Rimborsi fiscali, novità dal 1° gennaio 2020: il decreto MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio individua come modalità prioritaria l'accredito su conto corrente bancario o postale, da comunicare all'Agenzia delle Entrate. Soltanto in via residuale la restituzione avverrà mediante titolo di credito postale.

Rimborsi fiscali tracciabili: la restituzione di tasse ed imposte passa in via prioritaria dall’accredito sul conto corrente bancario o postale comunicato dal contribuente.
È il decreto del MEF, datato 22 novembre 2019 ma pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 gennaio 2020, ad annunciare le novità valide a partire dallo scorso 1° gennaio.
Considerando lo sviluppo di nuovi e più sicuri strumenti di pagamento e l’esigenza di garantire un servizio sempre più efficiente per i contribuenti, l’Agenzia delle Entrate dovrà scegliere come via prioritaria l’accredito diretto dei rimborsi sul conto corrente.
Tale procedura di accredito diretto dei rimborsi relativi a tasse ed imposte è tuttavia subordinato alla comunicazione dell’IBAN da parte del contribuente. Soltanto in caso contrario ed in via residuale, il rimborso sarà erogato mediante titoli di credito postali.
Rimborsi fiscali di tasse e imposte tramite conto corrente: novità dal 1° gennaio 2020
Sono i rimborsi di tasse ed imposte sia dirette che indirette, risultanti dalle liquidazioni delle dichiarazioni e delle istanze, le protagoniste del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2020.
- Decreto MEF 22 novembre 2019 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2020
- Individuazione delle imposte e delle tasse da rimborsare mediante procedure automatizzate e determinazione delle relative modalità di esecuzione.
A partire dal 1° gennaio 2020, il pagamento dei rimborsi fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate sarà effettuato mediante conto corrente bancario o postale; la tracciabilità dei pagamenti è tuttavia subordinata alla comunicazione, da parte del beneficiario, delle proprie coordinate di conto corrente e di eventuali variazioni.
Soltanto nel caso di mancata comunicazione dell’IBAN per i rimborsi fiscali, l’Agenzia delle Entrate erogherà l’importo dovuto mediante titoli di credito emessi da Poste Italiane.
I contribuenti che già in passato hanno fornito all’Agenzia delle Entrate le proprie coordinate di conto ai fini dell’erogazione dei rimborsi fiscali spettanti, come quelli relativi alla dichiarazione dei redditi, non dovranno effettuare alcuna ulteriore comunicazione.
Al fine dell’erogazione dei pagamenti di tasse ed imposte sono infatti ritenute valide le comunicazioni delle coordinate dei conti bancari o postali inviate prima dell’entrata in vigore del decreto che, ricordiamo, dispone l’avvio delle novità di cui sopra a partire dal 1° gennaio 2020.
Rimborsi fiscali, assegno postale in via residuale dal 1° gennaio 2020
La strada perseguita dalle recenti disposizioni normative è chiara: la tracciabilità dei pagamenti diventa la via maestra per la definizione del rapporto Fisco-contribuenti, in via bilaterale.
Le novità investono quindi non solo la prassi del contribuente, partita IVA o dipendente, interessati dalle nuove regole sulle compensazioni F24 e dall’obbligo di tracciabilità delle spese ammesse in detrazione fiscale Irpef del 19%.
Anche con il fine di contribuire allo sviluppo dei pagamenti mediante carte o bancomat, il decreto del MEF approdato in Gazzetta Ufficiale il 15 gennaio 2020 chiama all’azione anche l’Agenzia delle Entrate.
Il pagamento dei rimborsi fiscali sarà quindi eseguito in via prioritaria direttamente sui conti bancari o postali comunicati all’Agenzia delle Entrate. L’emissione di assegni o altri titoli di pagamento postali avverrà soltanto in caso di mancato possesso negli archivi dell’Agenzia delle Entrate dei dati del contribuente.
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