Reddito di cittadinanza, convenzione tra INPS e CAF per le domande

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Reddito di cittadinanza, l'INPS rende noto lo schema di accordo con i CAF per la raccolta e la trasmissione delle domande di reddito di cittadinanza, di pensione di cittadinanza e dei modelli Com del 2019. I dettagli nel messaggio numero 3785 del 18 ottobre 2019.

Reddito di cittadinanza, convenzione tra INPS e CAF per le domande

Sulla raccolta e trasmissione delle domande per il reddito di cittadinanza arriva lo schema di convenzione tra INPS e CAF, Centri di Assistenza Fiscale.

Il messaggio n. 3785 del 18 ottobre 2019 ha fornito i dettagli di tale accordo, informando sui requisiti dei CAF per poter curare la raccolta delle domande di reddito di cittadinanza, di pensione di cittadinanza e dei modelli Com del 2019.

La Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi ha reso note le modalità per sottoscrivere la convenzione. Di seguito tutti i dettagli contenuti nel messaggio dell’INPS.

INPS - Messaggio numero 3785 del 18 ottobre 2019
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività di raccolta e trasmissione delle domande di Reddito di cittadinanza (RDC), di Pensione di cittadinanza (PDC) e dei modelli COM per l’anno 2019.

Reddito di cittadinanza, la convenzione tra l’INPS e i CAF per raccolta e trasmissione delle domande

Con il messaggio n. 3785 del 18 ottobre 2019, l’INPS ha comunicato lo schema della convenzione tra l’ente ed i CAF sulla raccolta e trasmissione delle domande di Reddito di cittadinanza (RDC), di Pensione di cittadinanza (PDC) e dei modelli Com per l’anno 2019, con validità fino al 31 dicembre.

Possono aderire tutti i C.A.F.:

I termini della convenzione sono contenuti dallo schema in allegato al messaggio, scaricabile in versione pdf.

Inps - schema della convenzione Inps-C.A.F. allegato al messaggio n. 3785 del 18 ottobre 2019
Schema della convenzione tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale ed il C.A.F. per l’attività di raccolta e trasmissione delle domande di reddito di cittadinanza, (RDC), di pensione di cittadinanza (PDC) e dei modelli COM per l’anno 2019.

Lo schema della convenzione riporta le istruzioni sulle procedure che i CAF dovranno adottare e gli obblighi delle parti, e prevede che:

  • il CAF provveda alla trasmissione all’Inps entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione dalla domanda;
  • il servizio sia reso gratuitamente ai cittadini;
  • il CAF provveda alla conservazione della documentazione per 5 anni;
  • l’Inps corrisponda al CAF 10 euro per ogni domanda di reddito o pensione di cittadinanza e 4,10 euro per ogni modello Com ridotto ed esteso (importi Iva esclusa).

Reddito di cittadinanza, stipulare a convenzione con l’INPS per raccolta e trasmissione delle domande

Per la stipula delle convenzioni sono previste le seguenti modalità:

  • il messaggio deve essere firmato digitalmente;
  • l’imposta di bollo, in modalità elettronica, è a carico del CAF.

La comunicazione deve essere inviata alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi - Area Sviluppo dei processi di integrazione e sinergia e procedimentalizzazione delle convenzioni con Soggetti Privati e Professionisti all’indirizzo: [email protected].

In merito alla fatturazione elettronica, il codice univoco di riferimento è “UF5HHG” e dovranno essere seguite le indicazioni del documento “Convenzioni - Contratti Riferimento Amministrazione”.

Reddito di cittadinanza, convenzione tra INPS e CAF: il punto della situazione

Il messaggio numero 3785 del 18 ottobre 2019, che ha fornito importanti indicazioni sulla convenzione tra Inps e CAF, ha recepito quello che era già un precedente verbale di intesa tra l’ente previdenziale e la Consulta dei C.A.F del primo marzo 2019.

Le convenzioni che verranno stipulate avrebbero lo scopo di estendere i canali a disposizione dei cittadini per presentare le domande per il reddito di cittadinanza e per la pensione di cittadinanza.

Attraverso tali convenzioni, i provvedimenti previsti dal Decreto Legge n. 4 del gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.26 del 28 marzo dello stesso anno, potrebbero essere diffusi maggiormente, grazie ad una maggiore capillarità e ad una facilitazione nell’iter burocratico delle domande.

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