Pace fiscale, arrivano le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate sul condono per gli atti del procedimento di accertamento: regole e scadenze in chiaro nel provvedimento del 9 novembre 2018.

Pace fiscale, istruzioni e scadenze in chiaro per gli atti del procedimento di accertamento: le novità sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 9 novembre 2018.
Il condono previsto dal DL n. 119/2018 riguarderà gli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto fiscale che ha dato il via all’ampio progetto della pace fiscale.
Le regole e le tempistiche contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate riguardano modalità e termini di versamento relativi ad avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione, notificati o sottoscritti fino al 24 ottobre 2018.
Per l’adesione alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento bisognerà eseguire i pagamenti delle somme dovute entro le diverse scadenze indicate dall’Agenzia delle Entrate sulla base di quanto previsto dal DL fiscale n. 119/2018.
Prima data da tenere a mente è quella di domani, 13 novembre 2018.
Pace fiscale, le istruzioni per gli atti del procedimento di accertamento
Le regole contenute nel provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 9 novembre 2018 riguardano gli atti del procedimento di accertamento emessi dalla stessa Agenzia o dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Con l’adesione alla pace fiscale saranno complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi indicati nell’atto oggetto di definizione agevolata. Lo sconto previsto dal DL n. 119/2018 riguarda esclusivamente gli importi addebitati a titolo di sanzioni amministrative, interessi e spese accessorie.
Non possono formare oggetto di questa definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati entro il 24 ottobre 2018 o anche successivamente.
- Agenzia delle Entrate - provvedimento 9 novembre 2018
- Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
Pace fiscale, ecco gli atti ammessi
Così come riportato dall’Agenzia delle Entrate, gli ammessi alla pace fiscale sono gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del Dlgs. n. 218/1997.
La definizione agevolata si applica inoltre agli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati (indicati ai commi da 421 a 423 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004), notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, non definitivi e non impugnati.
Sono ammessi alla definizione anche gli inviti al contraddittorio, notificati fino al 24 ottobre 2018, che contengono maggiori imposte e per i quali, alla stessa data, non sia stato ancora sottoscritto e perfezionato un avviso di accertamento con adesione o notificato un avviso di accertamento.
Infine, rientrano nella disciplina agevolativa gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati, per i quali, alla stessa data non è ancora decorso il termine per il versamento e il perfezionamento dell’adesione.
Pace fiscale, le scadenze per i versamenti della definizione agevolata
Le scadenze entro cui effettuare il versamento necessario per il perfezionamento della definizione agevolata sono diverse in base al tipo di atto:
- per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018 oppure, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso;
- per gli inviti al contraddittorio il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018;
- gli accertamenti con adesione possono essere definiti versando i tributi ed i contributi dovuti entro il 13 novembre 2018.
Se l’atto definibile non richiede il pagamento di imposte e contributi, il contribuente può manifestare la volontà di aderire tramite una comunicazione in carta libera da presentare direttamente o tramite raccomandata A/R o all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’ufficio competente, in cui dichiara di voler perfezionare il procedimento di accertamento, entro gli stessi termini previsti per il versamento.
In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23. Entro dieci giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, il contribuente consegna all’ufficio competente la ricevuta dell’avvenuto pagamento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Pace fiscale, le istruzioni per gli atti del procedimento di accertamento