Saldo e stralcio cartelle, modello ISEE da allegare alla domanda

Francesco Oliva - Dichiarazioni e adempimenti

Saldo e stralcio delle cartelle con modello ISEE da allegare alla domanda: la scadenza delle DSU dovrà essere successiva rispetto alla data di invio dell'istanza, la cui scadenza è fissata al 30 aprile 2019. Rottamazione ter in caso di ISEE scaduto.

Saldo e stralcio cartelle, modello ISEE da allegare alla domanda

Saldo e stralcio cartelle con modello ISEE da allegare alla domanda: è questa una delle indicazioni che l’Agenzia Entrate Riscossione riporta all’interno del modulo pubblicato il 7 gennaio 2019.

La scadenza per fare domanda di accesso al saldo e stralcio dei debiti per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica è fissata al 30 aprile 2019. Il parametro per determinare il grado di difficoltà economica del contribuente sarà il valore del modello ISEE, che non dovrà superare i 20.000 euro.

La presentazione del modello ISEE aggiornato al 2019 costituisce prerequisito indispensabile al fine di accedere alla pace fiscale rinnovata dalla Legge di Bilancio.

Nel caso di ISEE scaduto o di mancata indicazione dei dati richiesti, la domanda di saldo e stralcio si trasforma in rottamazione ter delle cartelle.

Se nel primo caso il debito verrà tagliato in percentuale rispetto al valore del modello ISEE presentato, la definizione agevolata “sconta” soltanto sanzioni ed interessi di mora.

Saldo e stralcio cartelle, modello ISEE da allegare alla domanda

L’obbligo di allegare il modello ISEE alla domanda di saldo e stralcio delle cartelle è una delle indicazioni contenute all’interno del modulo SA-ST pubblicato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione lo scorso 7 gennaio 2019.

Dopo aver indicato i carichi per i quali si intende accedere alla procedura di chiusura della posizione debitoria, sarà necessario attestare di trovarsi in grave e comprovata difficoltà economica e dichiarare di aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE 2019.

All’interno del modulo di domanda di saldo e stralcio sarà necessario indicare il numero di protocollo, il valore del proprio modello ISEE così come la data di avvenuta presentazione.

Nel rispetto delle tempistiche di rilascio del modello ISEE e della scadenza per la presentazione della domanda, il dato del valore dell’Indicatore potrà non essere compilato soltanto nel caso di DSU presentate dopo il 15 aprile 2019.

Non basta indicare gli estremi del modello ISEE: la certificazione dovrà essere allegata al modulo di domanda di modo da segnalare che il valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare non è superiore a 20.000 euro.

Unica eccezione per i contribuenti per i quali risulta aperta una procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge n. 3/2012: per i contribuenti in crisi da sovraindebitamento il saldo e stralcio delle cartelle prevede il pagamento del 10% del debito. In tal caso bisognerà allegare al modulo di domanda copia conforme del decreto di apertura della procedura di liquidazione.

Saldo e stralcio cartelle, nuovo modello ISEE dal 15 gennaio 2019

Chi farà domanda di saldo e stralcio delle cartelle a partire dal 15 gennaio in poi dovrà aver cura di richiedere il rilascio del nuovo modello ISEE 2019.

Come di consueto infatti le DSU scadono, o meglio perdono di validità, a partire dal 15 gennaio dell’anno successivo a quello di richiesta, a prescindere dalla data di rilascio (l’ISEE rilasciato dal CAF a dicembre 2018 quindi scade comunque il 15 gennaio).

Il modello ISEE 2018 sarà valido soltanto per le domande presentate prima del 15 gennaio 2019, in quanto la data di fine della validità è successiva alla data di presentazione della dichiarazione di adesione.

Saldo e stralcio cartelle con ISEE fino a 20.000 euro: le tre aliquote

È stata la Legge di Bilancio 2019 a disegnare il perimetro degli ammessi al saldo e stralcio delle cartelle, ulteriore capitolo della complessa pace fiscale rivolto ai contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica.

Rimandando all’approfondimento dedicato per tutte le istruzioni, ricordiamo che sono previsti tre scaglioni e tre aliquote di pagamento esclusivamente per le persone fisiche:

  • chi presenta un modello ISEE non superiore ad 8.500 euro dovrà pagare il 16 per cento della cartella;
  • chi presenta un modello ISEE non superiore a 12.500 euro dovrà pagare il 20 per cento della cartella;
  • chi presenta un modello ISEE superiore a 12.500 e fino 20.000 euro (limite massimo) dovrà pagare il 35% per cento della cartella.

Una quarta aliquota è prevista per i soggetti per i quali è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata, una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n.3).

Per fare pace fiscale in tal caso bisognerà pagare il 10% del debito maturato.

Senza ISEE niente saldo e stralcio ma rottamazione ter

Chi pur rispettando il limite dei 20.000 euro non indicherà i dati del proprio modello ISEE e non allegherà una DSU in corso di validità non potrà accedere al saldo e stralcio delle cartelle. In questi casi la domanda inviata verrà dirottata verso la rottamazione ter, disciplinata dal Decreto Legge fiscale n. 119/2018.

L’AdER comunicherà al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse.

La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

Lo stralcio in tal caso sarà di gran lunga meno conveniente: sconto soltanto su sanzioni e interessi mentre l’importo del debito maturato dovrà essere versato in misura intera.

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