Pace fiscale: anche gli atti di irrogazione delle sanzioni nella definizione agevolata

Rosy D’Elia - Imposte

Pace fiscale: nella definizione agevolata possono rientrare anche gli atti di irrogazione delle sanzioni per la violazione dell'obbligo di separata indicazione, in dichiarazione, dei costi black list. Lo stabilisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 101 del 2019.

Pace fiscale: anche gli atti di irrogazione delle sanzioni nella definizione agevolata

Pace fiscale: nella definizione agevolata possono rientrare anche gli atti di irrogazione delle sanzioni ottenute per non aver indicato nell’apposito rigo, nella dichiarazione dei redditi, i cosiddetti costi black list. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 101 dell’8 aprile 2019.

Lo spunto per fornire chiarimenti sulla possibilità di beneficiare della definizione agevolata arriva dall’analisi di un caso pratico, che riguarda una società che ha effettuato delle importazioni da paesi a fiscalità privilegiata.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 101 del 2019
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Definizione agevolata articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.

Pace fiscale: definizione agevolata a due vie per gli atti di irrogazione delle sanzioni

La società non ha rispettato l’obbligo di indicare, in maniera separata e nel rigo dedicato, al momento della dichiarazione dei redditi, i cosiddetti costi black list, sostenuti quindi in paesi a fiscalità privilegiata.

Si rivolge all’Agenzia delle Entrate per sapere se gli atti di irrogazione delle sanzioni possono rientrare nella definizione agevolata delle irregolarità formali secondo le regole dettate dall’articolo 9 del Decreto Fiscale.

Inoltre il contribuente sottolinea che si tratta di atti impugnati e che i relativi giudizi sono pendenti.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 101 dell’8 aprile 2019 chiarisce che, in questo caso, il contribuente può seguire due vie:

  • la definizione agevolata delle irregolarità formali, oggetto dall’articolo 9 del Decreto Legge numero 119 del 2018, che prevede una regolarizzazione con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta e con la rimozione della violazione formale;
  • la definizione agevolata delle liti pendenti, oggetto dell’articolo 6 del DL numero 119 del 2018, che prevede il versamento di un importo determinato in base allo stato e al grado della controversia.

Si chiarisce, dunque, che il contribuente per gli atti di irrogazione delle sanzioni può avere accesso, in maniera alternativa, a una delle due definizioni agevolate previste dal Decreto Fiscale.

Pace fiscale: quale definizione agevolata applicare agli atti di irrogazione delle sanzioni?

Nel formulare la risposta all’interpello numero 101, l’Agenzia delle Entrate parte dalla violazione del contribuente e dall’origine della sanzione.

Il riferimento è l’articolo 110 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, poi modificato dalla Legge Finanziaria del 2007. E poi ancora nel 2016 quando la legge di stabilità ha previsto che i costi black list, a partire dal periodo d’imposta 2016, sono deducibili secondo le ordinarie regole valide per ogni altro costo sostenuto nella produzione del reddito di impresa, cioè a condizione che siano soddisfatti i requisiti di effettività, inerenza e competenza, senza più obbligo di separata indicazione nella dichiarazione dei redditi

Ma facendo un passo indietro, bisogna ricordare che il TUIR prevedeva l’indeducibilità dei costi relativi ad acquisti di beni e/o prestazioni di servizi presso soggetti localizzati in paradisi fiscali salvo che il contribuente provasse sia l’effettività delle operazioni che il loro reale interesse economico e che tali costi fossero specificamente determinati nel loro ammontare e separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.

La legge finanziaria del 2007 manteneva l’obbligo di separata indicazione in dichiarazione dei costi black list, non come condizione per la deducibilità del costo ma come obbligo a garanzia delle esigenze di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

La stessa legge stabiliva, poi, per la violazione una sanzione amministrativa “pari al 10 per cento dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000”.

Una volta chiarita l’origine della sanzione, l’Agenzia delle Entrate analizza il testo dell’articolo 9 del DL numero 119 del 2018 per verificare l’applicabilità della definizione agevolata al caso analizzato.

Nel testo si legge che si può avere accesso al beneficio per:

“le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018”.

Il comma 7 mette in chiaro le regole di esclusione:

“Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Nel documento si arriva alla conclusione che possono rientrare nella definizione agevolata delle irregolarità formali le violazioni già contestate in processi verbali di constatazione, ma anche quelle oggetto di atti di contestazione e di irrogazione sanzione già notificati e non diventati definitivi alla data del 19 dicembre 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione. E quindi, anche per quanto riguarda il caso in esame, l’accesso alla pace fiscale è previsto dalla legge.

In chiusura l’Agenzia delle Entrate sottolinea che, in alternativa, il contribuente può proseguire anche per una seconda via e regolarizzare la sua posizione accendendo alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dall’articolo 6 dello stesso Decreto.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network