Fringe benefit, se il vesting period di una stock option è maturato in Italia ma esercitato successivamente in Svizzera, alle imposte deve essere applicata la tassazione italiana. Lo spiega la risposta all'interpello numero 316 del 7 settembre 2020. Non rileva il momento in cui il reddito è corrisposto.
Fringe benefit, nel caso di stock option con vesting period maturato in italia ma esercitato successivamente in Svizzera le imposte sono dovute in Italia.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 316 del 7 settembre 2020.
Il documento ribadisce la definizione di redditi da lavoro dipendente riportata nel TUIR, il quadro normativo relativo all’individuazione della residenza fiscale e la Convenzione che regolamenta i rapporti tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
Fringe benefit, stock option: in quale Stato versare le imposte?
La risposta all’interpello numero 316 del 7 settembre 2020 fornisce chiarimenti in tema del fringe benefit relativo alla stock option.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 316 del 7 settembre 2020
- Trattamento fiscale applicabile al fringe benefit connesso all’esercizio di stock options, con vesting period maturato in Italia, il cui esercizio è avvenuto successivamente all’acquisizione della residenza fiscale in Svizzera.
Il documento parte dal caso concreto di un dipendente che ha ricevuto dei diritti non trasferibili, riservati ai dirigenti, per l’acquisto futuro di azioni della società, dopo un periodo di vesting.
Nello specifico tali diritti sono maturati in un periodo in cui l’istante era residente in Italia ma esercitati in un periodo successivo, in cui il soggetto era fiscalmente residente in Svizzera.
Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione proposta dal contribuente e ricapitola i principali richiami normativi a sostegno del pagamento delle imposte in Italia.
In primo luogo l’Agenzia delle Entrate specifica che:
“ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (di seguito TUIR), si considerano comunque residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto ministeriale 4 maggio 1999.”
Come chiarisce il paragrafo 2 della circolare del Ministero Finanze del 24 giugno 1999, n. 140, la residenza fiscale è ritenuta in via presuntiva, per i soggetti emigrati in uno degli Stati indicati.
L’onere probatorio è dunque a carico dei contribuenti che si sono trasferiti.
In secondo luogo l’Agenzia delle Entrate richiama gli articoli 49 e 51 del TUIR che definiscono i redditi da lavoro dipendente.
Tali redditi sono quelli che derivano da rapporti con oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri.
Inoltre rientrano nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
In altre parole in tali redditi sono ricompresi anche i compensi in natura, compresi titoli e diritti.
Tra questi rientra la stock option.
Fringe benefit, stock option: la Convenzione tra Italia e Svizzera
A chiarire lo stato in cui devono essere versate le imposte del fringe benefit relativo alla stock option sono le disposizioni internazionali che sono contenute negli accordi tra l’Italia e gli stati esteri.
Come ribadisce il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate:
“Il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, infatti, pacificamente riconosciuto nell’ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancito dall’articolo 169 del TUIR e dall’articolo 75 del D.P.R. n. 600 del 1973.”
Nel caso concreto della risposta ad interpello viene richiamata la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943.
In linea con quanto previsto dal modello OCSE, al paragrafo 1 è previsto che:
“I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.”
Sono dunque incluse le stock option e la condizione da soddisfare è che tali compensi in natura derivino da un’attività di lavoro dipendente svolta in detto Stato.
Non incide dunque il momento in cui il reddito è corrisposto, che può essere anche diverso, o il fatto che la tassazione avvenga in un periodo d’imposta successivo, in cui il dipendente lavora in un altro Stato.
Nel caso in esame, quindi, il collegamento con il territorio italiano si concretizza se nel vesting period, quello in cui è maturato il diritto, il dipendente ha svolto attività di lavoro nel nostro Paese.
La situazione dell’istante rientra in tale caso, per cui il reddito rileverà fiscalmente in Italia e dovrà essere assoggettato alla tassazione italiana l’intero fringe benefit.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fringe benefit, stock option: in quale Stato versare le imposte?