La produzione di documentazione bancaria costituisce valida prova per superare la presunzione di evasione. Gli estratti di c/c costituiscono documentazione adeguata a comprovare l'entità e la durata del possesso dei redditi. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la Sentenza numero 3239 del l'11 febbraio 2020.

In tema di accertamento sintetico, costituisce valida prova per superare la presunzione di evasione la produzione di documentazione bancaria, perché gli estratti di c/c costituiscono idonea documentazione atta a comprovare l’entità e la durata del possesso dei redditi e non il loro semplice transito nella disponibilità del contribuente.
Questo il principio contenuto nella Sentenza della Corte di Cassazione numero 3239/2020.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 3239 dell’11 febbraio 2020
- La documentazione bancaria supera la presunzione di evasione. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la Sentenza numero 3239 dell’11 febbraio 2020.
La decisione – Il ricorso in cassazione è stato proposto da un contribuente avverso la decisione della CTR che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate in una controversia scaturita dopo la notifica di un avviso di accertamento.
Nell’atto de qua l’Ufficio aveva accertato sinteticamente il reddito dichiarato del contribuente sulla base delle spese sostenute nel corso di un periodo d’imposta controllato.
A parere della CTR, la ripresa dell’Amministrazione finanziaria doveva ritenersi legittima perché il contribuente non aveva dato prova sufficiente per contrastare la presunzione posta a fondamento dell’accertamento.
In particolare, il contribuente aveva tentato di contrastare la presunzione di evasione deducendo come giustificazione una donazione da parte del genitore erogata dal 2001 al 2006.
A parere dell’Ufficio la liberalità non risultava probante perché suffragata da estratti conto bancari dai quali non risultavano i nomi degli emittenti degli assegni versati né di coloro che avevano effettuato i versamenti.
Dinanzi alla Cassazione il contribuente ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del D.P.R. 600 del 1973 assumendo che il giudice di merito non avrebbe tenuto conto della documentazione bancaria esibita a riprova della provenienza delle risorse riscontrate, con particolare riferimento alla donazione e degli estratti conto bancari comprovanti i relativi versamenti.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata. In tema di onere probatorio a fronte di un accertamento sintetico, la Corte ha già avuto modo di affermare che il contribuente, che voglia provare il conseguimento di redditi che giustifichino le spese riscontrate, deve produrre prove documentali:
“anche se non è indicato il particolare tipo di tale documento, per cui può essere considerata qualsiasi documentazione, purché riferita oggettivamente all’entità ed alla durata dei redditi in questione” (fra tutte cfr. 1510/2017)
A tal riguardo la medesima Corte ritiene certamente prova idonea la documentazione bancaria “rappresentativa della sequenza temporale dell’operazione di accredito e poi di quella di addebito degli assegni circolari utilizzati per l’acquisto” nonché gli estratti dei conti correnti bancari comprovanti l’entità e la durata del possesso dei redditi, “non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente”.
Ciò in quanto detta documentazione fornisce tutte le indicazioni sufficienti a contrastare la pretesa erariale, ossia l’entità dei redditi, sulle date dei movimenti, sull’eventuale addebito di assegni circolari usati per taluni acquisti.
Nel caso di specie il Collegio di legittimità ha censurato la pronuncia di merito perché i giudici si sono discostati dai summenzionati principi, non valutando adeguatamente il materiale probatorio prodotto dal ricorrente e limitandosi ad osservare, pur in presenza di un atto di donazione, che dai relativi estratti di c/c non si evincevano i relativi versamenti con il nome dell’emittente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La documentazione bancaria supera la presunzione di evasione