Dichiarazione IVA 2021, quadro VA: novità e istruzioni per la compilazione

Giuseppe Guarasci - Dichiarazione IVA

Dichiarazione IVA 2021, entro la scadenza del 30 aprile i titolari di partita IVA obbligati devono trasmettere il modello annuale riferito al periodo di imposta 2020. Tra le novità ci sono quelle del quadro VA: per la corretta compilazione è necessario seguire le apposite istruzioni.

Dichiarazione IVA 2021, quadro VA: novità e istruzioni per la compilazione

Dichiarazione IVA 2021, dopo la messa a disposizione dei modelli e dei moduli di controllo arrivati con qualche ritardo, buona parte dei titolari di partita IVA è chiamato all’invio telematico del nuovo modello annuale all’Agenzia delle Entrate.

Entro la scadenza del 30 aprile 2021 i soggetti dovranno provvedere alla compilazione, seguendo le apposite istruzioni che sono scaricabili dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Sono diversi i quadri del nuovo modello, relativo all’anno di imposta 2020, che meritano di essere approfonditi, tra questi il quadro VA, con le informazioni e i dati relativi all’attività.

Rispetto allo scorso anno i titolari di partita IVA devono fare attenzione alle novità introdotte.

Nello specifico, nella sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

Vediamo come provvedere alla corretta compilazione del quadro in esame.

Dichiarazione IVA 2021, quadro VA: novità e istruzioni per la compilazione

La scadenza della dichiarazione IVA 2021 è fissata, come di consueto, al 30 aprile.

La data deve essere segnata in agenda da tutti i contribuenti obbligati all’invio telematico del modello annuale all’Agenzia delle Entrate.

Dopo una partenza difficoltosa, a causa del ritardo nella messa a disposizione dei moduli di controllo, è tutto pronto per la compilazione e la trasmissione.

La prima fase deve seguire le apposite istruzioni scaricabili dal sito ufficiale dell’Amministrazione finanziaria.

Il nuovo modello presenta diverse novità, alle quali è opportuno prestare attenzione.

Dopo la compilazione del frontespizio si deve procedere con quella degli altri quadri, tra i quali merita di essere approfondito il quadro VA, con le informazioni e i dati relativi all’attività.

Rispetto al modello precedente, nella sezione 2 è stato inserito il nuovo rigo VA16, riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

Nel complesso, il quadro è suddiviso in due sezioni:

  • Dati analitici generali;
  • Dati riepilogativi relativi a tutte le attività.

La prima sezione contiene alcuni dati analitici riguardanti l’attività o le attività gestite con autonoma contabilità ai sensi dell’art. 36 (cfr. paragrafo 3.2), mentre la seconda ha carattere riepilogativo di tutte le attività svolte da ogni soggetto.

Nel caso più frequente di contribuente che eserciti un’unica attività, e in assenza di trasformazioni sostanziali soggettive, le due sezioni devono essere compilate sull’unico modulo.

Se il contribuente, invece, esercita più attività con contabilità separate ai sensi dell’art. 36 oppure se nell’anno d’imposta sono avvenute fusioni, scissioni o altre operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive, devono essere presentati tanti moduli e compilate tante sezioni 1 quante sono le attività separate ovvero i soggetti partecipanti alla fusione, scissione, ecc., mentre la sezione 2 deve essere compilata una sola volta per ciascun soggetto indicandovi il riepilogo dei dati.

In caso di compilazione di più moduli, questi devono essere numerati in ordine progressivo, compilando gli appositi campi posti in alto a destra.

Dichiarazione IVA 2021, quadro VA: le istruzioni per la compilazione della sezione 1

La sezione 1 del quadro VA della dichiarazione IVA 2021 è quella che contiene i dati analitici generali.

In base a quanto riportato nelle apposite istruzioni per la compilazione, nel Rigo VA1 nei casi di fusione, scissione, conferimento e cessione di azienda o di altre operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno va indicata, da parte del contribuente dichiarante, la partita IVA del soggetto trasformato nel modulo utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo svolta nel periodo antecedente alla trasformazione.

Il dichiarante, inoltre, nel medesimo modulo, deve barrare la casella 2 nelle ipotesi in cui il soggetto trasformato continui un’attività rilevante ai fini dell’IVA.

La casella 3 deve essere esclusivamente barrata dal soggetto dante causa, nel primo modulo qualora presenti più moduli in caso di contabilità separate, per comunicare che ha partecipato nell’anno ad operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali.

