Rendite INAIL, con i due decreti pubblicati dal Ministero del Lavoro viene prevista una rivalutazione dello 0,5% delle prestazioni per infortunio per i settori dell'industria, marittimo e dell'agricoltura. I provvedimenti danno il via libera alla delibera numero 32 del 2020.

Rendite INAIL, a partire dallo scorso 1° luglio 2020 le prestazioni per infortunio vengono rivalutate dello 0,5%.
I settori che beneficiano della rivalutazione sono l’industria, il settore marittimo e l’agricoltura.
A prevedere il piccolo aumento sono due decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicati nella parte del portale dedicata alla pubblicità legale.
I due provvedimenti danno il via libera alla delibera INAIL numero 32 del 2020.
Rendite INAIL: rivalutazione dello 0,5% delle prestazioni per infortunio del settore marittimo e industria
Con il decreto numero 91 del 3 agosto 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali approva la rivalutazione delle rendite INAIL delle prestazioni per infortunio del settore marittimo ed industria.
- Ministero del Lavoro - Decreto numero 31 del 3 agosto 2020
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 91 del 3 agosto 2020, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2020, per il settore industria/navigazione di cui alla delibera n. 32 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 25 giugno 2020.
La rivalutazione dello 0,5% è valida per il periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2021.
La retribuzione media giornaliera, in base a quanto previsto dall’articolo 1, è fissata a 79,22 euro.
Di conseguenza il minimale e il massimale sono, rispettivamente, 16.636,20 euro e 30.895,80 euro.
A decorrere dal 1° luglio 2020, l’assegno per l’assistenza personale continuativa è di 547,75 euro.
L’assegno una tantum passa, invece, a 10.050 euro.
Gli importi relativi agli assegni continuativi mensili sono riportati nella tabella riassuntiva.
Inabilità | Importi dal 1° luglio 2020 |
---|---|
dal 50% al 59% | 307,35 euro |
dal 60% al 79% | 431,21 euro |
dall’80% all’89% | 800,62 euro |
dal 90% al 100% | 1.233,46 euro |
100% + a.p.c. | 1.781,92 euro |
Rendite INAIL: rivalutazione dello 0,5% delle prestazioni per infortunio del settore dell’agricoltura
Il decreto numero 92 del 3 agosto 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dà il via libera alla delibera INAIL numero 32 del 2020, che rivaluta le rendite INAIL delle prestazioni per infortunio dell’agricoltura.
- Ministero del Lavoro - decreto numero 92 del 3 agosto 2020
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 92 del 3 agosto 2020, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2020, per il settore agricoltura di cui alla delibera n. 32 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 25 giugno 2020.
La rivalutazione dello 0,5% decorre dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.
La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata a 25.106,52 euro.
La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e ai superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi, è di 16.636,20.
Dal 1° luglio 2020, l’assegno per l’assistenza personale continuativa è di 547,75 euro.
L’assegno una tantum, come per il settore dell’industria, è di 10.050 euro.
Cambiano, invece, gli assegni continuativi mensili. Le somme sono all’interno della tabella riepilogativa.
Inabilità | Importi dal 1° luglio 2020 |
---|---|
dal 50% al 59% | 384,97 euro |
dal 60% al 79% | 537,20 euro |
dall’80% all’89% | 922,28 euro |
dal 90% al 100% | 1.307,02 euro |
100% + a.p.c. | 1.855,06 euro |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rendite INAIL: rivalutazione dello 0,5% delle prestazioni per infortunio