Imposta di registro, le novità in arrivo: per gli atti con termine fisso la scadenza passa a 30 giorni

Tommaso Gavi - Dichiarazioni e adempimenti

Imposta di registro, la scadenza per la registrazione degli atti con termine fisso passa da 20 a 30 giorni con il testo della legge di conversione del Decreto Semplificazioni 2022. Si attende l'ufficialità entro il 20 agosto 2022.

Imposta di registro, le novità in arrivo: per gli atti con termine fisso la scadenza passa a 30 giorni

Imposta di registro, novità in arrivo con l’approvazione della legge di conversione del Decreto Semplificazioni 2022.

La scadenza per la registrazione degli atti con termine fisso passa a 30 giorni.

La modifica deve ottenere il via libera definitivo del Senato entro il prossimo 20 agosto 2022.

Si applicherà ai contratti di locazione, agli atti scritti nel territorio dello stato, e non per quelli stipulati all’estero.

Imposta di registro, le novità in arrivo: per gli atti con termine fisso la scadenza passa a 30 giorni

Novità sull’imposta di registro sono previste dalla legge di conversione del Decreto Semplificazioni 2022.

Il testo approvato dalla Camera prevede il passaggio della scadenza per la registrazione degli atti a termine fisso da 20 a 30 giorni.

Sono diversi gli atti a cui si applicheranno le modifiche, una volta approvate in via definitiva.

Ci sono invece atti che sono esclusi dall’obbligo ai sensi della tabella allegata al TU n. 131 del 1986. Si tratta, ad esempio, degli atti riportati nel seguente elenco:

  • atti e documenti formati per l’applicazione, la riduzione, la liquidazione, la riscossione, la rateazione e il rimborso di imposte e tasse;
  • gli atti per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati;
  • i contratti di lavoro subordinati;
  • gli atti di natura traslativa o dichiarativa che hanno per oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Per tali atti anche la novità sui termini di registrazione non si applica.

Ci sono invece, in linea generale, atti a cui si applica l’imposta di registro:

  • gli atti formati per iscritto nel territorio dello Stato;
  • gli atti formati all’estero, da cui deriva il trasferimento della proprietà, la costituzione o il trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti in Italia, oltre a quelli che hanno per oggetto la locazione o l’affitto degli stessi;
  • i contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili esistenti in Italia (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite);
  • i contratti di trasferimento e affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite).

Tra questi, le novità si applicano solamente a quelli previsti nella prima parte della Tariffa allegata al Testo Unico.

Quelli indicati nella seconda parte vengono registrati “in caso d’uso”, ovvero quando l’atto si deposita, per essere acquisito, presso le cancellerie giudiziarie nell’ambito di attività amministrativa o presso le Amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali.

Si escludono i casi in cui il deposito avviene per l’adempimento di un’obbligazione delle Amministrazioni stesse o per obbligo di legge.

Imposta di registro, cosa cambia con la legge di conversione del Decreto Semplificazioni 2022

A prevedere le modifiche al Testo Unico che disciplina l’imposta di registro è l’articolo 14 del testo che deve ottenere il via libera definitivo del Senato.

Il comma 1 dell’articolo 14 interviene sul comma 1 dell’articolo 13 del Testo Unico. La disposizione in questione allunga la scadenza per la richiesta di registrazione degli atti che sono soggetti a termine fisso a 30 giorni.

Se gli atti sono formati all’estero, tuttavia, resta il termine di 60 giorni.

Un ulteriore modifica è quella prevista all’articolo 13, comma 4 del TU. Tale disposizione prevede che, per operazioni di società ed enti esteri soggetti a registrazione che non risultino da atto scritto, la registrazione deve essere richiesta entro un certo periodo dall’iscrizione nel registro delle imprese. La durata del periodo passerebbe da 20 a 30 giorni.

Resta fermo il termine di non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di enti e società esteri.

Il secondo comma dell’articolo 14 del Decreto Semplificazioni riporta gli oneri aggiuntivi per lo Stato, quantificati in 6 milioni di euro.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network