Il campo 4 deve essere compilato indicando il credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA/2020 ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell’operazione straordinaria.

Il campo 5 deve essere compilato dal soggetto non residente qualora abbia operato in Italia avvalendosi, nello stesso anno, dell’istituto della rappresentanza fiscale e successivamente dell’istituto dell’identificazione diretta o viceversa, indicando la partita IVA relativa all’istituto non più adottato.

Lo stesso campo deve essere compilato anche nell’ipotesi in cui il passaggio da un istituto all’altro sia avvenuto tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione.

Nel Rigo VA2 deve essere indicato il codice attività desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento di presentazione della dichiarazione.

In caso di esercizio di più attività tenute con contabilità unificata, nell’unico modulo, deve essere indicato il codice relativo all’attività prevalente con riferimento al volume d’affari realizzato nell’anno d’imposta.

Nell’ipotesi di esercizio di più attività tenute con contabilità separate ai sensi dell’art. 36, deve essere indicato in ogni modulo il codice dell’attività ad esso relativo.

Se nell’ambito dello stesso modulo sono riportati dati riferiti a più attività occorre indicare in detto modulo il codice relativo all’attività prevalente.

Al riguardo si precisa che l’indicazione nella dichiarazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, preclude l’irrogazione delle sanzioni.

Nel Rigo VA3 la casella deve essere barrata dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori se il modulo si riferisce alle operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Il Rigo VA4 è riservato alle società di gestione del risparmio di cui al decreto-legge n. 351 del 2001 per l’indicazione, nel modulo relativo all’attività di ciascun fondo gestito, della denominazione nonché del numero identificativo attribuito dalla Banca d’Italia al fondo stesso.

Il campo 3 deve essere compilato nell’ipotesi di sostituzione nella gestione del fondo da una società di gestione del risparmio ad un’altra, verificatasi nel corso dell’anno d’imposta, indicando il numero di partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita.

Il Rigo VA5 deve essere compilato dai soggetti che nel corso dell’anno d’imposta hanno effettuato acquisti ed importazioni di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni (c.d. telefoni cellulari) e delle relative prestazioni di gestione, per i quali l’imposta assolta è stata detratta in misura superiore al 50%.

La compilazione del rigo è prevista anche per i soggetti la cui detrazione effettiva risulti poi ridotta per la presenza di limitazioni della detrazione conseguenti all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette.

Nelle colonne colonne 1 e 3 si deve indicare, rispettivamente, il totale imponibile degli acquisti, anche mediante contratti di leasing, ed importazioni di apparecchiature telefoniche e dei servizi di gestione, nelle colonne 2 e 4 il totale dell’imposta detratta.

Dichiarazione IVA 2021, quadro VA: le istruzioni per la compilazione della sezione 2

La sezione 2 del quadro VA deve contenere i dati riepilogativi di tutte le attività esercitate.

Per quanto riguarda le agevolazioni per eventi eccezionali, il Rigo VA10 è riservato ai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d’imposta, agli effetti dell’IVA, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.

In altre parole, in tale sezione si devono riportare le informazioni relative alle misure dei decreti emergenziali del governo per far fronte all’emergenza coronavirus.

I soggetti interessati devono indicare nell’apposita casella il relativo codice desunto dalla “Tabella degli eventi eccezionali”.

Il Rigo VA11 deve essere compilato dai contribuenti che a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione partecipano a un Gruppo IVA.

In particolare, deve essere barrata la casella 1 per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente l’ingresso nel Gruppo IVA.

Il Rigo VA12 è riservato esclusivamente agli enti o società che nell’anno precedente (o negli anni precedenti) hanno aderito, in qualità di controllanti, alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo prevista dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979.

Nel caso in cui, infatti, la procedura di liquidazione di gruppo non sia stata rinnovata nell’anno successivo in capo alla stessa controllante ovvero la procedura sia cessata nel corso dell’anno di controllo, l’eventuale eccedenza di credito di gruppo per la quale non sia stato richiesto il rimborso, può essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche successive alla data di cessazione del gruppo solo dall’ente o società controllante (cfr. circolare n. 13 del 5 marzo 1990).

