Rottamazione ter: tra i vantaggi dell'adesione rispetto alle versioni precedenti, c'è il blocco delle procedure esecutive, fermi amministrativi e ipoteche relativi ai carichi oggetto di definizione.

L’adesione alla Rottamazione-ter porta con se notevoli vantaggi tra cui la sospensione delle procedure di pignoramento presso terzi e il blocco delle procedure esecutive.
È questa una delle principali novità rispetto alle precedenti versioni della rottamazione e rottamazione bis, i cui carichi già posti in definizione possono confluire nella nuova versione della rottamazione.
Rottamazione ter: quali vantaggi?
La L. 136/2018 ha rinnovato la possibilità di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo affidati agli agenti della riscossione dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2017.
Dopo la prima edizione della rottamazione e la rottamazione bis, anche con l’adesione alla Rottamazione ter il contribuente potrà pagare soltanto la sorte capitale, gli interessi iscritti a ruolo, l’aggio e i diritti di notifica della cartella di pagamento e le eventuali spese esecutive.
Resta escluso il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora e le cosiddette sanzioni civili accessorie ai crediti di natura previdenziale.
Degno di nota però un’ulteriore beneficio: aderendo alla definizione agevolata sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per i carichi definibili fino al 31/07/2019, scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione.
Inoltre viene meno l’obbligo di pagare precedenti dilazioni poste in essere.
Ulteriore vantaggio, secondo quanto disposto dall’articolo 3 del D.L. 119/2018, è che non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della domanda.
Altro vantaggio: non potranno più essere avviate nuove procedure esecutive né proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Per effetto della produzione dell’istanza il debitore, inoltre, non è considerato inadempiente ai fini della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta e ai fini della verifica della morosità da ruolo.
La richiesta di definizione agevolata permette, inoltre di ottenere il DURC positivo.
Questi vantaggi non sono di poco conto: è evidente la differenza rispetto alla precedente versione della rottamazione, prevista dalla, D.L. 193/2016, in cui era invece stabilito che la presentazione dell’istanza di definizione non produceva effetti in tal senso e quindi i pignoramenti presso terzi in corso proseguivano anche dopo la trasmissione della domanda di sanatoria.
Altra novità riguarda il tardivo versamento dell’unica o della prima rata della rottamazione.
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione si considera inefficace e riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
Ma anche in questa ipotesi, la Rottamazione ter introduce una soglia di tolleranza per i contribuenti: in caso i ritardo di modesta entità, non superiore a 5 giorni, l’effetto dell’inefficacia delle definizione previsto dall’articolo 14 della L. 119/2018 non si produce.
Rottamazione Ter: cosa c’è da ricordare
Per aderire alla Rottamazione ter il contribuente avrà tempo fino al 30 aprile 2019: dovrà presentare un’apposita richiesta seguendo le indicazioni rese disponibili sul sito dell’Agenzia di riscossione, specificando le cartelle da definire, il numero di rate e la presenza di eventuali giudizi in corso aventi ad oggetto i carichi che si vogliono definire per il quali il contribuente dovrà assumere l’impegno di rinunciarvi.
L’Agente della riscossione avrà tre mesi di tempo per rispondere: entro il 30 giugno 2019 comunicherà ai debitori che hanno aderito l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e la data di scadenza di ciascuna rata.
È consentito il pagamento delle somme dovute in due modalità diverse: in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure con un numero massimo di 18 rate.
Nel caso il contribuente scelga la seconda opzione, la prima e la seconda rata corrispondono al 10% delle somme complessivamente dovute e scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2019.
Il restante 80% del dovuto, sarà diviso in rete di pari importo che scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
L’opzione rateale porta con se il pagamento di interessi da rateazione, dovuti a decorrere dall’agosto 2019 nella misura del 2% annuo ed esclude la possibilità di applicare la disciplina generale della rateazione dei debiti tributari, prevista dall’articolo 19 D.P.R. 602/1973.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rottamazione ter: blocco delle procedure esecutive