Anche i finanziamenti soci concorrono alla formazione del reddito sintetico

Accertamento sintetico: alla formazione del reddito concorrono anche i finanziamenti soci. Ecco cosa afferma la Cassazione in una recente pronuncia.

Anche i finanziamenti soci concorrono alla formazione del reddito sintetico

L’accertamento sintetico, determinato in relazione alle spese per incrementi patrimoniali, si basa sul concetto di esborso effettuato a tale scopo, sicché è legittimo l’operato dell’Amministrazione finanziaria che ha rideterminato il reddito complessivo netto tenendo conto anche dei finanziamenti in conto soci. Tali operazioni, infatti, al pari di tutte le altre forme di capitalizzazione, sono da considerare spese per le quali vi è stato un effettivo esborso finanziario e, in quanto tali, costituiscono indice di maggior capacità contributiva, salvo la prova contraria da parte del contribuente.

Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19613 del 2018.

Ordinanza Corte di Cassazione numero 19613/2018
I finanziamenti soci possono essere considerati «ingenti incrementi patrimoniali» e, in quanto tali, concorrere all’accertamento sintetico del reddito.

I fatti – La vicenda processuale riguarda il ricorso presentato da un contribuente avverso un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno 2005 emesso dall’Agenzia delle entrate.

L’atto impositivo recava la rideterminazione sintetica del reddito sulla base di incrementi patrimoniali, costituiti da ingenti “finanziamenti soci” disposti dal contribuente a favore di una società.

Il ricorso era stato accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale e la decisione era stata confermata dai giudici d’appello, i quali hanno affermato che i finanziamenti in conto soci non costituiscono incrementi patrimoniali rilevanti ai fini dell’applicazione della metodologia sintetica per la rideterminazione del reddito.

Avverso la sentenza di secondo grado l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione lamentando, in via principale, violazione dell’articolo 38, commi 4 e 5 del D.P.R. 600/1973 perché i giudici di merito hanno “ritenuto illegittimo l’accertamento dell’Ufficio sul presupposto che il metodo sintetico sia applicabile solo nel caso di spese per incrementi patrimoniali e non anche nel caso di un ingente finanziamento”.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e cassato, con rinvio, la sentenza impugnata.

La decisione – L’interessante decisione in commento affronta la questione della legittimità dell’accertamento effettuato con il cd. metodo sintetico, previsto dal citato art. 38 del D.P.R. 600 del 1973, mediante il quale l’Amministrazione finanziaria procede alla rideterminazione del reddito sulla base di determinati indici di capacità contributiva.

Il comma 5 del citato articolo 38, nella versione vigente ratione temporis, prevedeva una presunzione legale relativa, in ragione della quale l’Ufficio finanziario aveva il potere di procedere alla rettifica del reddito complessivo netto del contribuente “in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali”. In tale ipotesi, la spesa si presumeva essere stata sostenuta, salvo la prova contraria a carico del soggetto accertato, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno di effettuazione della spesa e nei quattro precedenti.

Da un lato il contribuente, confortato dalle decisioni dei giudici di merito, ritiene che i “finanziamenti in conto soci” non costituiscano incrementi patrimoniali.

A riguardo, la CTR ha motivato tale impostazione affermando che i finanziamenti di cui si parla costituiscono dei meri crediti vantati nei confronti della società partecipata e non determinano alcun incremento nella sfera patrimoniale del disponente, per due ordini di ragioni:

  • la prima è che i finanziamenti sono somme che la società ha l’obbligo di restituire, con tempi e modi previsti dallo specifico accordo intercorso tra le parti e non rappresentano incrementi patrimoniali in senso stretto;
  • la seconda ragione dell’ininfluenza di tali operazioni risiederebbe nel fatto che esse non generano alcun incremento del valore della quota del socio finanziatore, poiché “le operazioni di finanziamento effettuate dai soci per abbattere il forte indebitamento societario hanno la funzione di preservare la società da eventuali procedure concorsuali per effetto della mancanza di liquidità per far fronte alle obbligazioni assunte.”

Di diverso avviso sono sia l’Agenzia delle entrate che i giudici di legittimità, che hanno accolto sul punto la tesi della difesa erariale, secondo cui anche i finanziamenti entrano a pieno titolo tra gli incrementi patrimoniali previsti dalla norma, in quanto indici di capacità contributiva.

È proprio l’aspetto finanziario dell’operazione ad essere rilevante ai fini dell’accertamento sintetico, la cui metodologia si basa, per l’appunto, sul concetto di “esborso finanziario”. In questo senso fanno parte della categoria degli incrementi patrimoniali anche i finanziamenti in conto soci, al pari di tutte le altre forme di capitalizzazione, “da considerare spese per le quali vi sia effettiva uscita finanziaria da parte della persona fisica.”

Tutte queste tipologie di spese possono essere indice di una maggior capacità contributiva del contribuente, il cui diritto alla difesa è garantito dalla possibilità di superare la presunzione dell’Ufficio fornendo la prova, idoneamente documentata, che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

Pertanto, è legittimo l’operato dell’Amministrazione finanziaria che ha valorizzato i finanziamenti in conto soci quali indici presuntivi di maggior capacità contributiva ai sensi dell’articolo 38 citato.

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