L’estratto di ruolo è impugnabile in caso di omessa notifica della cartella di pagamento

Emiliano Marvulli - Imposte

Se la cartella non è stata validamente notificata e il contribuente non ne è venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 7228 del 13 marzo 2020.

L'estratto di ruolo è impugnabile in caso di omessa notifica della cartella di pagamento

È ammissibile l’impugnazione della cartella di pagamento e/o del ruolo in caso in cui la cartella non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario. Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 7228/2020.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 7228 del 13 marzo 2020
L’estratto di ruolo è impugnabile in caso di omessa notifica della cartella di pagamento.

La sentenza – La controversia riguarda il ricorso proposto da una contribuente avverso una cartella di pagamento asseritamente non notificata, di cui lo stesso era venuto a conoscenza attraverso la consultazione del relativo estratto di ruolo. Il ricorso è stato accolto dalla CTP rilevando che la cartella di pagamento era stata notificata al curatore del fallimento e non al fallito.

In riforma alla sentenza di primo grado la CTR accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. 546/92 per aver la CTR erroneamente escluso la possibilità di impugnare il ruolo in caso di mancata notifica della cartella di pagamento.

I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto fondato il motivo di doglianza e cassato con rinvio la sentenza impugnata.

Sul punto oggetto di controversia, la Corte di cassazione ha ribadito l’ammissibilità dell’impugnazione della cartella (o del ruolo) che non sia stata validamente notificata, della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, “senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3” che espressamente prevede che “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”.

A riguardo, infatti, una “lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.

In virtù di tale principio, il contribuente ha tutto l’interesse ad impugnare la cartella di pagamento non notificata, indipendentemente dalla notifica di un atto successivo, facendo valere l’invalidità della notifica della cartella, allo scopo di vedersi accertata l’insussistenza della pretesa erariale già iscritta a ruolo.

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