Scadenza contributi INPS: istruzioni per calcolo e versamento di saldo e acconto

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

La scadenza dei contributi INPS, saldo e acconto, è fissata al 30 settembre per i soggetti per cui sono stati approvati gli ISA, indipendentemente dalla loro effettiva applicazione. A stabilirlo è il Decreto Crescita, approvato il 27 giugno 2019. Le istruzioni per la compilazione del quadro RR, le indicazioni per il calcolo e per il versamento delle somme dovute nella circolare numero 90 del 2019 dell'INPS.

Scadenza contributi INPS: istruzioni per calcolo e versamento di saldo e acconto

Scadenza contributi INPS, saldo e acconto, tra dubbi e incertezze, il 28 giugno 2019 è arrivato il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate: per tutti i soggetti per cui sono stati approvati gli ISA, indipendentemente dalla loro effettiva applicazione, il termine ultimo per il versamento è il 30 settembre. Resta valido il termine del 1° luglio per tutti gli altri.

Nelle ultime settimane, gli annunci di una proroga, prima al 22 luglio e poi al 30 settembre, e la scarsa chiarezza sui soggetti interessati dal termine per il pagamento più lungo rispetto agli altri anni hanno generato una serie di interrogativi.

Ma l’approvazione del Decreto Crescita e il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate hanno sciolto i dubbi principali sui contribuenti interessati: una carrellata di istruzioni per il calcolo dei contributi INPS e per il versamento delle somme dovute.

Scadenza contributi INPS, saldo e acconto: le istruzioni per il calcolo

I titolari di partita IVA iscritti all’INPS, artigiani e commercianti ma anche lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, di norma versano i contributi in quattro rate annuali.

Se il reddito percepito supera il minimale, diverso per ogni gestione di riferimento, sono tenuti a versare la quota calcolata sul reddito eccedente entro la scadenza prevista per le imposte sui redditi, Irpef, Ires e Irap.

Allo stesso modo delle altre imposte collegate alla dichiarazione dei redditi, possono anche essere rateizzate.

Di prassi, l’INPS ogni anno diffonde un documento guida che riepiloga le regole a cui attenersi per il calcolo dei contributi dovuti: per il 2019 tutte le istruzioni sono contenute nella circolare numero 90 del 17 giugno.

Il testo riporta le indicazioni da seguire per provvedere correttamente al saldo e all’acconto divise in cinque sezioni:

  • compilazione del Quadro RR;
  • termini e modalità di versamento;
  • la rateizzazione;
  • la compensazione.

In ogni caso per effettuare il calcolo dei contributi del 2019 è necessario tener conto del totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2018, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno.

Sul punto è arrivato di recente un chiarimento importante dall’INPS: in questa operazione bisogna considerare tutti i redditi di impresa, non solo quelli dell’attività per cui si è iscritti alla gestione INPS. Per il calcolo ogni categoria dovrà considerare l’aliquota di riferimento.

INPS - Circolare numero 90 del 17 giugno 2019
Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Compilazione del Quadro RR del modello Redditi 2019-PF e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2018 e in acconto 2019.

Scadenza contributi INPS, saldo e acconto: il calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti

I titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali per l’anno 2018, sia per se stessi sia per le persone che operano nell’impresa (familiari collaboratori), devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2019-PF”.

Il testo della circolare numero 90 del 17 giugno riporta le indicazioni utili per il calcolo delle somme dovute.

Per individuare l’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2018, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, scomputate dal reddito dell’anno.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Di seguito gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, indicati eventualmente nei quadri RF (impresa in
contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate):

“RF63 – (RF98 + RF100, col.1+ col. 2+ col. 3) + [RG31 – (RG33+RG35, col. 1 +col.2 + col. 3)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12 col. 1- RH12 col. 2 - RH12 col. 3] + RS37 colonna 15”.

Per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti i redditi devono essere integrati anche con quelli che derivano eventualmente dalla partecipazione a società a responsabilità limitata e denunciati con il modello “Redditi SC” (società di capitali).

Si segnala, inoltre, che il reddito d’impresa del titolare deve essere diminuito del reddito dei coadiutori o coadiuvanti.

Per chi ha adottato il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità la base imponibile viene determinata come segue:

  • nel caso in cui è barrata la casella “Impresa” o “Impresa familiare” il reddito di riferimento è quello dichiarato nel Quadro LM, sezione I, rigo LM6 (reddito lordo o perdita) meno LM9 col. 3 (perdite pregresse).

Per i soggetti che hanno aderito al regime forfettario le modalità a cui far riferimento sono le seguenti:

  • somma degli importi della colonna 1 del rigo LM34, meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo LM37, indicati in ciascun modulo del Quadro LM, sezione II.

L’INPS specifica, inoltre, che la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta dagli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è data dalla somma dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, oltre a eventuali redditi d’impresa denunciati dalla S.r.l..

Qualora siano compilati più quadri riservati alla dichiarazione di redditi d’impresa, deve essere effettuata la somma degli importi riportati nei righi sopra indicati.

Scadenza contributi INPS, saldo e acconto: il calcolo dei contributi dovuti dagli iscritti alla gestione separata

Così come per gli artigiani e i commercianti, l’INPS con la circolare numero 90 fornisce le indicazioni utili ai professionisti iscritti alla Gestione separata per il calcolo del reddito imponibile.

