Niente proroga per la pace fiscale

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazioni e adempimenti

Pace fiscale, nessuna proroga dei termini della definizione agevolata delle controversie pendenti: i chiarimenti nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10 del 16 aprile 2020, relativa al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini processuali.

Niente proroga per la pace fiscale

Pace fiscale, il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali non incide sulla definizione agevolata delle controversie pendenti.

A fissare le regole è la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 del 16 aprile 2020, che analizza le novità previste dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità, i due provvedimento economici emanati per l’emergenza coronavirus.

La circolare n. 10 parte chiarendo che sono rinviate d’ufficio le udienze relative al processo tributario che avrebbero dovuto tenersi fra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020, con alcune eccezione. Nessuno stop ai procedimenti di sospensione cautelare dell’esecutività provvisoria delle sentenze impugnate e, in generale, di tutti i procedimenti il cui rinvio potrebbe danneggiare le parti.

La sospensione dei termini ha portata ampia, specifica l’Agenzia delle Entrate, ed è da intendersi rivolta a tutti gli adempimenti processuali, quali ad esempio la proposizione dell’appello, il ricorso in cassazione ed il controricorso, la costituzione in giudizio così come l’integrazione dei motivi di ricorso e la proposizione del reclamo.

Una portata ampia che, però, non si applica alle scadenze della pace fiscale: per la definizione agevolata delle liti pendenti bisognerà tenere a mente la scadenza del 31 maggio 2020 per il pagamento della quinta rata.

Pace fiscale senza proroga: nuova circolare AdE su udienze e termini processuali

La sospensione dei termini dal 9 marzo all’11 maggio 2020 non si applica alla pace fiscale.

Stando a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 10 del 16 aprile 2020 il rinvio disposto dal Decreto Cura Italia prima e dal DL Liquidità poi non si applica ai termini relativi alla definizione agevolata delle controversie pendenti.

Si tratta della proroga di 9 mesi prevista per le liti definibili e, per avvalorare la propria posizione, l’Agenzia delle Entrate richiama alla sentenza della Cassazione n. 19587 del 2019, secondo la quale:

“la sospensione prevista per le impugnazioni delle sentenze interessate da definizioni agevolate, come nel caso della sospensione di nove mesi di cui al citato articolo 6, comma 11, non si cumuli con altre sospensioni di termini l’interpretazione sul differimento dei termini di 9 mesi previsto a suo tempo per le liti definibili.”

Se il termine di impugnazione, di riassunzione o proposizione del ricorso in cassazione scade dopo l’11 maggio 2020, è “opportuno” non tener conto della sospensione dei termini. Qualora il predetto termine sia destinato a scadere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020, esso scadrà, in ogni caso, il 12 maggio 2020.

Nessuna proroga, inoltre, per il pagamento della quinta rata della pace fiscale: la scadenza per versare le somme dovute ai fini della definizione agevolata delle controversie pendenti resta fissata al 31 maggio.

La circolare n. 10 dell’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che, in riferimento alla pace fiscale, la sospensione non si applica al termine per la notifica del diniego della definizione agevolata delle liti pendenti.

Al contrario, invece, sono sospesi i termini relativi all’impugnazione del diniego già notificato al contribuente.

Agenzia delle Entrate - circolare n. 10 del 16 aprile 2020
Rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - Primi chiarimenti

Rinvio udienze e sospensione termini processuali fino all’11 maggio 2020

I chiarimenti relativi ai termini della pace fiscale sono soltanto una parte delle indicazioni contenute nella circolare n. 10 del 16 aprile 2020.

Al netto dell’esclusione della definizione agevolata dalla sospensione dei termini, l’Agenzia delle Entrate evidenzia la portata ampia delle misure contenute nel Decreto Cura Italia e nel Decreto Liquidità.

In riferimento al processo tributario, le udienze che avrebbero dovuto tenersi fra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 sono rinviate d’ufficio.

Fanno eccezione i procedimenti di sospensione cautelare della esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, come, ad esempio, quello finalizzato alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato.

La sospensione dei termini processuali e l’estensione temporale dal 9 marzo all’11 maggio 2020 prevista dal Decreto n. 23/2020, si applica a tutti gli adempimenti processuali.

La circolare n. 10 fornisce alcuni esempi dei termini processuali sospesi:

  • la proposizione dell’appello
  • il ricorso per cassazione ed il controricorso;
  • l’atto di riassunzione;
  • la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente,
  • l’integrazione dei motivi di ricorso e la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali.

Sono inoltre sospesi il termine per la proposizione del ricorso di primo grado da parte del contribuente ed il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro.

Al riguardo, la sospensione ricomprende, come illustra la circolare, anche il termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell’accordo di mediazione raggiunto tra le parti.

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