Imposta di bollo: esenzione per quietanze di sanzioni diverse dal codice della strada

Tommaso Gavi - Imposte

Imposta di bollo, per le quietanze di pagamento relative a sanzioni amministrative diverse da quelle riferite a violazioni del codice della strada è prevista l'esenzione. A spiegarlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 330 del 10 settembre 2020.

Imposta di bollo: esenzione per quietanze di sanzioni diverse dal codice della strada

Imposta di bollo: è prevista l’esenzione per le quietanze di pagamento relative a sanzioni amministrative diverse da quelle riferite a violazioni del codice della strada.

Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 330 del 10 settembre 2020.

L’amministrazione finanziaria fa riferimento al d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 che regolamenta l’imposta di bollo e fornisce chiarimenti anche su come compilare il modello F23, utilizzato per il pagamento delle sanzioni, ed in particolare il campo 6.

Imposta di bollo: esenzione per quietanze di sanzioni diverse dal codice della strada

Per le quietanze di pagamento di sanzioni amministrative, relative a violazioni diverse da quelle del codice della strada, è prevista l’esenzione dell’imposta di bollo.

Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 330 del 10 settembre 2020, su richiesta dell’Ufficio per l’Amministrazione generale del dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 330 del 10 settembre 2020
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Applicazione dell’imposta di bollo sulle quietanze di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni diverse dal codice della strada. Articolo 5, comma 4, della tabella B, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Dopo un riepilogo generale dei principi e dei procedimenti relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie viene richiamata la specifica normativa di riferimento.

Il trattamento tributario dell’imposta di bollo segue le regole della disciplina prevista nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.

L’articolo 1 prevede quali sono i soggetti che devono corrispondere l’imposta di bollo, facendo riferimento agli atti, ai documenti ed ai registri indicati nell’annessa tariffa.

Al riguardo viene poi richiamato il comma 4 dell’articolo 5 della Tabella, Allegato B, che prevede l’esenzione assoluta per l’imposta di bollo per le seguenti voci:

“Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione.”

Visto quanto indicato nella norma, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le quietanze di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni diverse dal codice della strada siano esenti dall’imposta di bollo.

Imposta di bollo: come compilare il modello F23

Nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate viene inoltre spiegato come compilare il modello F23, utilizzato per il pagamento delle sanzioni in questione.

Nello specifico il campo 6 deve essere obbligatoriamente compilato con il codice dell’ufficio o dell’ente al quale va riferito il versamento.

A titolo esemplificativo l’Amministrazione finanziaria fornisce un elenco:

  • codice dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate;
  • codice dell’ufficio del Registro per contratti di locazione, atti giudiziari, dichiarazioni di successione e tassa abilitazione ordine professionale;
  • codice dell’ufficio del territorio per formalità ipotecarie e concessioni demaniali;
  • codice dell’ufficio competente a rilevare la violazione nel caso diravvedimento).

Nel documento si ricorda che l’elenco completo dei codici è disponibile presso il concessionario, la banca o la posta e che lo spazio “subcodice” è a disposizione dell’ufficio o dell’ente richiedente (uffici giudiziari, ASL, INPS, INAIL).

Imposta di bollo: i principi generali e i procedimenti delle sanzioni amministrative pecuniarie

In apertura della risposta dell’Agenzia delle Entrate vengono richiamati i principi generali e il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, stabiliti dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, che contiene le modifiche al sistema penale.

L’articolo 12 della sezione I del capo I, stabilisce che le disposizioni si osservano per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro ma non si applicano alle violazioni disciplinari.

L’articolo 33 fornisce un elenco delle contravvenzioni che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

Tali contravvenzioni sono relative a norme extratributarie, con conseguente sanzione da parte degli organi competenti nell’esercizio della potestà.

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