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è composta dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in regime forfettario – se adottato dal professionista.

Ne consegue che il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nei quadri di riferimento:

  • Quadro RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, indicato nel comma 1 dell’articolo 53 del TUIR): rigo RE 23 (reddito delle attività professionali e artistiche) o RE 25 se presenti perdite al rigo RE 24;
  • Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone e assimilate): rigo RH15 se reddito derivante dalla partecipazione in associazione fra artisti e professionisti (codice 2 e 7 nella colonna 2 dei righi da RH1 a RH4) o RH17 se occorre indicare la differenza in caso di perdite indicate nel rigo RH16; oppure RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo;
  • Quadro LM:
    • sezione I (reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011”): flag nella casella autonomo; rigo LM6 (reddito lordo o perdite) meno LM9 colonna 3 (perdite pregresse);
    • sezione II (reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario – articolo 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014): flag casella autonomo; somma dell’importo indicato nel rigo LM34 (reddito lordo) indicato nella colonna 2 (Gestione separata autonomi – art. 2 co. 26 l. 335/95) meno l’importo indicato nel rigo LM37 perdite pregresse) indicato nella colonna 2 di ciascun modulo della sezione.

La somma algebrica dei redditi evidenziati nei quadri appena menzionati deve essere riportata ne rigo RR5, colonna 1, contraddistinta dal codice 1. Il dato deve essere sempre riportato anche nel caso di importo negativo.

Dal momento che al calcolo del contributo dovuto alla Gestione separata possono concorrere anche altri redditi percepiti dal professionista e soggetti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie è necessario individuare la base imponibile previdenziale sulla quale calcolare i contributi da versare onde evitare dei versamenti indebiti.

Per questo, la circolare indica i redditi che potrebbero incidere sulla formazione del reddito imponibile e che il professionista deve indicare con i seguenti codici:

  • Codice 2: redditi erogati agli amministratori locali di cui all’articolo 1 del D.M. 25 maggio 2001 sui quali gli enti competenti hanno versato i contributi alla Gestione separata utilizzando i flussi Uniemens.
  • Codice 3: redditi percepiti ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis),del TUIR; utili derivanti da associazioni in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), del TUIR; redditi da lavoro autonomo occasionale di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR.
  • Codice 4: redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca, compensi per i medici in formazione specialistica.
  • Codice 5: redditi prodotti come reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR e per i quali sono dovuti i contributi previdenziali obbligatori presso Casse previdenziali diverse dalla Gestione separata (ad esempio, un architetto che per una parte dell’anno svolge la sola professione e per la restante parte svolge sia attività professionale che lavoro dipendente oppure un professionista che produce reddito da lavoro autonomo sul quale sono pagati contributi per una parte del reddito presso la gestione ex Enpals e per la parte restante alla Gestione separata).

I redditi evidenziati con i codici 2-3-4, essendo già soggetti a contribuzione nella Gestione separata, come parasubordinati e denunciati con flussi Uniemens, concorrono alla formazione del massimale annuo, che per il 2018 è pari a € 101.427,00.

Il reddito sul quale deve essere calcolato il contributo dovuto dal contribuente deve essere indicato nella colonna 11.

Nel testo diffuso dall’INPS tutti i dettagli sul corretto calcolo della base imponibile e sulla giusta applicazione dell’aliquota.

Scadenza contributi INPS oltre il minimale, saldo e acconto: le istruzioni per il versamento

Due acconti di pari importo e un saldo, solo nel caso in cui non sia stata versata tutta la somma dovuta, sono le tranche di pagamento previste per i contributi INPS sul reddito che supera il minimale.

Entro la scadenza del 1° luglio 2019, o del 30 settembre per i soggetti ISA, è necessario versare il saldo 2018 e il primo acconto 2019 dei contributi INPS. Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24.

Come già sottolineato, il termine più lungo riguarderebbe solo i soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, la nuova metodologia statistico-economica che ha sostituito gli studi di settore ed è utilizzata per stabilire il grado di affidabilità/compliance fiscale di imprese e professionisti su una scala da 1 a 10.

Resta la possibilità di pagare i contributi INPS sulla dichiarazione dei redditi 2019 entro i 30 giorni successivi alla scadenza applicando una maggiorazione dello 0,40%, 31 luglio 2019 per i soggetti non ISA.

La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:

  • API (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
  • CPI (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
  • DPPI nel caso dei liberi professionisti.

Contributi INPS oltre il minimale: le scadenze in caso di rateizzazione

Le imposte collegate alla dichiarazione dei redditi 2019, e così anche il saldo e l’acconto dei contributi INPS 2019, possono essere versanti a rate.

Nella tabella di seguito le indicazioni sul pagamento delle rate, a cui possono far riferimento solo coloro che devono attenersi alla scadenza del 1° luglio.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà confermare la proroga annunciata dovrà stabilire anche le regole e i tempi a cui devono far riferimento i soggetti ISA per la rateizzazione.

RATAVERSAMENTOINTERESSI %VERSAMENTO (*)INTERESSI %
1° luglio 31 luglio
31 luglio 0,32 31luglio 0,00
2 settembre 0,65 2 settembre 0,33
30 settembre 0,98 30 settembre 0,66
31 ottobre 1,31 31 ottobre 0,99
2 dicembre 1,64 2 dicembre 1,32

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento

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