Lavoratori stagionali transfrontalieri: le indicazioni della Commissione europea

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Lavoratori stagionali transfrontalieri, le indicazioni della Commissione europea vengono diffuse con la notizia del 22 luglio 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: il documento integra il precedente e si occupa della condizione dei lavoratori, della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dell'informazione.

Lavoratori stagionali transfrontalieri: le indicazioni della Commissione europea

Lavoratori stagionali transfrontalieri: con la notizia del 22 luglio 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali rende disponibili le linee guida della Commissione europea nel corso dell’emergenza Coronavirus.

Il documento prende in considerazione tutti i lavoratori che conservano la loro residenza principale nel Paese di origine e si trasferiscono, per un determinato periodo di tempo legato alle stagioni, in uno Stato membro.

I settori maggiormente interessati sono quelli del turismo e dell’agroalimentare.

Le indicazioni del nuovo documento vanno ad integrare quello pubblicato lo scorso 30 marzo 2020, per fornire ulteriori misure di urgenza in risposta all’emergenza.

Lavoratori stagionali transfrontalieri: le indicazioni della Commissione europea

I lavoratori stagionali transfrontalieri sono al centro del nuovo documento della Commissione europea, che è stato diffuso con la notizia del 22 luglio 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Commissione europea - Comunicazione della Commissione del 16 luglio 2020
Orientamenti relativi ai lavoratori stagionali nell’UE nel contesto della pandemia di Covid-19.

Il documento integra le precedenti indicazioni fornite attraverso il documento del 30 marzo 2020: “orientamenti integrano gli orientamenti relativi all’esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia di Covid-19”.

I temi affrontati sono i seguenti:

  • diritti dei lavoratori stagionali che lavorano in uno Stato membro dell’UE;
  • condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori stagionali;
  • aspetti della sicurezza sociale relativi ai lavoratori stagionali;
  • informazione dei lavoratori stagionali;
  • ulteriori iniziative.

Nella prima parte è ribadita la parità di trattamento per i lavoratori dell’UE, in linea con il principio di libera circolazione dei lavoratori previsto dall’articolo 45 TFUE.

Vengono inoltre evidenziati il principio di parità di trattamento e di non discriminazione.

I lavoratori devono essere trattati allo stesso modo dei cittadini nazionali per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la retribuzione, il licenziamento, la salute e la sicurezza sul lavoro.

Nello specifico i lavoratori dell’UE hanno diritto alle seguenti tutele:

  • beneficiare dell’assistenza degli organismi nazionali dello Stato membro ospitante per la promozione della parità di trattamento e il sostegno dei lavoratori dell’Unione e dei loro familiari;
  • procedere per vie legali in caso di discriminazione fondata sulla nazionalità;
  • ricevere il sostegno dei sindacati e di altri soggetti in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo;
  • essere tutelati contro i fenomeni di vittimizzazione.

A causa dell’emergenza epidemiologica i Paesi dell’area Schengen hanno attuato una restrizione sui viaggi che non essenziali verso l’Unione europea.

Rientrano tra i viaggi essenziali, e sono dunque autorizzati, quelli dei lavoratori stagionali del settore agricolo.

Per quanto riguarda i lavoratori stagionali distaccati, ovvero quelli che lavorano e risiedono legalmente in uno Stato membro ma possono essere appunto “distaccati” dal datore di lavoro in un altro Stato membro, si applicano le condizioni di lavoro essenziali dello stato membro ospitante.

In tale categoria rientrano anche i lavoratori impiegati attraverso agenzie interinali in uno Stato membro e messi a disposizione di un’impresa utilizzatrice in un altro Stato membro definito ospitante.

Anche per i lavoratori in questione valgono le condizioni di base di lavoro e di occupazione identiche a quelle che si applicherebbero nel caso in cui fossero impiegati dall’impresa utilizzatrice.

Viene inoltre promosse dalla Commissione europea le misure necessarie per il contrasto del lavoro non dichiarato.

Lavoratori stagionali transfrontalieri: le condizioni di vita e di lavoro

Tra le condizioni di vita e di lavoro degli stagionali transfrontalieri di particolare importanza è il tema della salute e sicurezza sul lavoro.

In base a quanto previsto dalla direttiva 89/391/CEE, la cosiddetta “direttiva quadro”, i datori di lavoro sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi:

  • la valutazione dei rischi professionali per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  • l’adozione delle misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
  • le attività di prevenzione dei rischi professionali, di informazione e di formazione;
  • l’organizzazione e dei mezzi necessari.