Qualora tale eccedenza di credito di gruppo non trovi totale compensazione nell’anno successivo a quello di cessazione del controllo, ovvero nell’anno in corso qualora il gruppo sia cessato prima della fine dell’anno, essa potrà essere compensata e quindi garantita, negli anni successivi fino a completa estinzione dell’intero credito derivante dal gruppo, previa indicazione dell’importo compensato nel rigo VA12 della dichiarazione relativa all’anno di utilizzo del credito.

Lo stesso rigo deve essere compilato anche nell’ipotesi particolare in cui una società esterna al gruppo abbia incorporato nell’anno 2020 una società controllante con conseguente cessazione del gruppo nel corso dell’anno, per indicare l’eccedenza di credito di gruppo che è stata compensata nell’anno 2020 dalla società incorporante e per la quale detta società deve prestare le garanzie previste dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979.

Qualora, invece, la procedura di liquidazione di gruppo prosegua fino alla fine dell’anno con contabilità separata, conformemente a quanto precisato con risoluzione n. 363998 del 26 dicembre 1986, il credito acquisito dalla società incorporante a
decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’incorporazione, dovrà essere indicato, per la parte compensata e quindi da garantire, nel rigo VA12 della dichiarazione relativa all’anno in cui il credito è stato utilizzato.

Nel rigo VA12 devono essere indicati:

  • l’anno cui si riferisce il credito derivante dal gruppo;
  • l’importo di tale credito che è stato compensato nell’anno 2020 e per il quale devono essere prestate le garanzie previste dall’art. 6, terzo comma, del decreto ministeriale 13 dicembre 1979.

Si evidenzia che l’art. 13 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, ha sostituito l’art. 38-bis innovando significativamente la disciplina relativa all’esecuzione dei rimborsi IVA ed eliminando, in particolare, l’obbligo generalizzato di prestazione della garanzia.

Come chiarito dalla circolare n. 35 del 27 ottobre 2015, le disposizioni
contenute nel nuovo art. 38-bis trovano applicazione anche nell’ambito della liquidazione dell’IVA di gruppo.

Per quanto riguarda le operazioni effettuate nei confronti di condomìni, il Rigo VA13 deve riportare l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate da imprese e da altri contribuenti nei confronti dei condomìni, escluse le forniture di acqua, energia elettrica e gas nonché le operazioni che hanno comportato la percezione di compensi soggetti a ritenute alla fonte (art. 1, comma 2, lett. a) e b), del decreto ministeriale 12 novembre 1998).

In relazione al regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, il Rigo VA14 deve essere compilato dai contribuenti che a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione intendono avvalersi del regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In particolare, deve essere barrata la casella 1 per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente all’applicazione del regime.

L’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all’art. 1, comma 61, della legge n. 190 del 2014, deve essere compresa nel rigo VF70 riservato alle rettifiche della detrazione disciplinate dall’art. 19-bis2.

Il Rigo VA15 è riservato alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ovvero alle società in perdita sistematica ai sensi dell’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

La compilazione del presente rigo è richiesta anche alle società che nel periodo d’imposta hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo.

Nella casella deve essere indicato il codice corrispondente alle seguenti situazioni:

  • “1” società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione;
  • “2” società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente;
  • “3” società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti;
  • “4” società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell’IVA non inferiori all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui all’art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994.

Per le società e gli enti considerati di comodo il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24.

L’indicazione del codice 4 da parte dei soggetti che evidenziano un credito d’imposta annuale comporta, in ogni caso, la compilazione del rigo VX2, campo 1.

Dichiarazione IVA 2021, quadro VA: dati relativi ai versamenti sospesi per l’emergenza coronavirus

Nella nuova parte che è stata inserita nel quadro VA della dichiarazione IVA 2021 devono essere riportati i dati relativi agli importi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

Il Rigo VA16 riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti IVA (compreso il saldo relativo al 2019) avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID - 19.

In particolare, va indicato:

  • in casella 1 il codice desunto dalla “Tabella versamenti sospesi COVID-19” posta in Appendice;
  • nel campo 2 l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella 1.

I soggetti che nel corso del periodo d’imposta hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni devono compilare più campi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.

Il rigo va compilato anche dalle società, in possesso delle caratteristiche che consentono individualmente di beneficiare delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, che abbiano partecipato nel 2020 ad una procedura di liquidazione IVA di gruppo consentendo a detta procedura di escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società oppure di sospendere l’intero versamento della procedura stessa.

Il presente modello contiene diverse novità legate alle norme introdotte per far fronte all’emergenza coronavirus. Le modifiche del quadro in questione non sono le uniche.

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