Ritenute appalti, fondamentale verificare le caratteristiche del contratto: se viene meno un requisito, come quello dell'utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente, vengono meno anche gli obblighi previsti dall'articolo 17 bis decreto legislativo n. 214 del 1997. A chiarire le regole per l'applicabilità è l'Agenzia delle Entrate con la risposta numero 118 del 17 febbraio 2021.

Ritenute appalti, quando scattano gli obblighi? Basta verificare le caratteristiche del contratto: se viene meno anche solo uno degli elementi chiave, come l’utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente, le regole previste dall’articolo 17 bis del decreto legislativo numero 214 del 1997 non sono applicabili.
In questi casi, quindi, non è necessario per i sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000, richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 118 del 17 febbraio 2021.
Ritenute appalti, gli obblighi dipendono dalle caratteristiche del contratto
Come di consueto lo spunto per fare luce sulla questione arriva dall’analisi di un caso pratico. Protagonista è una società in house providing costituita per l’esercizio di funzioni amministrative, attualmente controllata in parte da un Comune e in parte da un Ente di diritto pubblico.
Integralmente partecipata dalla Pubblica Amministrazione, svolge attività e servizi esclusivamente per il socio ente territoriale, che vengono eseguiti presso immobili del committente Comune, con l’utilizzo di beni strumentali di esclusiva proprietà della società stessa.
Nello svolgimento dei servizi, secondo quanto stabilito dal contratto di servizio, vige il divieto assoluto di ogni forma di appalto o sub affidamento, compresi quelli a titolo gratuito. Solo in alcuni casi sporadici e straordinari, quando la società non è in possesso né dei mezzi né del personale qualificato per utilizzarli, in seguito all’autorizzazione del Comune, può ricorrere al cosiddetto nolo a caldo.
Illustrando la situazione, la società si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare se gli obblighi sulle ritenute degli appalti previsti dall’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 debbano essere applicati ai rapporti che intercorrono con il Comune, sulla base dell’affidamento di servizi pluriennali in house providing.
Con la risposta all’interpello numero 118 del 17 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non ci sono le condizioni per l’applicabilità nel caso descritto:
“La scrivente ritiene che nel caso di specie, poiché secondo quanto rappresentato i beni strumentali utilizzati per l’esecuzione dei servizi affidati non sono di proprietà del committente, né ad esso riconducibili in qualunque forma, non sussistono i presupposti per l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997 ai rapporti tra l’istante e il Comune per l’affidamento dei servizi pluriennali di cui all’istanza”.
Ritenute appalti, quali sono i presupposti per l’applicazione della norma?
Nel motivare i suoi chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate ripercorre gli elementi chiave che, salvo le eccezioni previste al comma 5, fanno scattare gli obblighi previsti dall’articolo 17-bis del decreto legislativo numero 241 del 1997:
- l’affidamento a un’impresa del compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro;
- la presenza di contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati a regolare l’affidamento;
- alcune caratteristiche specifiche dei contratti stessi:
- prevalente utilizzo di manodopera;
- prestazione svolta presso le sedi di attività del committente;
- utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Sul caso analizzato si chiarisce, prima di tutto, un punto:
“Essendo il soggetto committente (i.e. il Comune) un ente pubblico territoriale, la disciplina di cui all’articolo 17-bis si applica esclusivamente in relazione alle attività diverse da quella "istituzionale non commerciale", nel senso sopra descritto, svolte dall’Ente”.
Per verificare l’applicabilità della norma, si prendono poi in esame, uno ad uno, i fattori determinanti:
- la società che si rivolge all’Amministrazione finanziaria in qualità di società per azioni, integra la nozione di impresa così come definita dalle disposizioni e risulta affidataria del compimento di uno o più servizi (di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000) da parte del Comune;
- l’affidamento avviene tramite il contratto di servizi che, in linea di principio, potrebbe determinare il ricorso al “prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
Ma, per far scattare gli obblighi, all’appello manca un requisito: i beni strumentali utilizzati dalla società per eseguire le prestazioni contemplate dal contratto di affidamento di servizi sono di sua esclusiva proprietà, a parte i casi straordinari in cui si ricorre al nolo a caldo presso terzi.
Tutti i dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 118 del 17 febbraio 2021.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ritenute appalti, gli obblighi dipendono dalle caratteristiche del contratto