Il primo punto, particolarmente durante l’emergenza Coronavirus, si traduce in misure preventive e di protezione, compresa la messa a disposizione dei necessari dispositivi di protezione e l’adattamento di tali misure all’evoluzione delle circostanze.

Gli aspetti da prendere in considerazione sono i seguenti:

  • l’attento monitoraggio e la piena applicazione delle norme pertinenti ai sensi della direttiva quadro;
  • la sensibilizzazione in merito alle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e la percezione dei rischi legati allo svolgimento di un lavoro in forma discontinua, alle barriere linguistiche e alla mancanza di formazione dei lavoratori stagionali rispetto ai lavoratori che svolgono attività più stabili;
  • l’inclusione dei lavoratori stagionali nei meccanismi di consultazione e partecipazione che trattano delle questioni relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Tra le azioni da mettere in campo ci sono quelle promosse dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) sulle misure di igiene, la messa a disposizione di strutture adeguate per mantenere il distanziamento fisico, per bere e mangiare, compresi bagni e docce.

Gli Stati membri devono inoltre garantire che l’alloggio fornito dal datore di lavoro, o per il suo tramite, non abbia un costo eccessivo rispetto alla qualità e alla retribuzione netta dei lavoratori stagionali.

Il documento segnala inoltre che:

“Gli Stati membri dovrebbero inoltre incoraggiare i datori di lavoro a non trattenere automaticamente il canone di affitto sul salario dei lavoratori stagionali. Qualora il datore di lavoro fornisca o organizzi i servizi di trasporto e somministrazione di pasti, i relativi costi dovrebbero anch’essi essere ragionevoli e non essere trattenuti automaticamente sul salario del lavoratore stagionale.”

Le specifiche agenzie interinali europee devono informare i lavoratori prima della partenza riguardo alle loro condizioni di lavoro, ai loro diritti in materia di sicurezza sociale, al viaggio e all’alloggio, nonché alle misure applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ad altre disposizioni pertinenti, nella loro lingua o in una lingua che essi comprendono.

Lavoratori stagionali transfrontalieri: la sicurezza sociale e l’informazione

In tema di sicurezza sociale i lavoratori stagionali transfrontalieri sono affiliati al sistema dello Stato membro competente.

Dovrebbero dunque avere accesso alla protezione sociale in condizioni di parità rispetto alle altre persone assicurate nel medesimo Stato membro.

L’affiliazione implica, infatti, che siano presenti anche obblighi:

  • il pagamento dei contributi di sicurezza sociale;
  • il beneficio immediato di diritti e prestazioni;
  • l’assistenza sanitaria;
  • le prestazioni familiari;
  • le prestazioni di disoccupazione.

Un punto cardine degli orientamenti della Commissione europea è l’informazione.

Nel documento vengono infatti incentivati gli stati a:

“intraprendere ampie campagne di informazione, rivolte ai datori di lavoro e ai lavoratori stagionali, sulle norme applicabili e sui diritti dei lavoratori stagionali. Incoraggia inoltre la cooperazione a tale riguardo tra gli Stati membri, come pure tra le autorità e i diversi portatori di interessi all’interno dello stesso Stato membro.”

La direttiva 91/533/CEE prevede che, entro i primi due mesi, debbano essere fornite per iscritto dal datore di informazioni riguardo ai seguenti aspetti:

  • la descrizione del lavoro da svolgere;
  • la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
  • la durata delle ferie retribuite;
  • il livello e gli elementi costitutivi della retribuzione;
  • la durata normale giornaliera o settimanale del lavoro;
  • gli eventuali contratti collettivi applicabili.

Le informazioni devono essere fornite in una lingua che gli stessi lavoratori comprendono e devono comprendere anche diritti, obblighi e procedure di ricorso, oltre che istruzioni sulla salute e la sicurezza.

Lavoratori stagionali transfrontalieri: le iniziative della Commissione europea

Nell’ultima parte del documento viene dato conto delle iniziative in cantiere della Commissione europea.

Nello specifico ci sono le seguenti:

  • l’organizzazione di un’audizione con le parti sociali europee;
  • una riflessione sulla sicurezza del lavoro in vista del prossimo quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • la collaborazione con la l’Autorità europea del lavoro (ELA);
  • una piattaforma europea contro il lavoro non dichiarato;
  • l’invito all’agenzia l’EU-OSHA a collaborare strettamente con il comitato degli alti responsabili dell’ispettorato del lavoro;
  • il lavoro nella commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
  • la cooperazione tra le varie amministrazioni;
  • la valutazione del recepimento della direttiva 2014/36/UE da parte degli Stati membri.

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