Imposta di registro: l’improcedibilità del reclamo non ha tassazione fissa

Tommaso Gavi - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Imposta di registro, il provvedimento di improcedibilità del reclamo non è soggetto a tassazione fissa. Lo spiega la risposta alla consulenza giuridica numero 6 del 21 maggio 2020 dell'Agenzia delle Entrate. La registrazione in termine fisso è solo per gli atti che intervengono nel merito del giudizio.

Imposta di registro: l'improcedibilità del reclamo non ha tassazione fissa

Imposta di registro, il provvedimento di improcedibilità del reclamo da parte di un giudice non è soggetto a tassazione fissa.

Lo sottolinea l’Agenzia delle Entrate nella risposta alla consulenza giuridica numero 6 del 21 maggio 2020.

Nel documento di prassi si specifica che non tutti gli atti dell’autorità giudiziaria devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso, ma solo quelli che intervengono nel merito del giudizio.

Il provvedimento di improcedibilità del reclamo non integra la fattispecie dell’atto dell’autorità giudiziaria, che definisce anche parzialmente il giudizio.

Non interviene infatti nel merito del giudizio, ma ne dichiara l’improcedibilità.

Pertanto, non è soggetto a tassazione in termine fisso.

Imposta di registro: l’improcedibilità del reclamo non è soggetto a tassazione fissa

Imposta di registro, il provvedimento del giudice che dichiara l’improcedibilità del reclamo non è soggetto a tassazione fissa.

Lo ribadisce la risposta alla consulenza giuridica numero 6 del 21 maggio 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta alla consulenza giuridica numero 6 del 21 maggio 2020
Tassazione, ai fini dell’imposta di registro, dei provvedimenti giudiziari che dichiarano l’improcedibilità del reclamo contro i provvedimenti cautelari, ex articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.

L’Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti al quesito di un tribunale, richiamando quanto previsto dagli articoli 37 e 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.

L’articolo 37 stabilisce che:

“Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.”

L’articolo 8 della Tariffa, Parte I, riporta invece l’elenco tassativo degli atti soggetti a registrazione in termine fisso la misura dell’imposta.

Ulteriori documenti di prassi, le circolari 22 gennaio 1986, n. 8 e 9 maggio 2001, n. 45, specificano che non tutti gli atti dell’autorità giudiziaria devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso, ma solo quelli che intervengono nel merito del giudizio, a conclusione di una controversia che si è instaurata e che il giudice è chiamato a risolvere.

Il provvedimento di improcedibilità del reclamo non integra la fattispecie dell’atto dell’autorità giudiziaria, che definisce anche parzialmente il giudizio.

Non interviene infatti nel nel merito del giudizio, ma ne dichiara l’improcedibilità.

Pertanto, non è soggetto a tassazione in termine fisso.

Imposta di registro: il reclamo contro i procedimenti cautelari e l’improcedibilità

Il reclamo contro i provvedimenti cautelari è previsto dall’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.

Tale articolo stabilisce che:

“Contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. (...) Il collegio, convocate le parti, pronuncia (...) ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.”

Contro tale ordinanza, che concede o nega il provvedimento cautelare, è ammesso il reclamo.

Il procedimento del reclamo arriva poi alla conclusione con un’ordinanza che non è impugnabile.

Con tale ordinanza si conferma, modifica o revoca la domanda cautelare.

Nel caso preso in considerazione nel presente documento di prassi, il reclamo è invece dichiarato improcedibile a causa della mancata notifica dello stesso alla parte reclamata.

Sul caso in questione, viene richiesto all’Amministrazione finanziaria un chiarimento sulla tassazione da applicare: l’Agenzia delle Entrate sottolinea che il provvedimento di improcedibilità del reclamo da parte di un giudice non è soggetto a tassazione fissa.

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