Frontalieri e Coronavirus: l’accordo tra Italia e Svizzera sul trattamento fiscale

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Frontalieri e Coronavirus, Italia e Svizzera firmano un accordo interpretativo per regolamentare il trattamento fiscale di chi sarebbe dovuto rientrare periodicamente nel proprio Stato ma non ha potuto a causa dell'emergenza. I dettagli sono diffusi dal MEF io 22 giugno 2020.

Frontalieri e Coronavirus: l'accordo tra Italia e Svizzera sul trattamento fiscale

Frontalieri e Coronavirus, l’accordo interpretativo tra Italia e Svizzera sul trattamento fiscale di chi avrebbe sarebbe dovuto rientrare periodicamente nel proprio Stato ma non ha potuto a causa dell’emergenza è diffuso con la notizia del 22 giugno 2020 del MEF.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze diffonde il documento che regolamenta i lavoratori frontalieri e che fornisce un’interpretazione della convenzione tra i due Stati.

I giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza dei lavoratori dipendenti in favore di un datore di lavoro dell’altro Stato sono considerati giorni di lavoro nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato in assenza di misure restrittive.

I lavoratori che hanno passato più giorni consecutivi nell’altro Stato contraente per svolgere la propria attività dipendente per conto di un datore di lavoro situato in tale Stato contraente, senza regolare rientro quotidiano nello Stato di residenza a seguito delle misure adottate per combattere la diffusione del contagio, sono considerati frontalieri.

L’accordo amichevole entra in vigore il giorno successivo alla firma da parte delle due autorità competenti e le disposizioni si applicano dal 24 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020 compreso.

Frontalieri e Coronavirus: gli accordi tra Italia e Svizzera sul trattamento fiscale dei lavoratori

Frontalieri e Coronavirus, con la notizia del 22 giugno 2020 il MEF diffonde l’accordo interpretativo di Italia e Svizzera sul trattamento fiscale dei lavoratori che non sono potuti rientrare periodicamente nell’altro stato a causa delle misure restrittive dell’emergenza epidemiologica.

MEF - Accordo diffuso con la notizia del 22 giugno 2020
Accordo amichevole tra Italia e Svizzera relativo alla Convenzione del 9 marzo 1976 sulle disposizioni applicabili al reddito di cui ai paragrafi 1 e 4 dell’articolo 15 della Convenzione e dell’articolo 1 dell’Accordo del 3 ottobre 1974 tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine ("Accordo del 3 ottobre 1974") a seguito delle misure adottate nel contesto della lotta alla diffusione del COVID-19.

L’accordo fornisce le linee interpretative della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana.

In l’applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 4, della Convenzione e per l’articolo 1 dell’accordo del 3 ottobre 1974, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro situato nell’altro Stato contraente a causa delle misure restrittive legate all’emergenza, sono considerati giorni di lavoro nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato.

Il salario e lo stipendio devono essere considerati gli stessi in assenza delle misure restrittive.

I destinatari dei chiarimenti sono le persone fisiche residenti in uno Stato contraente che svolgono abitualmente un’attività dipendente nell’altro Stato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale.

Relativamente all’accordo del 3 ottobre 1974, i lavoratori che hanno passato più giorni consecutivi nell’altro Stato contraente per svolgere la propria attività di lavoro dipendente per conto di un datore di lavoro situato nell’altro Stato contraente, senza regolare rientro quotidiano nello Stato di residenza a causa delle misure di contenimento, sono considerati frontalieri.

L’accordo amichevole entra in vigore il giorno successivo alla firma da parte delle due autorità competenti. Le disposizioni si applicano dal 24 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 compreso.

Tale accordo è tacitamente rinnovabile, a partire da tale data, di mese in
mese.

Cessa di essere applicabile l’ultimo giorno del mese in cui l’ultimo dei due Stati ha posto fine alle misure sanitarie governative che limitano o sconsigliano la normale circolazione delle persone fisiche.

Il periodo di validità delle disposizioni dipende dagli accordi tra Italia e Svizzera.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network