Infortunio Covid, in quali casi il datore di lavoro rischia sanzioni penali?

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Infortunio Covid, in quali casi il datore di lavoro rischia sanzioni penali? Con la notizia del 15 maggio 2020, l'INAIL specifica che i criteri per le prestazioni assicurative ai lavoratori contagiati dal virus sono totalmente diversi da quelli previsti in sede penale e civile. Deve essere accertato il mancato rispetto delle misure anti coronavirus per dimostrare la responsabilità del soggetto.

Infortunio Covid, in quali casi il datore di lavoro rischia sanzioni penali?

Infortunio Covid, in quali casi il datore di lavoro rischia sanzioni penali?

Con la fase 2 e la graduale riapertura assumono grande importanza le misure per garantire la sicurezza sul luogo del lavoro: sia quelle generali sia quelle legate al tipo specifico di attività.

Molti datori di lavoro potrebbero essere preoccupati dalle possibili conseguenze e dalle sanzioni penali nel caso in cui i lavoratori risultassero positivi al coronavirus.

Con il documento del 7 maggio scorso, i Consulenti del Lavoro sono intervenuti ricapitolando le responsabilità del datore di lavoro e le conseguenze per il mancato rispetto delle misure anti Covid.

Il 15 maggio 2020, invece, l’INAIL sottolinea che i criteri applicati dall’Istituto per l’erogazione delle prestazioni assicurative ai lavoratori che hanno contratto il virus sono totalmente diversi da quelli previsti in sede penale e civile.

In altre parole, sebbene la positività al coronavirus sia considerata un infortunio sul lavoro, per la responsabilità del datore di lavoro è necessario dimostrare il dolo o la colpa per il mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza.

Infortunio Covid, dal contagio del lavoratore non deriva in automatico la responsabilità del datore di lavoro

Da un infortunio Covid di un lavoratore non deriva automaticamente la responsabilità del datore di lavoro.

Lo ribadisce l’INAIL nella notizia del 15 maggio 2020, rispondendo alla paura di molti datori di lavoro sulle sanzioni penali ed amministrative legate ai possibili contagi dei dipendenti.

L’istituto chiarisce che:

“Non si possono confondere, infatti, i criteri applicati dall’Inail per il riconoscimento di un indennizzo a un lavoratore infortunato con quelli totalmente diversi che valgono in sede penale e civile, dove l’eventuale responsabilità del datore di lavoro deve essere rigorosamente accertata attraverso la prova del dolo o della colpa.”

In altre parole, sebbene la contrazione del virus possa essere riconosciuta come infortunio sul lavoro, tale elemento non è sufficiente per accertare la responsabilità del datore di lavoro.

L’ammissione del lavoratore contagiato alle prestazioni assicurative dell’INAIL, come specifica l’Istituto stesso, non valgono in sede penale.

A livello penale, infatti, si parte dalla presunzione di innocenza e dell’onere della prova a carico del pubblico ministero.

Anche in sede civile, peraltro, per il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro deve essere accertata la colpa nella determinazione dell’infortunio.

Tale colpa potrebbe essere collegata al mancato rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza.

Non c’è però nessuna connessione tra il riconoscimento dell’origine professionale del contagio e la responsabilità del datore di lavoro, come ribadisce l’INAIL.

Infortunio Covid, le sanzioni penali per il mancato rispetto della sicurezza sul lavoro

L’infortunio Covid di un lavoratore, da solo, non è sufficiente ad accertare la responsabilità del datore di lavoro.

La responsabilità penale e civile è in effetti molto complessa da dimostrare, dal momento che le modalità di contagio e le disposizioni normative per la sicurezza sui luoghi di lavoro vengono aggiornate molto rapidamente per rispondere all’emergenza coronavirus.

Con la riapertura delle varie attività sono state fornite numerose indicazioni, alcune generali, altre più specifiche e legate ad esempio alla ristorazione e alle attività legate alla balneazione.

Le conseguenze a cui va incontro il datore di lavoro per il mancato rispetto delle norme sono riepilogate in un documento del 7 maggio 2020 dei Consulenti del Lavoro, che analizzano il Protocollo di Sicurezza.

La trasgressione porta alle seguenti sanzioni penali ed amministrative, disciplinate dall’articolo 4 del decreto legge n. 19/2020, ovvero:

  • con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 3.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato;
  • sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni nel caso di mancata adozione delle misure per garantire il rispetto della distanza interpersonale e mancata messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali nei casi di impossibilità di garantire il distanziamento.

Responsabilità di natura penale sono poi riscontrabili sulla base di quanto previsto dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, adottato con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successivi aggiornamenti.

La norma, all’articolo 55, comma 5, lettera d) stabilisce le conseguenze per il mancato obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale: la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.664,00 a 6.576,00 euro.

C’è poi la “la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione” a prescindere dal verificarsi o meno di casi di infezione.

Il tale caso è prevista l’applicazione della sanzione dell’articolo 282: l’arresto da tre a sei mesi o la multa da 2.740,00 a 7.014,00 euro.

In ogni caso ciascuna delle norme citate dai Consulenti del Lavoro nel documento del 7 maggio 2020 prevede il mancato rispetto delle norme di sicurezza anti Covid.

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