo passivo (ricezione) e al perimetro delle operazioni escluse dell’adempimento in avvio il 1° gennaio 2019.

Rimandando a tutti gli approfondimenti dedicati per gli articoli specifici, ricordiamo che il Decreto Legge 119/2018 - decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 - ha modificato i termini per l’emissione delle fatture (comma 2 dell’articolo 21 del d.p.r. 633/1972) a partire dal mese di luglio 2019 ed ha introdotto una moratoria sulle sanzioni in caso di ritardo nell’invio al SdI fino a giugno (settembre per i contribuenti con liquidazione IVA mensile).

Nel dettaglio:

  • dal 1° gennaio 2019 fino al 30 giugno (30 settembre per le partite IVA con liquidazione mensile) non sarà sanzionato l’invio delle fatture elettroniche al SdI entro il termine di liquidazione dell’IVA;
  • dal 1° luglio 2019 la fattura elettronica potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 dello stesso d.p.r. 633/1972.

Un avvio soft per la fatturazione elettronica che tuttavia è sicuramente la novità e l’adempimento più importante da segnare nel calendario degli appuntamenti con il fisco di gennaio 2019.

Scadenze fiscali 16 gennaio 2019, IVA Irpef e INPS

Ad aprire le scadenze fiscali vere e proprie di gennaio 2019 è l’appuntamento periodico del 16 del mese per i versamenti IVA, Irpef e INPS per i sostituti d’imposta.

I titolari di partita Iva dovranno effettuare entro mercoledì 16 gennaio i seguenti versamenti:

  • Irpef: versamento ritenute alla fonte operate dai sostituti d’imposta a titolo di acconto su redditi da lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di dicembre 2018 e delle addizionali comunali e regionali. Lo stesso adempimento riguarda anche il versamento delle ritenute relative a redditi da lavoro autonomo e alle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza corrisposti nel mese precedente.
    Come di consueto il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo 1040 del modello F24 con periodo di competenza 12/2018.
  • Inps: con lo stesso modello F24 utilizzato per il versamento Irpef sarà possibile pagare i contributi Inps a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni relative al mese di novembre 2018.
  • Iva: entro la scadenza del 16 gennaio 2019 i contribuenti con obbligo di liquidazione mensile dovranno effettuare il versamento Iva di competenza del mese di dicembre 2018. L’adempimento dovrà essere effettuato con modello F24 e con codice tributo 6012 nella sezione erario.

Scadenze fiscali 25 gennaio 2019: Intrastat mensili e trimestrali

Tra le scadenze fiscali del mese si ricorda che entro il 25 gennaio 2019 dovrà essere effettuato l’invio degli elenchi Intrastat sia per i contribuenti con obbligo mensile, ovvero con operazioni effettuate nel mese per più di 50.000 euro a trimestre, sia i contribuenti con obbligo trimestrale, con operazioni che non superano la soglia dei 50.000 euro.

L’obbligo consiste nella presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE (mensili) e delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel quarto trimestre del 2018 nei confronti di soggetti UE (trimestrali).

Restano invariate le modalità di presentazione:

  • in via telematica all’Agenzia delle Dogane mediante il sistema telematico doganale E.D.I.;
  • all’Agenzia delle Entrate mediante invio telematico.

Scadenze fiscali 28 gennaio 2019, ravvedimento acconto IVA 2018

Tra le scadenze da segnalare c’è anche quella del 28 gennaio 2019, ultimo giorno utile per il ravvedimento breve dell’acconto IVA relativo al 2018.

Come riportato nello scadenzario dell’Agenzia delle Entrate, sarà possibile la regolarizzazione del versamento dell’acconto IVA relativo all’anno 2018 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27 dicembre 2018 con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo.

Il versamento dovrà essere effettuato con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva;
  • 6013 - Versamento acconto per Iva mensile;
  • 6035 - Versamento IVA acconto;
  • 8904 - Sanzione pecuniaria Iva.

