Impresa 4.0, come accedere ai fondi MISE per PMI

Tommaso Gavi - Incentivi alle imprese

Impresa 4.0, il 1° luglio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto MISE che mette a disposizione delle PMI 100 milioni di euro. Il provvedimento spiega come accedere ai fondi MISE: i progetti devono prevedere spese per un importo compreso tra i 50.000 e i 500.000 euro. I dettagli della misura per le imprese per l'innovazione digitale.

Impresa 4.0, come accedere ai fondi MISE per PMI

Impresa 4.0, dopo aver ricevuto la registrazione della Corte dei Conti il decreto MISE, Ministero dello Sviluppo economico, del 9 giugno 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° luglio 2020.

Il decreto mette a disposizione delle PMI 100 milioni di euro. I progetti che rientrano nell’agevolazione devono prevedere spese tra i 50.000 e i 500.000 euro.

L’obiettivo dell’intervento è quello di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, attraverso le tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale impresa 4.0 e le soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

I progetti possono essere presentati da singole imprese o da imprese associate: il numero massimo dei soggetti è 10.

Le modalità di presentazione delle domande, e le relative scadenze, saranno individuate con un successivo provvedimento del MISE.

Impresa 4.0, come accedere ai fondi MISE per PMI per innovazione e sviluppo digitale

Il decreto MISE, che rientra nel Piano nazionale impresa 4.0, mette a disposizione di aziende e PMI 100 milioni di euro per favorire la digitalizzazione e l’innovazione.

Come accedere ai fondi MISE è spiegato nel decreto del 9 giugno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° luglio 2020, in cui sono riportati i dettagli sull’agevolazione.

MISE - Decreto del 9 giugno 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° luglio 2020
Criteri, condizioni e modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore della trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso l’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale Impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. (20A03408).
(GU n.164 del 1-7-2020)

La misura ha dunque l’obiettivo di incentivare la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi attraverso l’applicazione di tecnologie avanzate previste nell’ambito del Piano nazionale impresa 4.0 e delle soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

I fondi a disposizione sono stati stanziati dal decreto Crescita per i seguenti settori:

  • manifatturiero;
  • settore dei servizi diretti alle imprese;
  • settore turistico per la digitalizzazione della fruizione dei beni culturali;
  • settore del commercio.

Le spese ammissibili dai progetti non devono essere né inferiori a 50.000 euro, né superiori a 500.000 euro.

I progetti possono essere presentati sia da singole imprese, sia da imprese associate fino ad un massimo di 10 soggetti.

Le forme contrattuali che si possono utilizzare sono indicate nell’articolo 1 del decreto che fornisce le definizioni di riferimento.

Per impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013:

  • un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa per un contratto concluso con quest’ultima o per una clausola dello statuto;
  • un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Possono inoltre essere stipulati contratti di rete, regolamentati dall’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni.

Si possono inoltre realizzare DIH, digital innovation hub, ovvero strutture organizzative per l’accesso delle imprese al sistema dell’innovazione, promossa da una associazione di categoria delle imprese maggiormente rappresentativa a livello nazionale, costituita sul territorio nazionale, finalizzata alla sensibilizzazione, informazione e diffusione delle nuove tecnologie, in coerenza col piano nazionale Impresa 4.0 e nel rispetto degli obiettivi previsti.

C’è inoltre la possibilità di costituire un’EDI, ecosistema digitale per l’innovazione, ossia un’organizzazione di supporto all’innovazione delle imprese in ambito impresa 4.0, costruita per sviluppare esternalità positive di rete, valorizzando l’apporto fornito dai singoli nodi e restituendoli all’intero sistema territoriale.

In caso di insufficienza delle risorse economiche, le domande presentate sono ammesse all’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione.

I termini e le modalità di presentazione delle istanze verranno fornite con un successivo provvedimento MISE.

Impresa 4.0, come accedere ai fondi MISE per PMI: destinatari e condizioni di esclusione dall’agevolazione

Il decreto MISE, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° luglio 2020, regolamenta l’agevolazione prevista dall’articolo 29, commi da 5 a 8, del Decreto crescita.

Possono accedere ai fondi MISE del piano impresa 4.0 le PMI che rispondono ai seguenti requisiti:

  • sono iscritte come attive nel Registro delle imprese;
  • operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio;
  • hanno conseguito, nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 100.000 euro;
  • dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
  • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Sono invece esclusi i seguenti soggetti, che non rispondono ai seguenti criteri alla data di presentazione della domanda:

  • non risultino avere la disponibilità dell’unità produttiva oggetto dell’intervento agevolato, come risultante dalle informazioni del registro delle imprese;
  • non siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed in relazione agli obblighi contributivi;
  • non abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • siano destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
  • i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
  • si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, cosi come individuata all’art. 2, punto 18, del regolamento GBER.

Sono inoltre escluse dalle agevolazioni le PMI che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

Impresa 4.0, come accedere ai fondi MISE per PMI: le spese ammissibili

L’agevolazione è concessa sulla base dei costi e delle spese ammissibili.

Nello specifico nella misura del 50% suddiviso come segue:

  • 10% sotto forma di contributo;
  • 40% come finanziamento agevolato.

Dei fondi stanziati parte è destinato alle micro e piccole imprese che rispettano particolari condizioni:

  • il 25% delle risorse è riservata ai progetti proposti da micro e piccole imprese e ai progetti congiunti di cui all’art. 4, comma 2;
  • una quota pari al 5% delle risorse è riservata alle PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso del rating di legalità, sulla base dell’elenco dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

I progetti agevolabili possono essere cofinanziati nell’ambito del PON IC 2014-2020.

All’articolo 14 del decreto in questione sono elencate le spese ammissibili:

  • immobilizzazioni materiali, macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzate o tecnico-scientifiche, purché coerenti con le finalità di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dell’impresa;
  • immobilizzazioni immateriali necessarie alle finalità del progetto agevolato;
  • costi per servizi di consulenza specialistica strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, nella misura massima del 10% dei costi complessivi ammissibili;
  • costi sostenuti a titolo di canone per l’utilizzo, mediante soluzioni cloud computing, dei programmi informatici o per la fruizione di servizi di connettività a banda larga o ultra larga;
  • costi per i servizi resi alle PMI beneficiarie dal soggetto promotore capofila per la gestione delle iniziative di cui all’art. 4, comma 2, nella misura massima del 2 per cento dei costi complessivi ammissibili.

Nello stesso articolo è inoltre riportato un elenco delle spese non ammissibili:

  • quelle sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
  • quelle connesse a commesse interne;
  • quelle relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
  • quelle per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
  • quelle di funzionamento, incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
  • quelle relative alla formazione del personale impiegato dall’impresa, anche se strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal progetto;
  • quelle imputabili a imposte e tasse;
  • quelle inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l’unità produttiva interessata dal programma;
  • quelle correlate all’acquisto di mezzi mobili, anche qualora non targati.

Le spese ammissibili nei progetti devono permettere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi attraverso l’implementazione di:

  • tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics) e/o;
  • tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, con i seguenti fini:
    • ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori;
    • software;
    • piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
    • altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network