Pace fiscale, liti pendenti in Cassazione ammesse alla definizione agevolata

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Pace fiscale, ammesse anche le liti pendenti in Cassazione relative ad avvisi di accertamento, le cui somme iscritte al ruolo sono rientrate in una definizione agevolata dei carichi non ancora conclusa. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 154 del 2019.

Pace fiscale, liti pendenti in Cassazione ammesse alla definizione agevolata

Pace fiscale, anche le liti pendenti in Cassazione relative ad avvisi di accertamento, le cui somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio sono state oggetto di definizione agevolata dei carichi con procedimento avviato ma non ancora concluso, possono rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 6 del Decreto Legge numero 199 del 2018.

Lo stabilisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 154 del 22 maggio 2019, ribadendo un importante vincolo, ovvero che il contribuente deve aver versato la rata del 7 dicembre 2018. E precisando che a seguito del perfezionamento della definizione agevolata delle liti, gli eventuali ruoli da contenzioso interessati dalla definizione sono esclusi dalla rottamazione.

Il documento si aggiunge ai chiarimenti forniti nelle ultime settimane, sia con delle circolari dedicate che con l’analisi di situazioni specifiche.

E fornisce un elemento in più per interpretare correttamente la norma in vista della scadenza del 31 maggio 2019, termine ultimo per accedere alla definizione agevolata delle liti pendenti.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello numero 154 del 22 maggio 2019
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Definizione agevolata delle controversie tributarie - articolo 6 decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.

Pace fiscale, liti pendenti in Cassazione ammesse alla definizione agevolata

Anche in questo caso, infatti, lo spunto per fare luce sulla questione arriva dall’analisi di un caso pratico. Il contribuente che si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle liti pendenti ha ricevuto due avvisi di accertamento per il recupero di Irpef, IVA, addizionali, interessi e sanzioni.

Gli avvisi sono stati impugnati: la pretesa è stata parzialmente annullata e, per il residuo, sono stati proposti ricorsi alla Corte di cassazione, ancora pendenti.

Il contribuente ha avuto accesso alla rottamazione bis per la cartella di pagamento relativa alle somme residue iscritte a ruolo.

Alla luce di come si è evoluta la situazione a partire dagli avvisi di accertamento, il contribuente vorrebbe definire in via agevolata, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, le controversie pendenti davanti alla Corte di cassazione e relative agli avvisi di accertamento, le cui somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio sono state oggetto di definizione agevolata dei carichi, con procedimento avviato ma non ancora concluso.

Con la risposta all’interpello numero 154 del 2019, l’Agenzia delle Entrate conferma l’accesso alla pace fiscale. Ma ribadisce che è possibile a una condizione:

“Il perfezionamento della definizione agevolata della controversia è sempre subordinato al versamento, entro il 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute per effetto dell’articolo 1, commi 6 e 8, lettera b) del DL n. 148 del 2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, come previsto dall’articolo 3, comma 21, del DL n. 119 del 2018”.

Pace fiscale liti pendenti in Cassazione, somme residue del ruolo escluse dalla rottamazione

Nell’argomentare la risposta, il documento parte dal riferimento cardine, l’articolo 6 del DL numero 119 del 2018, che stabilisce le regole per l’accesso alla definizione agevolata delle liti pendenti:

“Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione […]”

E confermando al contribuente di accedere alla pace fiscale per le liti pendenti in Cassazione, l’Agenzia delle Entrate aggiunge una precisazione:

“La definizione delle liti prevista dall’articolo 6 stabilisce il pagamento con determinate percentuali delle sole imposte o delle sole sanzioni, ne deriva che le residue somme da versare per la definizione agevolata del carico non saranno più dovute, restando assorbite dagli importi dovuti nell’ambito della definizione delle liti, con sostanziale rinuncia alla definizione agevolata dei carichi.

Per le medesime considerazioni, si deve ritenere che a seguito del perfezionamento della definizione agevolata delle liti gli eventuali ruoli da contenzioso interessati dalla definizione non dovranno essere inclusi tra quelli da rottamare sulla base dell’articolo 3 del DL n. 119 del 2018.”

In chiusura si ribadisce che dall’importo lordo dovuto si devono scomputare, ai sensi del comma 9 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, le somme versate per definire in maniera agevolata i carichi affidati all’agente della riscossione.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network