Niente Iva agevolata per l’importazione di pannelli solari

L'IVA agevolata del 10 per cento non è applicabile alla cessione di pannelli solari: pur essendo un componente necessario dell'impianto fotovoltaico, non può essere considerato un impianto. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 24536 del 2019.

Niente Iva agevolata per l'importazione di pannelli solari

Alle cessioni di pannelli solari non è applicabile l’IVA agevolata del 10 per cento perché, pur rappresentando un componente necessario dell’impianto fotovoltaico, non costituisce singolarmente un impianto medesimo. Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 25080/2019.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 25080 dell’8 ottobre 2019
Niente Iva agevolata per l’importazione di pannelli solari. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 25080 del 2019.

La sentenza – La controversia attiene il ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle dogane, per aver il contribuente erroneamente applicato l’aliquota agevolata dell’iva sull’importazione di pannelli solari. A parere dell’Ufficio detta aliquota può essere legittimamente applicata solo sui beni acquistati per essere direttamente impiegati per la costruzione di impianti e quindi spettante ai soli distributori e grossisti, non già a quelli acquistati per essere destinati a terzi, come nel caso in esame.

Il ricorso è giunto in cassazione ad opera dell’Agenzia delle dogane, dopo che la CTR ha respinto l’appello incidentale dell’Amministrazione doganale, e qui accolto.

Nel caso de qua il contribuente ha compiuto operazioni di importazione di pannelli solari, sostenendo l’applicabilità dell’aliquota agevolata IVA del 10 per cento prevista dall’art. 127-quinquies della parte III della tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La tesi del contribuente è stata fermamente respinta dai giudici di legittimità, sulla base di un principio già affermato dalla stessa Corte, per cui “il pannello solare, pur rappresentando un componente necessario dell’impianto fotovoltaico, non costituisce, singolarmente considerato, un impianto medesimo, che richiede anche la presenza di componenti (in primis, un convertitore) e, quindi, alle cessioni che lo interessano non può trovare applicazione il regime agevolativo di cui al n. 127-quinquies, ma solo, in presenza delle menzionate condizioni, quello di cui al successivo n. 127-sexies”.

Oltre ad affermare il suddetto principio il Collegio di Piazza Cavour ha respinto anche l’ulteriore motivo di ricorso, inerente alla violazione del termine dilatorio previsto dall’art. 12, co. 7 della Legge 212/2000, che espressamente prevede che “nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.

A parere dei giudici il termine dilatorio previsto dallo statuto dei diritti del contribuente è inapplicabile qualora si segua il procedimento previsto dalle leggi doganali, come nel caso dell’iva all’importazione, perché “in tale ambito opera il ius speciale regolato dall’art. 11 del d.lgs. 8 novembre 1990 n. 374, preordinato a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento comunque anticipato rispetto alla impugnazione in giudizio del suddetto avviso”.

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