Scadenze fiscali 28 gennaio 2019, ravvedimento dichiarazione dei redditi 2018

Sempre in tema di ravvedimento operoso, il 28 gennaio 2019 è la scadenza per l’invio della dichiarazione dei redditi 2018 tardiva.

Per chi effettuerà l’invio della dichiarazione dei redditi, del modello 770 e della dichiarazione Irap tardiva è prevista l’applicazione della sanzione minima di 250 euro, sanabile con ravvedimento operoso. L’importo dovuto con ravvedimento entro 90 giorni sarà pari alla sanzione ridotta ad 1/10 di quella ordinaria, pari quindi a 25 euro.

Nel caso di mancato ravvedimento entro la scadenza del 28 gennaio 2019 la dichiarazione dei redditi 2018 sarà considerata omessa.

Per maggiori dettagli è possibile consultare l’approfondimento -> Sanzioni dichiarazione dei redditi tardiva

Scadenze fiscali 31 gennaio 2019, domanda esonero canone RAI

La scadenza del 31 gennaio 2018 per la presentazione della domanda di esonero dal canone Rai interessa la totalità dei contribuenti.

Entro tale data sarà possibile presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo e quindi beneficiare dell’esenzione dall’addebito del canone Rai in bolletta.

Per farlo sarà necessaria la presentazione del modello Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato per dichiarare che:

  • in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica;
  • in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento.

La domanda di esonero entro la scadenza del 31 gennaio dovrà essere presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel.

In alternativa, il modello di dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato potrà essere inviato, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta

Scadenze fiscali 31 gennaio 2019, invio dati sistema Tessera Sanitaria e comunicazione opposizione

A chiudere il mese è un altro importante appuntamento annuale: entro la scadenza del 31 gennaio 2019 è previsto l’invio dei dati al sistema TS e la comunicazione di opposizione all’inserimento nella dichiarazione dei redditi da parte dei contribuenti.

Al fine della messa a punto del modello 730 precompilato e del modello Redditi gli operatori sanitari dovranno inviare i dati del sistema TS entro il 31 gennaio 2019.

Sono tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria entro il 31 del mese di gennaio successivo a quello di riferimento i seguenti operatori sanitari:

  • aziende sanitarie locali (ASL);
  • aziende ospedaliere;
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • policlinici universitari;
  • presidi di specialistica ambulatoriale;
  • esercizi commerciali abilitati all’attività di distribuzione al pubblico di farmaci, in possesso del codice identificativo univoco previsto dal DM 15/07/2004 (cd. “parafarmacie”);
  • iscritti agli Albi professionali degli psicologi (L. n. 56/89);
  • iscritti agli Albi professionali degli infermieri (DM n. 739/94);
  • iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i (DM n. 740/94);
  • iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica (DM n. 746/94)
  • esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11 c. 7 e 13 DLgs. n. 46/97;
  • iscritti agli Albi professionali dei veterinari, in relazione ai dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche e riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 289/2001 (animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva);
  • delle strutture “autorizzate” all’erogazione dei servizi sanitari (cioè nei cui confronti la regione ha emanato l’apposito provvedimento in seguito alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi per operare in tale ambito) ancorché non accreditate con il SSN (cioè nei cui confronti la Regione non ha ritenuto convenzionarsi con apposito provvedimento al fine di esternalizzare parte dei servizi che deve garantire al pubblico).

I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi a ricevute di pagamento, scontrini fiscali ed eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito, come indicato dal DM 31/7/2015.

La scadenza del 31 gennaio 2019 è anche quella prevista per i contribuenti che intendono esercitare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno d’imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

L’interessato che intende esercitare l’opposizione dovrà comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.

L’opposizione può essere effettuata attraverso tre modalità (qui tutti i dettagli):

  • inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata [email protected];
  • telefonando a un centro di assistenza multicanale (800 90 96 96 da fisso, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero);
  • consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia il modello di richiesta di opposizione.

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